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-I LIMITI SOSTANZIALI- IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITA DEL RECESSO GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/66) Soggettivo (Notevole inadempimento)

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Presentazione sul tema: "-I LIMITI SOSTANZIALI- IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITA DEL RECESSO GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/66) Soggettivo (Notevole inadempimento)"— Transcript della presentazione:

1 -I LIMITI SOSTANZIALI- IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITA DEL RECESSO GIUSTA CAUSA (Art. 2119 c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (L. 604/66) Soggettivo (Notevole inadempimento) OGGETTIVO MOTIVI ECONOMICI (Ragioni inerenti limpresa ed il suo regolare funzionamento) -Art. 30 Carta di Nizza -Art. 41 Costituzione (insindacabilità scelte datoriali e libertà di iniziativa economica privata) Dott. Daniele Ponselé Area Lavoro e Previdenza Unindustria Ferrara

2 Alcune questioni normalmente coinvolte in casi di licenziamento per G.M.O. A.INSINDACABILITA DELLE SCELTE GESTIONALI e verifica del nesso causale (tra scelta datoriale e soppressione del posto di lavoro) B.EVENTI OGGETTIVI che incidono sulla concreta utilizzabilità del prestatore C.Onere di REPECHAGE (il datore di lavoro deve dimosttrare l impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con riguardo allorganizzazione aziendale (complessiva) in essere al momento del recesso. N.B. Secondo parte della giurisprudenza, il datore di lavoro deve anche fornire la prova di aver offerto al lavoratore, senza ottenere il suo consenso, il reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Cass. 1/7/11 n.14517)

3 Insindacabilità delle scelte imprenditoriali (alcune sentenze) Cass. 22/02/2011 n. 4276 Le ragioni inerenti allattività produttiva possono essere le più varie e non possono considerarsi legittime solo quelle volte a fronteggiare situazioni sfavorevoli Cass. 24/02/2012 n. 2874, Cass. 02/02/2012 n. 1461 Perché sussista il GMO di licenziamento causato da un riassetto organizzativo dellAzienda, detta decisione deve essere volta a fronteggiare situazioni sfavorevoli strutturali e non temporanee (no alla pretestuosità o al mero aumento di profitto) Cass. 16/02/2012 n. 2250, Cass. 07/04/2010 n. 8237, Cass. 13/07/2009 n. 16323 Le scelte Aziendali sono insindacabili nel merito in virtù dellArt. 41 Costituzione, dovendo il controllo giurisdizionale limitarsi a verificare leffettività dellesigenza aziendale addotta dal datore di lavoro

4 Conseguenza licenziamento ILLEGITTIMO 1° Liv.REINTEGRAZIONE PIENA (licenziamento discriminatorio, licenziamento orale…) RISARCIMENTO INTEGRALE PERIODI PREGRESSI (in attesa del giudizio) OPZIONE PER LE 15 MENSILITA 2° Liv.REINTEGRAZIONE ATTENUATA (Ingiustificatezza macroscopica insussistenza del fatto contestato, violazione criteri di scelta, manifesta infondatezza nei licenziamenti per GMO) MAX 12 MESI DI RISARCIMENTO DANNO + REINTEGRA (oppure 15 mensilità) 3° Liv.RISARCIMENTO PIENO (vizi procedurali nei licenziamenti collettivi giusta causa – GMO che non rientrano nelle precedenti ipotesi) INDENNITA RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 12 A 24 MENSILITA 4° Liv.RISARCIMENTO ATTENUATO (licenziamento privo di motivazione scritta, violazioni formali) INDENNITA RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 6 A 12 MENSILITA


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