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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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Presentazione sul tema: "ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"— Transcript della presentazione:

1 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CONVEGNO La consulenza tecnica di parte. Omogeneità di condotte e problematiche deontologiche LE PROBLEMATICHE DEONTOLOGICHE Dott. R. Mosanghini Udine, 7 ottobre 2006

2 “Ordinamento della professione di psicologo”
C.T.P. Deontologia Le attività in ambito psicologico hanno ottenuto il riconoscimento e la strutturazione ordinistica da meno di vent’anni, con la Legge n°56/89 “Ordinamento della professione di psicologo” Come per tutte le professioni riconosciute rilevanti per la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, ne è stato regolamentato l’accesso, previsto un codice deontologico e la funzione di controllo del buon operare degli iscritti da parte dell’Ordine, con potere di sanzione.

3 Un CODICE DEONTOLOGICO
C.T.P. Deontologia Il Codice deontologico degli Psicologi italiani, approvato con Referendum dagli iscritti all’Ordine, é entrato in vigore il 16/02/1998 Un CODICE DEONTOLOGICO è un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine, che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale

4 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
C.T.P. Deontologia IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI È costituito da 42 articoli così suddivisi: CAPO I “Principi generali” (artt.da 1 a 21) CAPO II “Rapporti con l’utenza e con la committenza (artt. da 22 a 32) CAPO III “Rapporti con i colleghi (artt. da 33 a 38) CAPO IV “Rapporti con la Società” (artt. 39 e 40) CAPO V “Norme di attuazione (artt. 41 e 42)

5 Tutela del professionista nei confronti dei Colleghi
C.T.P. Deontologia LE QUATTRO FINALITA’ ISPIRATRICI DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI Tutela del cliente (es.: artt.4 – 9 – 11 – 17 e 22) Tutela del professionista nei confronti dei Colleghi (es.: artt. 35 – 36) Tutela del gruppo professionale (es.: artt. 6 – 8) Responsabilità nei confronti della Società (es.: artt. 3 –34) G.Gullotta, E. Calvi: Il Codice Deontologico degli psicologi Italiani commentato articolo per articolo, Giuffré, 1999.

6 La Psicologia giuridica è in espansione
C.T.P. Deontologia La Psicologia giuridica è in espansione “I compiti forensi costituiscono un’area di lavoro per gli Psicologi che accentua i dilemmi deontologici e costituiscono l’area di pratica più frequentemente a rischio di comportamento negligente e scorretto” Comitato permanente sulla deontologia dell’E.F.P.A., sulla base dei dati raccolti negli anni dal 1997 al 2002

7 C.T.P. Deontologia Utili strumenti Le Linee guida deontologiche per la psicologia forense emanate dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica nel 1999 La Carta di Noto,1^ edizione del 1996, aggiornata nel 2002 da parte dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminali

8 C.T.P. Deontologia In Italia, almeno il 50 % delle segnalazioni per presunte irregolarità deontologiche riguarda attività compiute nell’ambito della psicologia forense

9 Sui motivi che stanno alla base delle segnalazioni:
C.T.P. Deontologia Sui motivi che stanno alla base delle segnalazioni: Scarsa conoscenza delle norme e delle procedure (Codici e Codici di procedura e, più in generale, l’Ordinamento dello Stato) Scarsa conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani quale normativa aggiuntiva, riguardante la professione ordinata, come punto di riferimento sia nel lavoro quotidiano sia nei momenti in cui le difficoltà che si incontrano presentano dilemmi e/o conflitti tra valori personali, sociali ecc.

10 Sui motivi che stanno alla base degli esposti
C.T.P. Deontologia Sui motivi che stanno alla base degli esposti 3. L’uso strumentale dell’esposto deontologico. A tal proposito è indispensabile la consapevolezza di operare in un contesto multidisciplinare dove è necessario conciliare culture di riferimento con epistemologie diverse. Le discipline giuridiche privilegiano la dimensione oggettivante, in cui le parti sono impegnate a definire la realtà, la fattualità delle prove. Le discipline psicologiche privilegiano la dimensione soggettiva.

