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PubblicatoArcangelo Zamboni Modificato 11 anni fa
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Gli istituti del diritto del lavoro subordinato: la retribuzione
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La struttura dell’obbligazione retributiva
I sistemi di retribuzione
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L’art. 2099 c.c. e i sistemi di retribuzione
A TEMPO A COTTIMO (vietato per alcuni lavoratori, obbligatorio per altri) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI A PROVVIGIONE mai esclusiva (riguarda, per lo più, determinati lavoratori come i viaggiatori e i piazzisti) IN NATURA Per lo più praticata nel lavoro domestico la fruizione di beni e/o prodotti aziendali: i fringe benefits
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Il salario di produttività
…e forme introdotte dalla successiva evoluzione della prassi contrattuale collettiva LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI LAVORATORI Il lavoratore azionista Si è affermata la direttiva (protocollo 23 luglio 1993) per la quale i trattamenti integrativi ed accessori contrattati a livello aziendale debbono essere collegati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi di produttività e competitività ovvero a risultati collegati all’andamento economico dell’impresa Differenza tra retribuzione di produttività o legata al risultato e retribuzione collegata agli utili Forme già previste dal codice civile… LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
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Lo “speciale” regime contributivo dei premi di risultato
L’ art. 12 (comma 4, lett. e) della legge n. 153 del 1969 Esclude dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi “le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati” Le medesime erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%
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Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti
La retribuzione diretta comprende: il minimo tabellare gli scatti di anzianità
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Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti
La retribuzione differita è la parte della retribuzione corrisposta in maniera posticipata rispetto al periodo di maturazione Le mensilità supplementari 13a e 14a mensilità Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.): art c.c.
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Le nozioni giuridiche di retribuzione
Assenza di una nozione legale unitaria di retribuzione manca una definizione della retribuzione sia nell’art. 36 Cost. che nell’art c.c.
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Il primo - cd. “garantistico” -
La necessità di definire la retribuzione si avverte in tre contesti normativi Il primo - cd. “garantistico” - è quello delle garanzie retributive legali; si tratta di una serie di diritti e garanzie attribuiti al lavoratore in relazione al credito retributivo (natura privilegiata dei crediti di lavoro; limitazioni alla pignorabilità, sequestrabilità e compensabilità dei crediti di lavoro) Si parla, in questo caso, di retribuzione in senso strutturale o corrispettivo Si tratta di stabilire quali emolumenti (corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore) devono ritenersi assistiti da tali garanzie (rinvio)
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A questo proposito si parla di nozione di retribuzione-parametro
2) Un secondo contesto è quello relativo al computo degli elementi retributivi indiretti. A questo proposito si parla di nozione di retribuzione-parametro
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A) Cosa vuol dire? Una possibile busta paga Retribuzione tabellare 55
Scatti di anzianità Quota variabile Superminimo individuale Indennità sostitutiva di mensa 8 Maggiorazione straordinario 8 TOTALE 100
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B) A cosa serve? Calcolo del tfr Indennità nei periodi di sospensione
Indennità sostitutiva del preavviso Tredicesima Maggiorazioni Straordinario Notturno Festivo Tutte queste attribuzioni si calcolano a partire dalla retribuzione parametro
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In alcuni casi è la legge a indicare la soluzione
C) Come si individua? In alcuni casi è la legge a indicare la soluzione Per il calcolo del tfr: art. 2120, modificato dalla legge 297/1982… “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese” rapporto di lavor titolo non occasionale
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…come per il calcolo dell’indennità di mancato preavviso (artt
…come per il calcolo dell’indennità di mancato preavviso (artt e 2121 c.c.) tale indennità si calcola “computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese ”. In entrambi i casi (artt e 2121) il concetto di retribuzione base è ispirato al criterio della onnicomprensività
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E per gli altri istituti non regolati dalla fonte legislativa?
