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La qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinazione
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La qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato Lavoro autonomo L’art cod. civ. E’ lavoratore subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” L’art cod. civ.: E’ lavoratore autonomo chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”
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La qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato Lavoro autonomo c’è man- ca il vincolo di subordinazione
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Qual è il problema? Ricondurre un determinato e concreto rapporto di lavoro ad un preciso tipo legale “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” (Cass., sez. lav., , n. 4036) E così ancora Cass. 21/11/2001, n : “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (conf. Cass /2007) …occorre stabilire se un determinato rapporto di lavoro può essere ricondotto al tipo legale “contratto di lavoro subordinato”. Ma quali conseguenze giuridiche comporta questa riconduzione? Se questo è il presupposto…
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“Tipo legale” e disciplina giuridica del rapporto di lavoro
Constatare, infatti, che Tizio è un programmatore di computer, un consulente aziendale, un tornitore, un grafico, “non ci dice ancora nulla sulle regole giuridiche che governano tali attività umane” (Biagi, 2001) Individuare il “tipo legale” al quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro significa individuare le regole giuridiche che governano quello specifico rapporto di lavoro
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La tradizionale inscindibilità del binomio fattispecie/effetti
La qualificazione giuridica del rapporto (individuazione della fattispecie) Gli effetti: L’applicazione della legislazione in materia di lavoro subordinato
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La subordinazione è, dunque, la “porta di accesso”…
…al godimento di una serie di diritti e garanzie stabiliti da disposizioni che compongono il nucleo essenziale del diritto del lavoro Esempi di principi e regole garantistici: La garanzia di una retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nei casi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare etc… (artt c.c.) Il diritto ad un trattamento di fine rapporto (art c.c.) …e, più in generale, applicazione degli artt sui diritti e gli obblighi delle parti del contratto di lavoro
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= Lavoratore Operario-massa subordinato della definito dall’art.
Tradizionalmente il diritto del lavoro si occupa del lavoro subordinato (ma non di ciò che è altro rispetto al lavoro dipendente) = Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Modello empirico Modello normativo Operario-massa della grande industria tayloristica
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Le fattispecie diverse dalla subordinazione
1) Il lavoro autonomo (art ss. cod. civ.) 2) Il lavoro gratuito (prestazione resa affectionis vel benevolentiae causae) 3) I rapporti di lavoro aventi natura giuridica associativa (soci di cooperativa; associati in partecipazione) 4) I c.d. nuovi lavori (collaboratori, lavoratori a progetto)
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…ma cos’è la subordinazione?
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Quali sono gli elementi che consentono di identificarla?
Gli elementi legali (art.2094 c.c.) : la collaborazione l’eterodirezione
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Sia l’uno che l’altro non sono, però, decisivi ai fini della qualificazione
Perché non lo è la collaborazione… Perché non lo è la eterodirezione A) esistono lavoratori subordinati che lavorano in condizioni di scarsa o nulla eterodirezione della prestazione di lavoro B) esistono, d’altra parte, lavoratori autonomi fortemente controllati dal committente Il concetto è legato alle “suggestioni corporative”; venuta meno l’idea della cooperazione tra lavoratori e imprenditori, connessa all’ideologia corporativa, il concetto perde qualsiasi valenza discretiva tra lavoro autonomo e subordinato
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I tentativi dottrinari di distinzione
Il criterio della inferiorità socio-economica del lavoratore (la cd. nozione socio-economica di subordinazione) – la “dipendenza” ex art c.c. Il criterio della eterodirezione (la cd. nozione tecnico-funzionale di subordinazione) Il criterio del rischio (il rischio del risultato produttivo; il rischio della impossibilità di lavoro)
