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Società a responsabilità limitata
Lorenzo Benatti Manuela Garavaldi Parma, 5 maggio 2015
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Elementi Caratteristici s.r.l.
art. 2462: nella srl, come nella spa, «per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio», art. 2468, 2° c.: «le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento».
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Principi ispiratori nuova disciplina
Dalla legge delega: prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, prevedere un’ampia autonomia statutaria, prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. Dalla relazione al D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003: la s.r.l. si presenta come una società personale la quale pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.
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Costituzione (art. 2463) La disciplina ricalca quella prevista per la s.p.a. cui si rinvia in abbondanza. Capitale minimo Euro. Ma art. 2463, 4° c. e 2463-bis (per s.r.l.s.) 1 Euro Si segnala che la società può essere contratta a tempo indeterminato (attenzione al recesso se a tempo indeterminato).
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I Conferimenti (art. 2464) Sono conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica denaro, beni in natura e crediti, opera o servizi.
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Conferimenti in denaro
versamento all’atto della sottoscrizione del 25%, se unico socio 100%, il versamento può essere sostituito da una assicurazione o da una fidejussione bancaria.
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Conferimenti in natura o di crediti (art. 2465)
vanno interamente liberati all’atto della sottoscrizione, deve essere presentata una relazione di stima redatta da un iscritto al registro dei revisori contabili, non è previsto il controllo della stima da parte degli amministratori, il procedimento si applica agli acquisti potenzialmente pericolosi.
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Conferimenti d’opera o di servizi (art. 2464, c. 6)
sono imputati a capitale a condizione che siano garantiti per l’intero valore da assicurazione o fidejussione che possono essere sostituite da una cauzione in denaro, sono conferimenti di patrimonio (come nelle società di persone) o di capitale? occorre una relazione di stima? Mai attuato.
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Inadempienza del socio (2466)
Inadempienze: mancato versamento decimi richiamati, Scadenza/inefficacia garanzie. Procedimento: diffida, esecuzione o acquisto da parte altri soci, vendita a rischio e pericolo del socio, esclusione. Art c.c.: Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. La disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestata ai sensi dell’art Re-sta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro.
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Srl unipersonale società con unico socio,
società costituita per atto unilaterale, disciplina analoga a spa
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Società a capitale unitario
S.r.l. ordinaria a capitale unitario (art. 2463, 4° co.). S.r.l. semplificata (art bis). S.r.l. cap. unit. possono essere costituite con un capitale che va da 1 €. a 9.999,99 €. Ambedue possono essere costituite per contratto (almeno due soci) o atto unilaterale. Questa ultima opzione potrebbe essere interessante.
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S.r.l. e competizione tra ordinamenti
Limited liability company, Private limited company, Libertà di stabilimento e corte giustizia europea, Société a responsabilité limitée, Sociedad Nueva Impresa, UG, Societè privée a responsibilité limitée - “Starter”, Sociedaded por quotas Proposta di Regolamento della Società Privata Europea.
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s.r.l.s.: Società a costo zero?
In Italia i costi più alti per la costituzione di una s.r.l. (notaio, bolli, diritti segreteria). Mentre per la s.r.l.s. è prevista una sensibile (anche se non totale) riduzione dei costi di start-up (≃ 700,00 €) condizionata all’adozione del modello di Atto Costitutivo standard tipizzato dettato dal DM giustizia 23 giugno 2012, analogamente non è previsto per s.r.l. a capitale unitario costituite ai sensi del 4° comma dell’art Queste ultime possono liberamente adottare l’Atto Costitutivo, ma non godono di alcuna agevolazione sui costi di start-up previsti per le s.r.l.s. (2.500,00/2.700,00 €). Chi li sostiene? La società – attenzione 2482-ter, 2484 n. 4. Occorre capitale superiore a 1€.? Altri soggetti.
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E dopo la costituzione? Nessuna agevolazione.