11 IL CONSULENTE TECNICO (1)
C.T.P. Deontologia IL CONSULENTE TECNICO (1) Il C.T. è chiamato dal Giudice (CTU) o dall’Avvocato (CTP) che devono utilizzare il contributo dello Psicologo per esprimere le proprie valutazioni. E’ corretto e utile operare la lettura dei risvolti relazionali e comportamentali della struttura di personalità o del quadro psicologico, rigorosamente in funzione del quesito posto dal Magistrato o dal committente privato. In entrambi i casi è importante la neutralità

12 IL CONSULENTE TECNICO (2)
C.T.P. Deontologia IL CONSULENTE TECNICO (2) “Non va assolutamente confuso con un intervento di counselling o di psicoterapia o di mediazione. Obiettivo nella CT é quello di fornire un quadro, una fotografia istantanea della situazione, sotto il profilo psicologico, così come si presenta al momento. Ciò non significa, tuttavia, che dal quadro stesso non possano emergere ipotesi relative alla possibile evoluzione futura o indicazioni relative alla possibilità e risorse in esso presenti per il cambiamento e ai percorsi più idonei ad attuarlo” (L.Recrosio).

13 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP 1)
C.T.P. Deontologia IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP 1) Ha il compito di offrire, con atteggiamento mentale neutrale, per rispettare l’oggettività scientifica, un filtro tecnico importante nella “lettura” degli elementi utili per sostenere le linee del committente. Tale “lettura” comporta l’evidenziare gli aspetti psicopatologici oggettivi a sostegno della tesi della parte assistita, tralasciando quegli elementi che potrebbero costituire rischio per il proprio cliente. Tutto ciò non trasformando i dati di realtà; la omissione dei rilievi non utili per la propria parte non può sfociare in un’operazione di falso o di non rispetto del contesto.

14 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
C.T.P. Deontologia IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP 2) “A proposito dell’autonomia del CTP preme sottolineare quanto tale ruolo richieda un particolare impegno nell’assumere una posizione di equilibrio e di imparzialità, senza cadere nel tranello di schierarsi con il proprio cliente, assumendo prospettive rigidamente dicotomiche, acriticamente identificatorie e collusive, che alimentano dinamiche conflittuali, di scontro, anziché promuovere processi psicologici di elaborazione dei conflitti e di autocritica” (L. Recrosio)

15 il Committente è diverso dal cliente.
C.T.P. Deontologia CDPI CASISTICA (1) In psicologia forense il Committente è diverso dal cliente. Su questo argomento il CDPI offre indicazioni all’art. 4, comma 3° (quando sorgono conflitti d’interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto) e comma 4°(In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente … non coincidono, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso); all’art. 25 (…non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie …) e all’art. 32 ( … è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e la finalità dell’intervento.)

16 Segreto professionale
C.T.P. Deontologia CASISTICA (2) Segreto professionale Sul tema nel CDPI vi sono dedicati gli articoli 11, 12 ,14 e 15; quest’ultimo recita: “Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

17 Utilizzo di informazioni
C.T.P. Deontologia Casistica (3) Utilizzo di informazioni Nella collaborazione con altri professionisti possono arrivare pressioni per l’utilizzo di dati variamente assunti. A tal proposito va ricordato l’art. 7 del CD che recita “ …Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.”

18 C.T.P. Deontologia CASISTICA (4) I Consulenti Tecnici sono richiesti soprattutto nei casi in cui si devono assumere decisioni che andranno ad incidere sulla vita di soggetti minorenni o interdetti (separazioni e divorzi, stati di abbandono e dichiarazioni di adottabilità, idoneità alla genitorialità adottiva, molestie, non osservanza di sentenze ecc.) a cui il CDPI dedica l’art. 31.

19 Promozione e tutela del benessere psicologico; artt. 3,22,29,34 e 39;
CTP Deontologia I sei principi fondamentali che costituiscono il “filo rosso” di integrazione e di riferimento di tutti gli articoli del CDPI Rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione dell’individuo; artt. 4,9,10,14,16,17,18,24,31 e 32; Promozione e tutela del benessere psicologico; artt. 3,22,29,34 e 39; Competenza e responsabilità professionale; artt. 5,7,19,25,26,27,28 e 37; Integrità relazionale e professionale; artt. 6, 11,12,13, 15,20,21,23,30,35 e 36; Identità professionale; artt. 1,2,8,33,38 e 40; Responsabilità sociale; art.41.

20 Se vuoi tracciare dritto il solco …attacca l’aratro ad una stella
C.T.P. Deontologia Se vuoi tracciare dritto il solco …attacca l’aratro ad una stella


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