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I tentativi dottrinari
Ognuno di questi criteri non è decisivo per la distinzione: in quanto al rischio… il rischio del risultato produttivo grava a volte anche sul lavoratore subordinato (per es., nel cottimo, il rischio della utilità del lavoro grava sul lavoratore sotto forma di variabilità del suo corrispettivo) …non lo è quello della inferiorità socio-economica in quanto esistono casi di debolezza contrattuale anche al di fuori del lavoro subordinato … per il criterio della eterodirezione vale quanto si è già detto
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L’approccio della giurisprudenza
La difficoltà di identificare una nozione unitaria di subordinazione e la inadeguatezza dei tradizionali criteri discretivi a funzionare, da soli, come criteri di individuazione del lavoro subordinato ha indotto la giurisprudenza ad elaborare una serie di … …indici sintomatici della subordinazione La cd. tecnica dei “fasci di indici” (Rapporto Supiot, 1999)
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L’approccio della giurisprudenza
La risposta della giurisprudenza è stata, così, di tipo pragmatico. Il tentativo di costruire una fattispecie astratta di “lavoro subordinato”alla stregua di criteri di identificazione generali e astratti è stata abbandonata dalla giurisprudenza… …che ha finito per concentrarsi sulla soluzione concreta dei singoli casi
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L’approccio della giurisprudenza
Il pragmatismo della giurisprudenza: gli indici sintomatici della subordinazione; il cd. “giudizio di approssimazione” e il “metodo tipologico” … …in contrapposizione al tradizionale “metodo sussuntivo” (che, imponendo una perfetta coincidenza tra fattispecie concreta e “tipo legale” del lavoro subordinato presupporrebbe una chiara ricostruzione astratta di quest’ultimo)
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L’approccio della giurisprudenza
L’osservazione della giurisprudenza consente di individuare una gerarchia di indici? Indici principali Indici secondari
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Un primo gruppo di indici (indici principali)
l'assoggettamento potenziale al potere direttivo; l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza l’eterodirezione si conferma come criterio distintivo fondamentale (v. retro la nozione di subordinazione tecnico-funzionale in dottrina)
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Un primo gruppo di indici (indici principali)
Cass. 25 ottobre 2004, n : Ai fini della configurabilità del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo, sono decisivi l‘assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, (…) invece elementi, quali l'assenza di rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria, e non decisiva. Fattispecie: prestazione svolta da un architetto, addetto all’ufficio edilizia e urbanistica di un comune, assunto con contratto definito di collaborazione autonoma, che aveva svolto la tipica attività istruttoria delle pratiche del suo settore, rispettando il normale orario di servizio, rispondendo al dirigente dell’ufficio tecnico, il quale effettuava un accertamento circa l’andamento dell’ufficio L’irrilevanza del nomen iuris
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Cosa ha detto la Corte cost.:
E’ illegittima l’ “esportazione legislativa di lavoro dall’area della subordinazione” Corte cost , n. 115: una legge (l ) aveva dichiarato comuni, province, comunità montane e istituzioni sanitarie del SSN “non soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione”. Cosa ha detto la Corte cost.: non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato “a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura”, né, tanto meno, conferire alla dichiarazione negoziale dei privati il potere di impedire l’applicazione del diritto del lavoro, allorquando “il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento” siano di lavoro subordinato. L’esclusione dall’area della subordinazione è sottratta alla discrezionalità legislativa
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Un secondo gruppo di indici (indici sussidiari)
-il vincolo di un orario di lavoro fisso -l’inserzione del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro -il servizio prestato a favore di un solo datore di lavoro (la cd. “monocommittenza”) - le modalità di corresponsione del compenso Si tratta di indici residuali, generalmente evocati in funzione di supporto o conferma di una scelta qualificatoria già operata sulla base degli altri indici
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Ma quali sono le conseguenze dell’approccio pragmatico impiegato dai giudici?