I criteri giurisprudenziali utilizzati per riconoscere la natura retributiva di una elargizione a favore del lavoratore Obbligatorietà Determinatezza Corrispettività Continuità
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Il principio giurisprudenziale di “omnicomprensività” della retribuzione (anni ‘70 e ‘80)
L’INTERA RETRIBUZIONE FUNGE SEMPRE DA BASE DI CALCOLO PER TUTTE LE ATTRIBUZIONI CHE SU DI ESSA SI CALCOLANO INTERA SEMPRE TUTTE
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Il gruppo di sentenze della Cassazione a S. U
Il gruppo di sentenze della Cassazione a S.U. del 1984: il superamento del principio di onnicomprensività La determinazione della retribuzione-parametro è, invece, materia di competenza della contrattazione collettiva (“sovranità” – in questo ambito - dell’autonomia collettiva) L’onnicomprensi-vità non costituisce un principio generale dell’ordinamento (la relatività della regola della onnicomprensività è, del resto, confermata, dall’art c.c.: nozione onnicomprensiva derogabile dalla contrattazione collettiva)
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… nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 7432/1999 e 14395/2000
Poiché non esiste una generale e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, l’autonomia privata, individuale o collettiva, ben può escludere un determinato compenso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta
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3) Un terzo contesto è, infine, quello relativo alla individuazione degli obblighi contributivi.
A questo proposito si parla di nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
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La retribuzione imponibile (art. 6, d. lgs
La retribuzione imponibile (art. 6, d. lgs. 314/1997: ha unificato la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali) Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considerano retribuzione tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro il nesso con il rapporto di lavoro è generico; la nozione è ampia e onnicomprensiva
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L’espressa esclusione, dalla base imponibile ai fini contributivi, di una serie di voci:
Il salario “variabile” (cdd. premi di produttività/redditività: l. 153/1997) Il T.F.R. I contributi versati ai fondi pensione Le somme erogate a titolo di risarcimento danni
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Compensi in natura: i cdd. fringe benefits
I più comuni fringe benefits: uso dell’autovettura aziendale; prestiti agevolati; azioni della società; soggiorni presso centri vacanze; uso dell’alloggio Il principio generale (art. 48 T.U.I.R.) è che “concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro”
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Il regime speciale di alcuni fringe benefits:
Art. 3, l. 662/1996 (di modifica dell’art. 48 T.U.I.R.) Per l’uso di mezzi di trasporto (autovetture, motocicli etc…): quota convenzionale del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km Per i prestiti agevolati: si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti Per i buoni pasto: si prevede l’esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somministrazioni in mense aziendali o equipollenti fino all’importo complessivo giornaliero di lire
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….Le azioni ai dipendenti
Art. 48 T.U.I.R. lett. g) : Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 4 milioni di lire, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla loro percezione (art. 13, d. lgs. n. 505/1999)
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Il regime giuridico di protezione del credito retributivo
1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro) 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
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1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro)
Quali emolumenti assiste? la retribuzione, il T.F.R., il risarcimento del danno per omissione contributiva e licenziamento illegittimo Il privilegio generale sui beni mobili: art bis, n.1, c.c. è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della natura del credito il titolare del privilegio potrà essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori (cdd. chirografari) Cos’è il privilegio?
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2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
Qual è la finalità di questa tutela? La finalità si raccorda alla funzione che la Costituzione assegna alla retribuzione, quale mezzo di sostentamento del lavo- ratore e della sua famiglia (art. 36 Cost.) Impedire che i redditi di lavoro vengano aggrediti dai creditori del lavoratore per il soddisfacimento dei loro crediti
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2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
L’art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c.: Le somme dovute a titolo di stipendio e le altre indennità relative alla cessazione del rapporto di lavoro possono essere pignorate solo nella misura stabilita dal giudice se il pignoramento concerne crediti alimentari, mentre non potrà essere superata la misura di un quinto se si procede per crediti di diversa natura La parziale pignorabilità del credito retributivo
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(…Segue) 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
Anche il sequestro e la compensazione sono ammessi negli stessi limiti consentiti per il pignoramento
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…segue: una conseguenza della impignorabilità (art. 1246 c.c.)
“Poiché i crediti di lavoro non sono compensabili, per il combinato disposto degli artt n. 3 c.c. e 545 c.p.c., è illegittimo il comportamento di una Banca, che, dovendo liquidare le spettanze di fine rapporto a proprio dipendente, da esse trattenga l'intero importo di un finanziamento precedentemente concesso al lavoratore” (Trib. Roma 20 luglio 1999)
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