Qualcosa è previsto per le start-up innovative di cui all’art. 25, c. 2, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
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I conferimenti ed il capitale sociale
Nella s.r.l.s. e nella s.r.l. ordinaria a capitale unitario, i conferimenti devono: essere necessariamente in denaro, essere interamente liberati all’atto della sottoscrizione, essere versati in mano amministratori (che saranno tali solo alla stipula dell’atto).
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La riserva di accumulo Il quinto comma dell’art impone alle s.r.l. ordinarie a capitale unitario l’obbligo di accantonare una riserva di accumulo. In particolare l’accantonamento a riserva legale di cui all’art deve essere almeno pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Esso deve essere effettuato fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. Tale riserva non può essere distribuita, ma deve essere utilizzata per imputazione a capitale o per copertura di eventuali perdite. Qualora dovesse diminuire per qualsiasi ragione, essa deve essere reintegrata secondo le regole di cui sopra.
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Applicabilità alle s.r.l.s del 5° comma dell’art. 2463
Tale disposizione si applica anche alle s.r.l.s.? Vi sono argomenti che militano a favore di entrambe le possibili risposte. Prevale la tesi che trova applicazione.
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (1).
Il modello di statuto standard recita come segue: L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie). 2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (2).
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo. 5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci. 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (3).
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. . L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..…… Firma dei comparenti Firma del notaio
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (4).
L’atto costitutivo standard può essere completato solo nelle parti lasciate in bianco, ma non è possibile omettere clausole previste dal modello né integralo con ulteriori clausole. Qualora queste fossero inserite sarebbero nulle e il notaio dovrebbe rifiutarsi di riceverle,. Per quanto non previsto dall’Atto Costitutivo standard si applicherebbero le disposizioni del c.c. (in quanto compatibili). Ma attenzione! Qualora il c.c. preveda una disciplina derogabile, si deve comunque applicare la norma di default, non essendo possibile inserire clausole che ad essa deroghino.
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (5).
Non possono essere sfruttati i margini di elasticità che caratterizzano la S.r.l. classica, tra cui per esempio: la fissazione della durata della società, con la conseguenza che le s.r.l.s. devono qualificarsi tutte come società a tempo indeterminato, con l’ulteriore conseguenza che ogni socio può recedere in ogni momento senza giusta causa, salvo il preavviso di legge; la fissazione della decorrenza dell’esercizio sociale e sarebbe molto incerta l’individuazione di un criterio suppletivo; la fissazione di un termine prolungato per l’approvazione del bilancio;
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (6).
Non possono essere introdotte clausole relative alle decisioni dei soci, per cui nelle s.r.l.s.: ogni deliberazione dei soci deve essere adottata in forma assembleare; la convocazione dell’assemblea deve sempre avvenire ai sensi dell’art bis, c. 1, c.c., mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro imprese; non potrebbero essere previsti quorum assembleari diversi da quello legale; ai soci competono le decisioni sulle materie previste dal codice civile (approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina degli amministratori; nomina dell’organo di controllo quando è richiesta; modificazioni dell'atto costitutivo; decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci). L’Atto Costitutivo non può riservare ai soci altre decisioni. Sarà invece possibile che essi siano chiamati a decidere sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (7).
Non possono essere iintrodotte clausole relative ad amministrazione e rappresentanza diverse da quelle contenute nel modello, per cui: la funzione di gestione dell’impresa compete statutariamente ai soli amministratori, non essendo possibile l’attribuzione nell’Atto Costitutivo di competenze in tale ambito ai soci. Nulla impedisce, invece, che gli amministratori rimettano decisioni in materia gestionale ai soci avvalendosi di quanto previsto dall’art. 2479, co.1. o che in base alla stessa norma tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano di poter decidere su un argomento anche se rientrante astrattamente nelle competenza degli amministratori. Non vi sono infatti motivi di ritenere che la norma richiamata non si applichi alle s.r.l.s.; la durata degli amministratori deve ritenersi a tempo indeterminato;
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (8).