1) L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta anche in assenza di qualcuno degli indici indicati, sp. di quelli del secondo gruppo 2) Rapporti che presentano le stesse caratteristiche fattuali possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici
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e le figure ad essa riconducibili:
Rapporti che presentano le stesse caratteristiche fattuali possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici La cd. ”zona grigia” e le figure ad essa riconducibili: I giornalisti I pony express Gli insegnanti di scuole private I medici operanti presso strutture sanitarie private I propagandisti di medicinali Gli operatori di call centre
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Casistica: i giornalisti
Cass. civ., Sez.lav., 09/03/2004, n.4797: Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, pur non potendosi prescindere dalla volontà delle parti contraenti, tenendo presente il nomen iuris dalle stesse adottato, elemento fondamentale è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione (nella specie , relativa a lavoro giornalistico, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito la quale (…) aveva ritenuto sussistente il requisito della subordinazione e aveva omesso di analizzare se le mansioni espletate configurassero quelle proprie della qualifica di redattore ovvero quelle di collaboratore fisso ai sensi dell’art. 2 del contratto di lavoro)
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Casistica: i medici Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13018
Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'applicazione da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare. (Nella specie, relativa al servizio prestato da un medico presso un centro di prestazioni sanitarie convenzionato con le unità sanitarie locali, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva dato rilievo alla facoltà del medico di concordare con i colleghi i turni di lavoro e di farsi sostituire da altro sanitario in caso di impedimento, nonchè alle modalità di pagamento dei compensi e al regime fiscale cui era assoggettato lo stesso professionista).
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Casistica: i propagandisti di medicinali
Cass. civ., Sez.lav., 23/10/2001, n.13027: L‘attività del propagandista di medicinali può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo sia in quello del rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione dell’attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti per definire il loro rapporto valore solo indicativo; dall’anzidetta attività (svolta in via autonoma o subordinata) che consiste nel persuadere la potenziale clientela all’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (. .) la conclusione di contratti differisce l’attività dell’agente il quale, nell’ambito di un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.
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Subordinazione e certificazione
Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c.d. “Riforma Biagi” Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo
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Subordinazione e certificazione
CHI PUO’ CERTIFICARE I CONTRATTI DI LAVORO? LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE ISTITUITE PRESSO: gli enti bilaterali le Direzioni provinciali del lavoro le province le università (pubbliche e private) registrate presso apposito albo ministeriale Procedimento amministrativo volontario che consegue ad una ISTANZA SCRITTA COMUNE DELLE PARTI del contratto di lavoro
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Efficacia giuridica dell’atto di certificazione (art. 79)
Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
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Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
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Subordinazione e certificazione
POSSIBILE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO: Per erronea qualificazione del contratto Per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione Per vizi del consenso Il disconoscimento del contratto certificato – rimedi esperibili nei confronti della certificazione (art. 80) dalle parti o da terzi interessati dalle sole parti
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Subordinazione e certificazione
Si tiene conto della eventuale difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione prevale sempre il dato fattuale Cosa significa in concreto? se il rapporto presenta, di fatto, i connotati della subordinazione, il giudice dovrà disconoscere il valore della certificazione
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IL MANCATO DECOLLO DELL’ISTITUTO
La certificazione ha raggiunto l’obiettivo di “deflazionare” il contenzioso? IL MANCATO DECOLLO DELL’ISTITUTO Nonostante che in Italia si sia proceduto all’istituzione di un notevole numero di commissioni di certificazione (presso le DPL ed alcune sedi universitarie), non emergono dati significativi circa l’effettività della certificazione. Laddove utilizzata, la certificazione è stata usata per lo più per certificare contratti di lavoro a progetto (fattispecie lavorative di più controversa qualificazione)
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vecchia e nuova parasubordinazione
La zona grigia: dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto Le collaborazioni coordinate e continuative nell’art. 409 del codice proc.civile Le collaborazioni a progetto o a programma negli artt del d. lgs. 276/2003 vecchia e nuova parasubordinazione
