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Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica:
come redigere il nuovo APE ed effettuare un corretto Audit Energetico degli edifici Lezione 2 – L’attestato di prestazione energetica: obblighi, esenzioni, validità, verifica Arch. Jonathan Carlini
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Obiettivi e finalità Obbligatorietà e casi di esclusione Validità e documenti da allegare Consegna Indice
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Obiettivi Obiettivi della normativa:
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle F.E.R. negli edifici; determinare i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione inv. ed estiva; promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale; assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
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Finalità Previsti due attestati:
Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.) Lo si può considerare uno strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione, delle prescrizioni progettuali volte a migliorare le prestazioni energetiche. La differenza principale rispetto all’attestato di prestazione energetica consiste nel fatto che può essere firmato si da un tecnico abilitato, ovviamente con i requisiti previsti per il tecnico certificatore, ma non estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) Serve ad informare il proprietario, l’acquirente o il locatario sullo stato di salute dell’edifico in termini di prestazione energetica e riporta al suo interno i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza dell’edificio, i valori massimi ammissibili per legge e gli interventi consigliati di efficientamento energetico. Deve essere rilasciato da “esperti qualificati e indipendenti” per questo è richiesta la dichiarazione di indipendenza e l’imparzialità di giudizio. Ciò significa che il tecnico deve essere gioco forza estraneo alla proprietà, alla progettazione e alla realizzazione dell’edificio.
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Obblighi Obbligo di dotazione; Obbligo di allegazione;
La normativa vigente prevede i seguenti obblighi in materia di certificazione: Obbligo di dotazione; Sono previsti una serie di casi in cui è obbligatorio dotare l’edificio dell’APE Obbligo di allegazione; Consiste nell’allegazione dell’APE ai contratti previsti dalla normativa Obbligo di consegna; Il proprietario deve renderlo disponibile all’acquirente e/o all’affittuario in fase di trattativa e poi consegnarlo in fase contrattuale Obbligo di informativa; Consiste nell’inserire all’interno dei contratti un apposita clausola in cui si dichiara che l’acquirente e/o l’affittuario hanno ricevuto tutte le informazioni riguardanti la prestazione energetica dell’edifico oggetto del contratto
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Obblighi Obbligo di dotazione: - Nuovi edifici;
- Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti; - Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile superiore a 500 mq - dal 09/07/2015 la soglia di 500 mq è ridotta a 250 mq; - Edifici adibiti ad uso pubblico che di edifici di proprietà pubblica; - Atti traslativi a titolo oneroso e gratuito; - Locazione;
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Obblighi Obbligo di allegazione:
- Compravendita; - Atti di trasferimento a titolo oneroso; - Nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (sono soggetti a registrazione tutti i contratti di locazione che superano i 30 giorni complessivi all’anno), ad esclusione di quelli che hanno ad oggetto singole unità immobiliari. Obbligo di consegna: Sia nel caso di compravendita che di affitto il presupposto per l’obbligo di dotazione nasce al momento che si decide di affittare o vendere l’immobile.
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Obblighi Obbligo di informativa:
- Contratti di compravendita immobiliare e atti traslativi a titolo oneroso; - Nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari che sono soggetti a registrazione. Come si vede anche in questo caso, come nel caso di obbligo di allegazione, sono esclusi gli atti traslativi a titolo gratuito.
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Esclusioni Esclusioni espressamente previste dalla normativa vigente
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione; edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R , n. 412; edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo; edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi e immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale“
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Esclusioni Esclusioni per interpretazione dalla normativa vigente
edifici "marginali", tutti quegli edifici che non comportano un consumo energetico; manufatti, e cioè non definibili come edificio ossia “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”. edifici inagibili, la normativa abbiamo visto che esclude i ruderi tra gli edifici per cui è obbligatorio eseguire una certificazione, si può tuttavia considerare tra questi anche quei fabbricati non agibili o non utilizzabili e che quindi non comportano un consumo energetico.
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Validità e documenti da allegare
La validità di un attestato di prestazione energetica, così come dettato dall'art.6 comma 5 del d.lgs 192/2005, è di dieci anni. L'attestato deve essere aggiornato ogni qualvolta si esegua sull'unità immobiliare un intervento di ristrutturazione significativo dal punto di vista energetico. Va precisato che la validità massima di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per il controllo sull'efficienza degli impianti termici previste dalla normativa vigente. Se questi controlli non avvengono, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la scadenza non rispettata. Per questo la normativa prescrive che all’attestato di prestazione energetica va allegato copia o l’originale del libretto degli impianti.
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Consegna Una volta prodotto l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio che entro quindi giorni dalla consegna al richiedente ne venga trasmessa una copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Oltre alla Regione o Provincia autonoma competente il soggetto certificatore trasmette una copia dell'attestato al comune ove è ubicato l'immobile.
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Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica:
come redigere il nuovo APE ed effettuare un corretto Audit Energetico degli edifici Grazie per l’attenzione Arch. Jonathan Carlini
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