Non possono essere iintrodotte clausole relative ad amministrazione e rappresentanza diverse da quelle contenute nel modello, per cui: l’assemblea potrebbe nominare uno o più amministratori stabilendo eventualmente il ruolo a ciascuno di essi attribuito nell’ambito del consiglio d’amministrazione (punto 6 modello). Si potrà perciò avere un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione. Non sarà invece possibile l’amministrazione pluripersonale non collegiale (disgiuntiva o congiuntiva). Alla struttura collegiale dell’amministrazione si applicheranno le conclusioni raggiunte in proposito con riferimento alla s.r.l. ed in particolare quella secondo cui si devono ritenere applicabili tutte le disposizioni in tema di consiglio di amministrazione previste per le s.p.a.. La dottrina ritiene che l’assemblea possa «consentire al consiglio di amministrazione di delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad alcuni dei suoi componenti, con i limiti di cui al comma 4 dell’art c.c.». Non si vedono, infatti, ostacoli ad ammettere, nelle s.r.l.s., che il consiglio di amministrazione possa costituire al proprio interno organi delegati ai sensi dell’art. 2381, c. 4, c.c.; la rappresentanza generale della società spetta all’organo di amministrazione (punto 7 modello). La disposizione del modello standard sembra implicitamente imporre che la rappresentanza quando gli amministratori sono più di uno sia loro affidata congiuntamente, ma sembra ragionevole ritenere che nelle s.r.l.s. trovino integrale applicazione le norme in tema di rappresentanza degli amministratori previste per le s.r.l. in generale; i consigli di amministrazione delibererebbero sempre in forma assembleare;
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Atto Costitutivo: modello standard tipizzato (9).
Non possono essere introdotte: clausole relative all’organo di controllo. clausole che attribuiscono ai soci particolari diritti; clausole limitative del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale, quali l'intrasferibilità, la prelazione, oil gradimento; cause di recesso statutarie.
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Soci I soci di s.r.l.s. devono essere persone fisiche.
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Regime pubblicitario 18/04/2017 Negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, devono essere indicati: la denominazione di s.r.l.s., l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta. Si tratta di obblighi che integrano (non sostituiscono) quelli previsti in generale dalla legge: dovranno essere anche indicati il numero di iscrizione nel registro imprese, l’eventuale stato di liquidazione, l’eventuale unipersonalità. 28
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Partecipazione sociale (2468 ss)
La partecipazione in s.rl. è la misura nella quale spettano i diritti ai soci e solo se l’A.C. non dispone diversamente è proporzionale al conferimento E’ possibile l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili (art c. 3). Secondo
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Natura della partecipazione?
insieme di diritti, posizione contrattuale oggettivizzata da considerarsi come un bene immateriale, dopo riforma trasferimento è assimilabile a un bene mobile registrato.
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Trasferibilità della partecipazione (2469)
La partecipazione è naturalmente trasferibile. E’ possibile prevedere clausole limitative del trasferimento fino al divieto completo di trasferimento. Se è prevista intrasferibilità o clausola molto restrittive il socio o gli eredi hanno diritto di recedere
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Forma dell’atto di trasferimento (2470)
Scrittura privata con firme autentiche. L’autentica delle firme può essere effettuata anche da un commercialista. Deposito all’ufficio del registro delle imprese. La prima iscrizione in buona fede prevale in caso di conflitto tra più acquirenti. Essendo stato abrogato il libro soci, da tale momento il trasferimento ha effetto anche nei confronti della società
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Altre norme relative alla partecipazione
Responsabilità alienante per versamenti ancora dovuti (art. 2472). Divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474). Pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni (art bis). Esecuzione forzata sulle partecipazioni (art. 2471). Art. 2472: «Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa». Art. 2474: «In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione». Art bis: «La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 2352». Art. 2471: «La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro soci. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile ed il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento del socio»
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Trasferimento della quota di s.r.l. semplificata (1)
Il trasferimento di quote di s.r.l.s. deve avvenire solo a favore di persone fisiche. Anche se il primo comma dell’art bis si limita letteralmente a prevedere che la società possa essere “costituita” solo da persone fisiche, la prescrizione deve essere interpretata nel senso che i soci di s.r.l.s. devono essere persone fisiche, altrimenti essa sarebbe di facile aggiramento oltre che di dubbia utilità. La prassi notarile ritiene inapplicabile agli atti a causa di morte l’obbligo di trasferimento a favore delle persone fisiche.