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non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
La zona grigia: dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro a progetto La PARASUBORDINAZIONE termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di (I) “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: co.co.co non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
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Chi sono i lavoratori parasubordinati
Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Autotrasportatori Medici convenzionati ma anche lavoratori pienamente “dipendenti” anche se formalmente autonomi come… Lavoratori licenziati “riassunti” Lavoratori con contratti temporanei non rinnovati Un caso esemplare: Gli operatori dei call-centre
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La ricerca IRES: Il lavoro parasubordinato può riguardare:
I flessibili “per scelta” il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente perché il suo delicato compito si esaurisce presto... ...ma anche l’incaricata alle vendite pagata assai male, che cambia spesso committente perché le campagne promozionali durano poco. I flessibili “per necessità”
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Le co.co.co: l’identificazione della fattispecie
Anche prestazioni “uniche” che si ripetono nel tempo Es.:collaborazione di un avvocato nei confronti di un ente che si protrae sulla base di successive convenzioni Sono escluse le prestazioni meramente occasionali Un primo elemento: la continuatività
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L’identificazione della fattispecie
Un secondo elemento: inerenza funzionale all’’attività del committente Secondo la giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione anche una limitata ingerenza del committente la coordinazione
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1) L’identificazione della fattispecie
Elemento generalmente considerato decisivo ai fini della qualificazione Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali Dove c’è impresa (2082 c.c.) non può esserci parasubordinazione Ciò non vuol dire che qualsiasi utilizzo di macchinari, anche complessi e costosi (medici convenzionati) , escluda la parasubordinazione, se si dimostra la “personalità” della prestazione, cioè il riferimento alla competenza tecnica del professionista. Un terzo elemento: il carattere “prevalentemente personale” della prestazione
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2) Qual è la disciplina applicabile a questi lavoratori?
La regola generale: la configurabilità di un rapporto di lavoro parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica del lavoro subordinato Cosa si applica per legge Cosa si applica secondo certa giurisprudenza
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Cosa si applica per legge
Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie La norma sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo (art c.c.) La tutela previdenziale: L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in una misura originariamente equivalente al 10% (art.2, comma 29, l. 335/1995) e attualmente pari al 19,5 (per effetto di modifiche successivamente apportate dalle leggi finanziarie) L’assegno in caso di parto (finanziaria 1997) L’assistenza sanitaria in caso di degenza ospedaliera (finanziaria 1999) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d. lgs. n. 38/2000)
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Cosa si applica per legge
Una tutela che si colloca fondamentalmente sul piano Processuale Fiscale Previdenziale Antinfortunistico
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Cosa si applica secondo certa giurisprudenza
(…ma la dottrina maggioritaria e altra parte della giurisprudenza dissentono) La norma sul T.F.R. Il principio di sufficienza retributiva L’art in materia di obbligo di fedeltà del lavoratore
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Tertium genus e lavoro “coordinato”
”Zona grigia”e prospettive de jure condendo prima della “Riforma Biagi“ fattispecie intermedia tra autonomia e subordinazione alla quale ricondurre alcune tutele del lav. sub.
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LA RIFORMA Artt d. lgs. 276/03
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indipendentemente dal tempo
Art. 61 d. lgs. 276/03 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente progetti e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa” autonomamente risultato indipendentemente dal tempo
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Un nuovo tipo di contratto? Un’importante notazione sistematica
Non “contratto di lavoro a progetto” ma “collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto” “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile… di cui all'articolo 409
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I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero nella circolare 1/2004 del “L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore”
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Due questioni Come si definisce meglio l’elemento qualificatore della fattispecie, vale a dire “il progetto”? Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative SENZA progetto?
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(Circolare ministeriale 1/2004)
(A) IL PROGETTO “Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale” (Circolare ministeriale 1/2004) ?
