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L’art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie Avv. Fabio Civale.

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Presentazione sul tema: "L’art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie Avv. Fabio Civale."— Transcript della presentazione:

1 L’art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie
Avv. Fabio Civale

2 Linea dell’intervento
1. Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni 2. L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze 3. Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti

3 Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni
Il termine anatocismo, giusto il disposto di cui all’art c.c., indica il fenomeno in base al quale interessi - maturati su un capitale ma che restano distinti dal capitale - producono essi stessi ulteriori interessi. L’art c.c. non prevede un divieto assoluto di anatocismo, ma “limita” la possibilità che gli interessi producano ulteriori interessi.

4 Capitalizzazione e anatocismo: due distinti fenomeni
Il termine capitalizzazione indica l’operazione finanziaria attraverso cui si calcola il valore di un capitale ad un determinato istante futuro. Nel caso di capitalizzazione c.d. semplice, l’interesse maturato rimane distinto dal capitale e si aggiunge allo stesso capitale solo alla fine del periodo di utilizzo della somma. Nel caso di capitalizzazione c.d. composta, si individuano più scadenze intermedie (trimestrali) in cui gli interessi maturati si trasformano in (o sono assimilati al) capitale e determinano un nuovo montante di capitale su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo.

5 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Art. 120, comma 2, (abrogato) Art . 120, comma 2, (vigente) Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

6 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Le certezze L’art. 120 del TUB, discostandosi dalla precedente formulazione, intende eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi, sia attivi sia passivi. La volontà espressa (forse male) dal legislatore risulta in ogni caso evidente, ossia eliminare il c.d. anatocismo bancario. Il potere del CICR risulta “ampliato” in quanto è chiamato a stabilire modalità e termini per la “produzione di interessi” e non più come in passato per la “produzione di interessi su interessi”.

7 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Le certezze L’art. 120 del TUB si applica ai rapporti conclusi tra banche e clienti, siano questi consumatori o non consumatori. Il divieto di anatocismo si applica agli interessi attivi e passivi. La lettera a) del secondo comma dell’art. 120 conferma la regola della pari periodicità del conteggio degli interessi attivi e passivi che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, potranno essere conteggiati ogni trimestre (come nell’attuale prassi) ovvero ogni mese, semestre, anno, ecc.

8 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una prima incertezza Cosa intende il legislatore allorquando utilizza nel secondo comma, lettera b), dell’art. 120 del TUB le espressioni: - gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

9 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una prima incertezza Il termine capitalizzazione riferito prima agli interessi e poi alle operazioni, vuole riferirsi al: - calcolo di interessi su interessi o al - calcolo del valore di un capitale ad un istante futuro Occorre leggere “interessi capitalizzati” e “operazioni di capitalizzazione” come “interessi contabilizzati” o “operazioni di contabilizzazione” (?) Oppure occorre concludere che gli interessi periodicamente conteggiati (ex art. 120, comma 2, lett. a) si trasformano in capitale infruttifero (?)

10 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una seconda incertezza L’art vieta che gli interessi - maturati (giorno per giorno) - scaduti - pagati producano ulteriori interessi. Ma se gli interessi sono: può ancora configurarsi la fattispecie di cui all’art c.c. (?)

11 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una seconda incertezza Ipotizzando un conto affidato per euro euro ed un saldo disponibile per il cliente pari a 800 euro, qualora la banca addebiti gli interessi passivi a carico del cliente pari ad euro 10, il saldo disponibile per il cliente si ridurrebbe ad euro 790 euro. Mediante l’addebito in conto, preventivamente autorizzato dal cliente, lo stesso cliente procede al “pagamento” degli interessi che, pertanto, non producono di per sé ulteriori interessi anatocistici, per la “semplice” considerazione che si tratta di interessi “pagati” dal cliente (?) (In tema si veda P. Ferro Luzzi, Trib. Cremona, 29 maggio 2012, Trib. Lucca, 10 maggio 2013; App. Torino, 7 maggio 2004)

12 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una seconda incertezza Affinché gli interessi si possano considerare “pagati”: è necessario che il cliente utilizzi denaro proprio (?); può utilizzare anche il denaro messo a disposizione della banca sotto forma di apertura di credito (?) L’art. 120 nulla dice in merito a tempistiche e modalità di “pagamento” degli interessi attivi e passivi.

13 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una terza incertezza Diversamente ragionando, affinché gli interessi si possano considerare “esigibili” è necessario che: vi sia una chiusura del conto (non la semplice contabilizzazione stante l’inesegibilità del saldo); vi sia una “convenzione posteriore allo loro scadenza” relativa ad “interessi dovuti per almeno sei mesi” ex art c.c.; gli interessi “escano” dal conto per evitare la “capitalizzazione” (?).

14 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Una quarta incertezza Quale è il perimetro di applicazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, ossia le operazioni in conto corrente (?) tutte le operazioni riconducibili all’attività bancaria, inclusi i finanziamenti a rimborso rateale (?) La risposta è, in parte, legata alla precedente domanda (cosa deve intendersi per “interessi capitalizzati” e per “successive operazioni di capitalizzazione”) ed, in parte legata, al discusso argomento della scindibilità/inscindibilità della rata impagata.

15 L’art. 120 del TUB: certezze ed incertezze
Ulteriori incertezze E’ necessario / consentito un adeguamento dei contratti in essere ed attraverso quale forma (?) Il divieto di anatocismo riverbera effetti in materia di determinazione dei TEGM usura (?) Il divieto di anatocismo comporta la necessità di adeguare la documentazione in materia di trasparenza bancaria quali fogli informativi e documenti di sintesi, con specifico riferimento ai tassi effettivi annui, al TAEG ed ai criteri di capitalizzazione (?)

16 Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti
Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 marzo 2015, est. Brat Ordinanza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2014 (obiter dictum) Provvedimenti di sospensione dei decreti ingiuntivi in attesa del richiesto ricalcolo dal 1° gennaio 2014

17 Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti
“la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico….. se è vero che il legislatore non ha esplicitato il significato attribuito al termine “capitalizzare”, apparentemente utilizzato contraddittoriamente, altrettanto vero è che il dato normativo è lapidario là dove precisa che gli interessi non possano produrre ulteriori interessi, che viceversa vanno conteggiati solo sulla sorte capitale” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari)

18 Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti
“La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l’art c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore capovolgendo la disciplina previgente)” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 3 aprile 2015, est. Ferrari)

19 Le ordinanze del Tribunale di Milano e gli ulteriori provvedimenti
“se, certamente, non può trascurarsi l’anomalia prima facie di interessi che, una volta capitalizzati, possono essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l’intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo che, pertanto, è da ritenersi operante dal ” (Ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25 marzo 2015, est. Brat)

20 Grazie per l’attenzione!
Avv. Fabio Civale


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