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Trasferimento della quota di s.r.l. semplificata (2)
Per quanto concerne la costituzione di diritti parziali bisogna distinguere tra le diverse fattispecie. Secondo la prassi notarile il divieto di cessione comprende «anche gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali». Non lo prevede per la costituzione di pegno e per la soggezione a sequestro. La sanzione per la violazione dell’obbligo di trasferimento dovrebbe essere la nullità dell’atto. Ne consegue che l’acquirente non dovrebbe acquistare la qualità di socio, né dovrebbe poter esercitare i diritti sociali. Stante l’inderogabilità della Atto Costitutivo standard, alla s.r.l.s. non è applicabile l’art c.c., che consente di inserire nell’Atto Costitutivo «clausole di gradimento (mero o motivato), clausole di prelazione» ovvero anche clausole che escludano «completamente la facoltà di trasferimento delle quote, sia per atto tra vivi (a titolo oneroso o gratuito), sia per causa di morte». Per quanto concerne le modalità di trasferimento trovano applicazioni le norme dettate per la s.r.l. ordinaria.
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Organizzazione della s.r.l.
Tre organi come nella spa: soci, amministratori, sindaci o revisore (non sempre obbligatori) Per “amministrazione dei soci” si possono intendere due situazioni: quella in cui si riservi l’incarico di amministratori a persone socie; questo in effetto è quanto accade se l’A.C. non dispone diversamente (art. 2475, 1° comma); quella in cui il ruolo di amministrazione sia riservato ai soci; questo concetto può essere inteso nel senso che: l’amministrazione è affidata ai soci in quanto tali, gli amministratori, organo funzionalmente distinto dai soci, sono le stesse persone dei soci. Solo la seconda interpretazione appare accettabile. art n.7 : l’A.C. deve indicare “le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori”. art. 2479, 1° c.: “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. art. 2476, 6° c: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. se si considera che il quinto comma dell’art prevede che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.
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Decisioni dei soci (2479 ss)
L’assemblea è obbligatoria solo per modifiche atto costitutivo e decisioni di compiere operazioni che comportino sostanziale modifica oggetto sociale. Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto costitutivo, che la decisione sia adottata attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
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Documentazione decisioni (2478 n. 2)
Se si svolge l’assemblea va redatto verbale, se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio se la decisione è adottata tramite consultazione scritta o consenso scritto va conservata la relativa documentazione. Verbali e documenti formeranno il libro delle decisioni dei soci.
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Convocazione e costituzione dell’assemblea (2479-bis)
Le modalità convocazione sono stabilite dall’atto costitutivo, in mancanza raccomandata almeno otto giorni prima dell’assemblea; è ammessa assemblea totalitaria; deve essere nominato un presidente che accerti legittimazione presenti; è ammessa la rappresentanza.
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Quorum decisionali Se si tiene assemblea:
delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, altre delibere: presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Se non si tiene assemblea: consenso dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
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Invalidità delle decisioni
Invalidità meno grave (Annullabilità) Delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo. Termine: novanta giorni dalla data della trascrizione nel libro delle delibere dei soci. Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore, collegio sindacale. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Si richiamano norme procedimento s.p.a.
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Invalidità delle decisioni
Invalidità grave (Nullità) Delibere che hanno oggetto illecito o impossibile, o prese in assenza assoluta di informazione, Legittimati: chiunque vi abbia interesse, Termine: entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni. Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione.
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Amministrazione art. 2475 comma 1:
18/04/2017 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479 c.c.