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(A) Il programma o la fase di esso
“consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale”. Si tratta cioè della “produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali” (circolare ministeriale n. 1/2004)
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QUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA PUO’ DIRSI NON CONNESSA AD UN PROGETTO? “Costruire la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Roma è sicuramente un progetto, che dura dieci anni e che coinvolge migliaia di persone. Ma anche realizzare il sito web di una piccola azienda è a suo modo un progetto. Ci si può chiedere se i due o tremila lavoratori addetti per un decennio alla linea TAV e l’informatico potranno pretendere tutti lo stesso tipo di contratto” L. Gallino, La Repubblica,
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(B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO
Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto
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(a) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61)
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina: Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e controllo di società Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia Le co.co.co nelle P.A. Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro nell’anno con lo stesso committente) Gli agenti e i rappresentanti di commercio
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(b) Le conseguenze sanzionatorie (l’art. 69)
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art. 69.1) Profili di legittimità costituzionale: può sussistere una presunzione assoluta di subordinazione? Nemmeno il legislatore ha la disponibilità del tipo contrattuale (Corte cost. n. 115/1994)
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L’interpretazione “riduzionista” della Circolare ministeriale
Le collaborazioni senza progetto non sono subordinate; si presumono tali fino a prova contraria. Ergo, può sussistere, ancora oggi, e al di là delle esclusioni, una co.co.co senza progetto, a condizione che il committente soddisfi l’onere probatorio di dimostrare l’assenza di subordinazione
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Una prima pronuncia sul lavoro a progetto: Trib. Torino 5/4/2005
IL CASO: Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia Oggetto dei contratti: attività finalizzate alla commercializzazione e promozione di contratti di telefonia La sentenza: appurata la mancanza di specifici progetti, fa applicazione dell’art. 69, comma 1, considerando i rapporti come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro instaurazione
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Trib. Torino 5/4/2005 La sentenza:
Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo essere del tutto generico Il giudice ha appurato che, in concreto, ricorressero gli estremi della subordinazione Le mansioni dei presunti lavoratori a progetto sono state ricondotte alle declaratorie dei livelli II, III e IV del CCNL di riferimento
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Una seconda pronuncia: Trib. Ravenna 25/10/2005
IL CASO: contratto di lavoro a progetto stipulato tra una (s.r.l.) società di vendita di peluches prodotti in Cina ed una lavoratrice prima addetta alla… …gestione di un centralino telefonico e, in una successiva fase, alla fatturazione La sentenza: respinge il ricorso volto al riconoscimento di un rapporto di lav. sub. e alla reintegrazione; riconosce l’esistenza del progetto
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Una ulteriore pronuncia: Trib. Milano 5 febbraio 2007
Il tribunale dispone la conversione in contratto di lavoro subordinato. La motivazione: “Il progetto non è adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni, senza alcun cenno all’obiettivo che si intende raggiungere e alle attività prodromiche e funzionali al suo conseguimento” Il caso: Viene stipulato un contratto di collaborazione mediante il quale è conferito un “incarico di addetta al call center”
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Il problema della presunzione del vincolo di subordinazione
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, si tratta di una presunzione relativa, superabile mediante prova contraria. Da ultimo, tuttavia, ancora Trib. Milano 5 febbraio 2007 afferma che “la conversione non si pone come presunzione ma come vero e proprio imperativo”. Se il giudice accerta che non vi è lavoro a progetto, “una volta esclusa la presenza di quell’elemento qualificante scatta l’automatismo e si presume invincibilmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato”
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La circolare 14 giugno 2006, n. 25, sul lavoro a progetto nei call center
L’utilizzo legittimo delle collaborazioni a progetto nei call centre dipende dal presupposto che “le prestazioni siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato”
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Ne consegue… Che “un progetto, un programma di lavoro o una fase di esso possono essere individuati anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call centre purché in ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un certo termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro”
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Quando il progetto è “genuino” e quando non lo è
E’ genuino nel caso delle “campagne telefoniche” out bound: “il collaboratore deve rendersi attivo al fine di contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. Ciò deve avvenire nell’ambito di postazioni di lavoro che consentano al lavoratore di autodeterminare il ritmo di lavoro. Non è genuino nel caso delle “campagne telefoniche” in bound: in quanto l’attività del collaboratore “consiste nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo”.
