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Armonizzazione fiscale

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Presentazione sul tema: "Armonizzazione fiscale"— Transcript della presentazione:

1 Armonizzazione fiscale

2 Art. 93 del Trattato di Roma
In questo articolo viene definito l’obiettivo della armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati membri in ordine alla disciplina dell’imposta sulla cifra di affari, delle imposte di consumo e delle altre imposte indirette, nella misura in cui l’armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato comune.

3 Segue… Con questa norma si prefigge l’obiettivo di raggiungere un assetto normativo tendenzialmente omogeneo dei sistemi fiscali dei vari Stati membri, riducendone la specificità ad aspetti di dettaglio o comunque non incidenti sulla struttura e sulla funzione dei tributi, così da individuare un criterio metodologico decisivo per l’integrazione comunitaria.

4 Il procedimento di armonizzazione
È un procedimento con il quale alcuni Stati di comune accordo ovvero le istituzioni comunitarie sopraordinate definiscono il quadro ordinamentale di un determinato tributo mediante la modifica di una o più norme delle legislazioni nazionali oppure attraverso l’adeguamento della struttura giuridica essenziale del tributo in conformità ad un modello unico

5 Profili qualificanti della nozione di armonizzazione:
Definizione di un modello impositivo unitario; Riduzione delle diversità di ciascuna legislazione nazionale rispetto al modello unitario.

6 Differenza fra armonizzazione e ravvicinamento:
ARMONIZZAZIONE: viene ricercata l’omogeneità delle legislazioni nazionali attraverso l’eliminazione di singole norme divergenti; RAVVICNAMENTO: viene perseguita la conformità dei sistemi fiscali mediante una più ampia opera di revisione normativa, riguardante la struttura ed il complesso normativo dei tributi.

7 Segue… Tuttavia, poiché ambedue gli istituti giuridici hanno come obiettivo la convergenza dei sistemi tributari nazionali verso un modello unitario definito a livello europeo non è possibile tracciare una linea di distinzione tra di essi.

8 Strumenti normativi per la realizzazione dell’armonizzazione
L’armonizzazione fiscale dei tributi, pur trovando un esplicito richiamo nel Trattato ( art. 93), viene realizzata attraverso gli atti normativi riconducibili al diritto comunitario derivato ( regolamenti, direttive, soft law comunitaria).

9 Segue… L’atto preferenziale è la direttiva che fissa:
I principi generali Struttura di fondo del tributo Lasciando alla legislazione nazionale il compito di definire i profili attuativi e le regole di dettaglio.

10 La procedura normativa
La procedura normativa è regolata nel Trattato. E’ prevista la preventiva consultazione del parlamento, obbligatoria ma non vincolante per il Consiglio. E’ inoltre, previsto l’adozione del criterio dell’unanimità in sede di

11 segue… L’armonizzazione dei vari tributi è stata realizzata in periodi di tempo differenti e con modalità eterogenee, tale da rendere improponibile un ragionamento unitario sui processi di armonizzazione dell’imposizione indiretta.

12 L’ARMONIZZAZIONE NELL’IVA

13 L’armonizzazione nell’IVA
È uno degli obiettivi primari del programma di realizzazione del mercato comune, così come prefigurato dal Trattato di Roma.

14 TVA Modello d’imposta sulla cifra d’affari applicata in Francia che fu elevato a parametro di riferimento per una regolamentazione unitaria dell’imposizione indiretta sui consumi in ogni Stato membro

15 segue… Il principio sancito affermava che ciascun Stato membro doveva applicare ai beni e servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al loro prezzo, qualunque sia il numero delle transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase di imposizione

16 Segue… Il processo di armonizzazione prosegue con una serie successiva di atti normativi emessi dagli Organi comunitari. I periodi che seguono possono idealmente ricondursi in tre periodi: Il primo periodo va dalla istituzione della Comunità economica ; Il secondo periodo comincia dall’abolizione delle frontiere fiscali e coincide con il regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri; Il terzo periodo in cui entra in vigore il regime definitivo degli scambi intracomunitari.

17 Primo periodo Emanazione della VI Direttiva del : fornisce indicazioni dettagliate in merito alla formazione di una base imponibile uniforme; Emanazione della VIII e XIII Direttiva: hanno precisato l’ambito applicativo del tributo.

18 Secondo periodo Abolizione delle frontiere fiscali
Ai fini IVA si interviene sulla basa imponibile al fine di definire regole omogenee nei paesi membri e facilitare gli scambi intracomunitari; Viene confermata la validità del regime transitorio dell’Iva Emanazione della Direttiva n.2006/112/CE del

19 Terzo periodo avrà corso dal momento in cui entrerà in vigore il regime definitivo dell’imposta attraverso l’adozione del criterio di tassazione degli scambi intracomunitari nello Stato di origine

20 Armonizzazione delle accise
Le accise sono tributi che riguardano la produzione o la fabbricazione ovvero il consumo dei prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea

21 Direttiva quadro del 25 febbraio 1992 n. 92/12/CEE
Ha definito il quadro normativo generale della disciplina delle accise al fine di uniformare le aliquote e le modalità applicative ed ha al contempo decretato l’abrogazione delle imposte di fabbricazione e di consumo preesistenti negli ordinamenti nazionali ed incompatibili con la disciplina comunitaria