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Durata amministratori
18/04/2017 Non è prevista una durata massima dell’incarico di amministratore, per cui è legittima la nomina a tempo indeterminato
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Decisioni in tema di amministrazione rimessa ai soci (1)
Nelle s.r.l., diversamente da quanto avviene nelle s.p.a., il confine tra le competenze dei soci (assemblea) e quelle degli amministratori non è fissa, ma modulabile ad opera dell’Atto costitutivo. L’art n. 7 dispone che l’A.C. deve indicare “le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori”.
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Decisioni in tema di amministrazione rimessa ai soci (2)
L’art. 2479, 1° c. stabilisce che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. L’art. 2468, 3° c., fa salva «la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili».
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Decisioni in tema di amministrazione rimessa ai soci (3)
Attenzione però che secondo l’art. 2476, 7° c: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Resta inoltre il limite previsto dal quinto comma dell’art secondo il quale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.
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È possibile attribuire l’ammini-strazione direttamente ai soci?
18/04/2017 Occorre una clausola dell’AC che preveda la non elezione di amministratori e conferisca ai soci il potere di amministrare. L’organo amministrativo è però funzionalmente distinto dai soci, anche se è costituito dalle stesse persone dei soci. Ciò si deduce considerando la riserva contenuto nel quinto comma dell’art il quale prevede che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art c.c. sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.
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Amministrazione pluripersonale
18/04/2017 Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere (…) che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt e 2258 (art. 2475, 3° c.).
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Amministrazione collegiale consiglio amministrazione
18/04/2017 Non sono richiamate disposizioni relative al funzionamento del consiglio di amministrazione della s.p.a., ma sono ritenute applicabili. L’A.C. può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
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Amministrazione disgiuntiva: art. 2257 c.c.
18/04/2017 Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione
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Amministrazione congiuntiva: art. 2258 c.c.
18/04/2017 Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
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Rappresentanza «Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , slavo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società» (art bis).
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Rappresentanza: confronto s.r.l./s.p.a.
18/04/2017 2463, n. 7 e 8: l’atto costitutivo deve indicare «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione …». 2475-bis: «Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate , non sono opponibili ai terzi , slavo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società». Secondo l’art è lo statuto che indica quali amministratori hanno la rappresentanza, oppure può attribuire al consiglio la competenza relativa. 2384 «Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».
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Conflitto di interessi (2475-ter)
18/04/2017 i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1). La disposizione riproduce quella dell’art c.c. in presenza di amministrazione collegiale è annullabile la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2) il voto del consigliere in conflitto deve essere stato determinante, la decisione deve cagionare un danno patrimoniale alla società, non imposto comportamento al consigliere, non prevista responsabilità amministratore per danno cagionato.
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Responsabilità amministratori
«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476, 1° c.).
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Azione responsabilità
«L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).
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Controllo da parte dei soci
Chiaramente collegato all’azione di responsabilità proposta da ogni socio è il nuovo potere di controllo, che l’art (2° c.) gli attribuisce: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».
61
Recupero spese azione «In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti» (2476, 4° c.).
62
Rinuncia e transazione
«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).
63
Responsabilità verso i terzi
18/04/2017 «Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» (2476, 6° c.). La norma è identica a s.p.a.: 2395, 1° c.
64
Ancora sulla responsabilità
2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». 2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione».
65
Responsabilità amministratori diversità rispetto s.p.a.
18/04/2017 Responsabilità verso la società (2476, 1° c.) azione proposta dai soci (2476, 3° c.), non è prevista un’ azione proposta dalla società. Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali. Manca norma su azione nelle procedure concorsuali, ma la prevede l’art. 146 l.f. secondo cui la legittimazione a proporre le azioni di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali in caso di fallimento è attribuita al curatore. Confermata responsabilità verso terzi e singoli soci (2476, 6° c.).
66
Art. 2477 (1) (Sindaco unico e revisione legale dei conti)
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. … [abrogato]. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti indicati dal primo comma dell’art bis.