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Autonomia della prestazione e suoi limiti
Previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore può operare, salvo consenso del collaboratore per eventuali modifiche; Previsione concordata di un assistente di sala che fornisce assistenza tecnica Previsione concordata di un sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione di lavoro a) Il collaboratore non può essere soggetto a vincolo di orario; b) l’assenza non deve essere mai giustificata e la presenza non può mai essere imposta
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La durata del contratto
1) A termine 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro 2) Rinnovabile? In assenza di specifiche limitazioni previste dalla legge, la circolare ministeriale ammette la possibilità che analogo progetto o programma sia oggetto di successivi contratti con lo stesso collaboratore, ovvero che questo possa essere impiegato successivamente per progetti o programmi di contenuto diverso Art cod. civ. (generale regola antifraudolenta)?
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA EX ART. 61 e ss
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA EX ART. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 Il giorno……………………in …………………, presso la sede della Società …………., tra la Società………………………, (di seguito nominata committente) rappresentata da…………………….., e il sig……………….(di seguito nominato collaboratore) PREMESSO - che la committente svolge l'attività di che per far fronte ad esigenze sorte in relazione allo svolgimento dell'attività medesima la committente ha provveduto ad elaborare il seguente progetto (o programma o fase del programma/ fase di lavoro) avente ad oggetto………………………… - che in relazione al progetto/programma di lavoro determinato dalla committente si ritiene utile l’opera del collaboratore che ha dichiarato di essere disponibile per fornire la collaborazione di cui sopra SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
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1) la committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di dare esecuzione al progetto come definito in premessa: in particolare l’opera (o il servizio) affidato al collaboratore consiste nel ……………per il raggiungimento del seguente risultato ………………………; 2) nell’esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committente, salvo il necessario coordinamento generale con l’attività della committente e le altre forme di coordinamento che si esplicheranno secondo le seguenti modalità …………………… …………………………………(ad esempio: fasce orarie - anche flessibili - di reperibilità e/o presenza in azienda ovvero numero di giorni/settimane/mesi individuati dal collaboratore; altro esempio: forme di collaborazione con dipendenti dell’azienda ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare
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3) l'incarico si intende conferito:
(lavoro a progetto a tempo "direttamente" determinato) per la durata di mesi...., con inizio dal ... e termine il ..., esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ; (lavoro a progetto a tempo "indirettamente" determinato) con inizio dal……e si estinguerà al momento della realizzazione del progetto (o programma o fase del programma / fase di lavoro); (ovvero) si estinguerà al momento del raggiungimento del risultato……………………………………………………;
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In conclusione…. il nuovo aggancio delle co.co.co. ai progetti o programmi scongiura davvero il rischio che i nuovi contratti siano utilizzati in funzione sostitutiva dei contratti di lavoro subordinato?
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Gli effetti della fattispecie sul piano delle tutele
E le tutele propriamente lavoristiche che agiscono sul piano del rapporto di lavoro? Si applicano le tutele già previste per i co.co.co. (riguardano il piano processuale, fiscale, previdenziale, antinfortunistico)
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Le (scarse) tutele dei collaboratori a progetto nella riforma
Art. 63. Corrispettivo Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. principio di proporzionalità e non di sufficienza
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Gravidanza, malattia, infortunio
Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, SENZA erogazione del corrispettivo. Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile
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Sospensione del rapporto…e poi?
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art. 66.2). In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art. 66.3).
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Le rinunzie e le transazioni
Art. 68: Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro GIA’ IN ESSERE possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al titolo VII secondo lo schema dell’art del codice civile” Si applica anche al lavoro a progetto l’art c.c.? vecchia e nuova formulazione
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Quando si estinguono questi rapporti?
estinzione al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso recesso, prima della scadenza, per giusta causa e non (se lo prevede il contratto individuale) Art. 67: estinzione del contratto e preavviso sono, dunque, rapporti necessariamente a termine
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…l’ammissibilità del recesso con semplice preavviso, quando sia previsto nel contratto individuale …
“si inscrive al di fuori di una consolidata tradizione civilistica che riferisce il recesso ad nutum ai soli casi di rapporti a tempo indeterminato” (Martelloni, 2005)
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