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PubblicatoFabiano Rizzo Modificato 11 anni fa
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La “parasubordinazione”: dalle collaborazioni coordinate e continuative alle collaborazioni a progetto Le collaborazioni a progetto o a programma negli artt del d. lgs. 276/2003 Le collaborazioni coordinate e continuative nell’art. 409 del codice proc.civile
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L’emersione della PARASUBORDINAZIONE
termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.) a fini di favorire l’accesso di questi lavoratori al rito del lavoro non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
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Chi sono i lavoratori parasubordinati
Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Medici convenzionati ma anche lavoratori in situazioni di “dipendenza” quantomeno economica, (pur se formalmente autonomi) come… Un caso esemplare: Gli operatori dei call-center
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Il lavoro parasubordinato può riguardare:
il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente per convenienza I flessibili “per scelta” ...ma anche l’addetta (magari mal pagata) alle vendite in una campagna promozionale, “costretta” a cambiare committente per fine lavoro I flessibili “per necessità”
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Le co.co.co: l’identificazione della fattispecie
Sono dunque escluse le prestazioni meramente occasionali Un primo elemento: la continuatività
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L’identificazione della fattispecie
inerenza funzionale all’attività del committente Secondo una parte della giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione una limitata ingerenza del committente, ma senza “eterodirezione” Un secondo elemento: Il coordinamento
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1) L’identificazione della fattispecie
Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali Dove c’è attività di impresa (2082 c.c.) in genere non può esserci parasubordinazione Un terzo elemento: il carattere “prevalentemente personale” della prestazione
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2) Qual è la disciplina applicabile a questi lavoratori?
La regola generale: la configurabilità di un rapporto di lavoro parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica del lavoro subordinato Tuttavia, la legge prevede limitate garanzie sul piano processuale e previdenziale
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Cosa si applica per legge
Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie (art. 409 cpc) La tutela previdenziale: L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in una misura attualmente pari al 25% (2/3 a carico del committente, 1/3 del collaboratore) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inoltre, si applica la disposizione sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (art c.c.)
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LA RIFORMA BIAGI Artt d. lgs. 276/03
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Art. 61 d. lgs. 276/03 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere” riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”
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“contratto di lavoro a progetto”
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile… Non “contratto di lavoro a progetto” ma “collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto”
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I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare n. 1 del “L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore”
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Due questioni Come si definisce meglio l’elemento che qualifica la fattispecie, vale a dire il progetto o il programma? Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA progetto o programma?
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(Circolare ministeriale n. 1/2004)
(A) IL PROGETTO “Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione” (Circolare ministeriale n. 1/2004)
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(A) Il programma o la fase di esso
“consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”. Si tratta cioè della “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)
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(B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO
1) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa 2) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto
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(B.1) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61)
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina: Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e controllo di società Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia Le co.co.co nelle P.A. Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro nell’anno con lo stesso committente) Gli agenti e i rappresentanti di commercio
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(B.2) Le conseguenze sanzionatorie (art. 69)
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1)
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La giurisprudenza di merito: Trib. Torino 15/4/2005
Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia Oggetto dei contratti: attività finalizzate alla commercializzazione e promozione di contratti di telefonia La sentenza: Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico. Appurata la mancanza di specifici progetti, il giudicante fa applicazione dell’art. 69, comma 1, considerando i rapporti come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro instaurazione
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Tribunale di Genova 5 maggio 2006
IL CASO: contratto di lavoro a progetto per lo svolgimento di pratiche e operazioni doganali e portuali nell’ambito delle spedizioni La motivazione della sentenza: La collaborazione a progetto non presuppone una attività di natura altamente specialistica e può comprendere anche attività che costituiscono parte dell’attività aziendale Tuttavia, requisito minimo è in ogni caso quello della specificità, che manca nel caso di specie. c) riconosce l’esistenza del lavoro subordinato
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Trib. Milano 5 febbraio 2007 Il caso:
Il tribunale dispone la conversione in contratto di lavoro subordinato. La motivazione: “Il progetto non è adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni, senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere e alle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento” Il caso: Viene stipulato un contratto di collaborazione mediante il quale è conferito un “incarico di addetta al call center”
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La circolare ministeriale 29 gennaio 2008, n. 4
Con riferimento al progetto, programma o fase di esso, occorre anzitutto accertarne la specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma al più essere ad essa funzionalmente collegato
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La durata del contratto
1) A termine 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; Indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso; 2) Rinnovabile? In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso
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Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele
Si applicano le tutele già previste per i co.co.co. (riguardano il piano processuale, previdenziale, antinfortunistico), cui si aggiunge l’applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza (ora d. lgs. 81 del 2008) E le tutele propriamente lavoristiche che agiscono sul piano del rapporto di lavoro?
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Le (scarse) tutele dei collaboratori a progetto
Art. 63. Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. principio di proporzionalità e non di sufficienza
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Gravidanza, malattia, infortunio
Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, SENZA erogazione del corrispettivo.
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Sospensione e proroga del rapporto
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art. 66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è invece prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art. 66.3).
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Quando si estingue il rapporto?
estinzione al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso recesso, prima della scadenza, per giusta causa o secondo le diverse modalità previste dal contratto individuale (quindi anche ad nutum, salvo preavviso, ove previsto) Art. 67: estinzione del contratto sono, dunque, rapporti necessariamente a termine
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