22 L’armonizzazione comunitaria riguarda un numero circoscritto di accise:
Accisa sugli oli minerali ed i relativi derivati; Accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche; Accisa sui tabacchi lavorati; Imposta di consumo sull’energia elettrica; Accisa sui gas naturali

23 L’armonizzazione delle accise riguarda
l’individuazione: del presupposto Dei soggetti passivi Delle modalità di applicazione del tributo Dei regimi di circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa; Dei controlli Degli accertamenti

24 Segue… Tuttavia a fronte di un modello unico, che funge da parametro regolamentare della struttura impositiva del tributo, è riconosciuto un ampio margine di discrezionalità (fissazione delle aliquote e determinazione della base imponibile) agli Stati per la definizione del livello di tassazione

25 Armonizzazione e pertanto disciplinate in maniera diversa .
Segue… Inoltre sono numerose le accise esistenti negli ordinamenti fiscali degli Stati membri che non sono state assoggettate ad alcun processo di Armonizzazione e pertanto disciplinate in maniera diversa .

26 Segue… La direttiva 92/12 CEE consente, inoltre, agli Stati membri la facoltà di introdurre altre forme di imposizione, ossia altri tributi non armonizzati che rispondano soltanto ad esigenze fiscali o extrafiscali di ordine nazionale.

27 L’armonizzazione dei dazi doganali
È stata effettuata attraverso una serie di interventi normativi quali: Istituzione di un codice doganale comunitario che definisce il presupposto, i soggetti, le modalità di determinazione dell’obbligazione doganale e regimi di destinazione doganale; Disposizione di attuazione del codice doganale comunitario; Tariffa doganale comune.

28 L’armonizzazione comunitaria delle imposte dirette
Non è stata regolamentata nel Trattato, pertanto si applica l’art. 293 dello stesso secondo cui dovranno essere avviate negoziati tra gli Stati membri diretta garantire l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno della Unione europea.

29 Segue… Resta applicabile all’armonizzazione delle imposte dirette la regola generale prevista dall’art. 84 del Trattato in virtù del quale è possibile procedere al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura in cui sia necessario, o comunque utile, rispetto al processo di instaurazione del mercato comune. Ciò è stato possibile con l’utilizzo di soft low

30 L’armonizzazione è un meccanismo di ricerca di un modello fiscale omogeneo soltanto per i tributi comuni degli Stati membri, con conseguente inapplicabilità ai tributi speciali o atipici di ciascun Stato membro.

31 Politica di armonizzazione delle imposte dirette
Anni sessanta Rapporto Neumark 1962: esclusa la possibilità di una unificazione dei sistemi fiscali dei vari Stati membri e ravvicinamento delle imposte dirette al fine di evitare doppie imposizioni; Rapporto Segrè 1966: ravvicinamento della struttura delle imposizione diretta al fine di eliminare disparità di trattamento tra residenti e non residenti al fine di escludere forme di doppia imposizione

32 Piano Werner 1970: passaggio obbligatorio per l’unione economica e monetaria;
Rapporto Delors 1989 1990:direttiva riguardante gli atti di organizzazione societaria, e direttiva relativa al trattamento dei dividenti tra società madre e società figlia, approvazione della Convenzione plurilaterale tra gli Stati membri.

33 La concorrenza fiscale dannosa

34 La definizione di politiche fiscali a carattere fortemente promozionale, rivolte a favorire la localizzazione di attività economiche, di capitali, di imprese nel territorio nazionale, sono state giudicate come espressione di scelte dannose rispetto ai processi di globalizzazione e di integrazione internazionale e dunque elemento da contrastare o da limitare.

35 Pacchetto Monti Disposizione di carattere programmatico emanate dalla Commissione in data nel quale è prevista come elemento chiave l’emanazione di un codice di condotta, dal contenuto giuridicamente non vincolante e dunque avente i connotati di un impegno politico, che fissa alcune regole dirette a contenere fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati

36 Il codice di condotta Trova applicazione con riferimento alla tassazione delle imprese che condizionano in modo rilevante la scelta dell’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità Si applica anche ai regimi tributari speciali riservati ai lavoratori dipendenti che sono idonei a produrre un condizionamento sulla ubicazione delle attività imprenditoriale

37 Indicazioni prescrittive del codice di condotta:
Blocco di nuove misure dell’imposizione diretta (clausola di standstill); Smantellamento graduale delle misure tributarie stabilite nei vari Stati membri che producono effetti di concorrenza fiscale dannosa (clausola di rollback)

38 Indici di concorrenza fiscale dannosa:
Le agevolazioni che sono isolate dall’economia nazionale e non incidono sulla base imponibile complessiva dello Stato; Le agevolazioni che sono attributi senza che sia svolta alcuna attività economica effettiva; Le norme di determinazione del risultato di esercizio che si discostano da quelle previste usualmente a livello internazionale; Le misure fiscali che difettano di trasparenza compresi i casi in cui le agevolazioni sono concesse in sede amministrativa.

39 Il controllo delle misure fiscali deve essere effettuato non soltanto dalla Commissione, ma anche dagli Stati membri i quali possono chiedere informazioni direttamente dagli Stati che applicano le misure fiscali potenzialmente dannose

40 Per assicurare un costante monitoraggio sull’attuazione degli impegni assunti con il codice di condotta è stata istituito un gruppo di verifica aperto a tutti gli stati membri, il cui compito principale consiste nell’esame e nella valutazione delle misure fiscali e degli effetti potenzialmente distorsivi che possono produrre sul mercato comune.


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