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Art (2) L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; [se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco]. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
68
Requisiti sindaci s.r.l. La norma non ne parla, ma:
rinvio a disciplina s.p.a. induce a ritenere che il sindaco o i sindaci devono godere i requisiti previsti dall’art e 2409bis; se il sindaco o i sindaci effettuano anche la revisione legale dei conti, dovranno essere (tutti) iscritti nel registro dei revisori; solo se vengono istituiti sia il collegio sindacale sia il revisore legale dei conti (per scelta dell’A.C.) un solo sindaco dovrà essere revisore, mentre gli altri dovranno avere i requisiti previsti dal Decreto Min. Giustizia (commercialisti, ragionieri, consulenti lavoro e avvocati).
69
Cessazione organo controllo
Norma di comportamento 1.6.: Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all’art c.c. determina la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale. Se la cessazione dell’obbligo di nomina del collegio sindacale interviene nel corso dell’incarico, il collegio sindacale rimane in carica fino alla naturale scadenza. Non consta giurisprudenza.
70
Controllo da parte dei soci
Chiaramente collegato all’azione di responsabilità proposta da ogni socio è il nuovo potere di controllo, che l’art (2° c.) gli attribuisce: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Il potere non è collegato alla presenza o meno del collegio sindacale.
71
Applicabilità 2409 L’applicazione del procedimento dettato dall’art c.c. alle s.r.l. non è prevista, in quanto è possibile la revoca cauzionale degli amministratori. Forti contrasti in giurisprudenza chiusi con una pronuncia della Consulta. La questione è stata riaperta con riferimento alla percorribilità da parte dei sindaci.
72
Libri sociali obbligatori (2478)
Libri prescritti dal’art. 2214, (libro dei soci), libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori, libro delle decisioni del collegio sindacale.
73
Bilancio (2478-bis) Ampio rinvio a disciplina spa
74
Distribuzioni utili (2478-bis)
“la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci”, ricalca disciplina spa
75
Modifiche A.C. s.r.l. (2480) Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
76
Modifiche atto costitutivo (2436)
«Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
77
Modifiche atto costitutivo (2436)
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
78
Modifiche atto costitutivo (2436)
Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese, il testo integrale nella sua redazione aggiornata».
79
Cause inderogabili recesso socio s.r.l. (2473)
cambiamento dell’oggetto sociale, cambiamento tipo di società, fusione, scissione, revoca stato liquidazione, trasferimento sede all’estero,eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, compimento operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo, compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Deliberazioni: cambiamento oggetto sociale, cambiamento tipo di società, fusione, scissione, revoca stato di liquidazione, trasferimento sede sociale all’estero, eliminazione di uno o più cause di recesso. Ma anche compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’A.C. o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma. Il recesso è poi possibile nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art quater.
80
Altre cause di recesso socio s.r.l. (2473)
cause previste dall’atto costitutivo (2473, 1° c.); se la società è contratta a tempo indeterminato (2473, 2° c.) il socio può recedere in ogni momento con un preavviso di 6 mesi (termine allungabile dallo statuto fino ad un anno); quando è prevista intrasferibilità quote o clausola molto restrittiva del trasferimento (2469, 2°c.); aumento di capitale senza concedere opzione ai soci (2481ter, 1° c.). nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento (2497quater), introduzione o soppressione di clausola compromissoria (D. Lgs. 17/01/05 n. 5). Deliberazioni: cambiamento oggetto sociale, cambiamento tipo di società, fusione, scissione, revoca stato di liquidazione, trasferimento sede sociale all’estero, eliminazione di uno o più cause di recesso. Ma anche compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’A.C. o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma. Il recesso è poi possibile nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art quater.
81
Esercizio recesso s.r.l. Le modalità di esercizio del recesso sono stabilite dall’atto costitutivo (2473, 1° co.).
82
Valore quota di liquidazione nelle s.r.l. (2473, 3° c.)
Il valore è determinato «tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso». «In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente» (2473, 4° c.). «Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società» (2473, 4° c.) Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
83
Modalità liquidazione nelle s.r.l. (2473, 4° c.)
1. La liquidazione può avvenire mediante acquisto da parte dei soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci; 2. rimborso utilizzando riserve disponibili; 3. riduzione del capitale; si applica 2482, per cui i creditori possono opporsi (l’opposizione può provocare la liquidazione della società). Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
84
Revocabilità delibera (2473, 5° co.)
«Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società». Non è indicato un termine.
85
Aumento di capitale (2481, 2481-bis)
Attribuzione delega agli amministratori. Diritto di sottoscrizione da parte dei soci (opzione). Modalità, termini e sovrapprezzo sono stabiliti dalla decisione di aumento. Aumento parziale ammesso solo se previsto da decisione
86
Aumento gratuito (art. 2481-ter)
Passaggio di riserve a capitale. La quota di partecipazione resta immutata.
87
Riduzione capitale volontaria (art. 2482)
Rimborso conferimenti o liberazione versamenti non eseguiti. i creditori possono opporsi (tre mesi).
88
Riduzione capitale per perdite (2482-bis, 2482-ter e 2482-quater)
Disciplina analoga a s.p.a. E’ esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
89
Capitale sociale nelle s.r.l. a capitale unitario
18/04/2017 Si applica la disciplina sulla riduzione del capitale? E lo scioglimento se il capitale scende sotto il minimo? 89
90
Passaggio tra i diversi modelli di s.r.l. (1)
Secondo la tesi preferibile il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria «non può essere qualificato in termini di trasformazione in senso proprio», ma si attua attraverso una deliberazione di modifica dell’Atto Costitutivo (art c.c.) a cui si accompagna la correzione della denominazione sociale, e, talora, la variazione dell’ammontare del capitale sociale.
91
Passaggio tra i diversi modelli di s.r.l. (2)
Se non ci sono dubbi sulla possibilità di passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria con capitale maggiore o uguale a €. attraverso l’aumento di capitale (soggetto alla disciplina degli artt e segg. c.c.), appare difficoltoso pensare al passaggio opposto. Alcuni limiti a tale passaggio (inverso) derivano da alcuni elementi della disciplina delle s.r.l.s.. Si deve infatti ricordare che in tali società: i soci devono essere persone fisiche, il capitale deve essere interamente versato; la società deve adottare il modello di statuto standard tipizzato stabilito con il DM 138/2012 e gode conseguentemente di un trattamento di favore in termini di costi di start up. Il conseguimento della terza condizione pone problemi non indifferenti. Il trattamento eccezionale previsto esplicitamente per il caso di costituzione di s.r.l.s. e non può essere applicato al caso di delibera di modifica dell’Atto Costitutivo.
92
Finanziamenti dei soci (2467)
il loro rimborso è postergato alla soddisfazione dei creditori e se avvenuto nell’anno precedente al fallimento deve essere restituito, se concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio finanziario e sarebbe stato ragionevole un conferimento.
93
Titoli di debito solo se l’A.C. lo prevede,
possono essere sottoscritti solo da operatori specializzati, in caso di circolazione chi li cede risponde della solvenza nei confronti di acquirenti che non siano operatori specializzati.
94
Liquidazione semplificata s.r.l.
Con la nota del 19 maggio 2014 prot n Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito importanti conferme sulla liquidazione semplificata di s.r.l. Il Ministero ha confermato che il verbale di nomina del liquidatore può non rivestire la forma dell'atto pubblico. É ammessa la semplice delibera assembleare per nominare i liquidatori (senza intervento di un notaio) in tutti i casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentano quindi una volontà dei soci di modificare l'atto costitutivo. Al contrario, è obbligatorio l'intervento del notaio, quando l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società (articolo 2484, 1° comma, n. 6, c.c.). La procedura semplificata prevede che l`organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art c.c., depositi la constatazione al Registro Imprese e convochi l`assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all`organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.
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Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it Manuela Garavaldi
Società a responsabilità limitata Lorenzo Benatti Manuela Garavaldi
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