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Antigiuridicità
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L’antigiuridicità come categoria autonoma
Autonomia funzionale delle cause di giustificazione: rapporto di non contraddizione, bilanciamento … ergo: Autonomia strutturale delle cause di giustificazione: efficacia universale, natura non penale, Differente disciplina di posizione e di interpretazione giudizio di liceità e quindi rilevanza oggettiva della loro esistenza (art. 59 c.p.) Valgono per tutto l’ordinamento, ci sono dappertutto non essendo norme penali, interpretabili con analogia, non sottoposte alla riserva di legge, esempi di leg difesa sconosciuta (ammazzo il nemico o il ladro pensando sia il marito o il caporale) quella del putativo, quella del caso della tipa che si è spaventata di sera al buoio per strada e uccide pensando di essere aggredita.
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Una precisazione terminologica e concettuale
Le cause di giustificazione o “scriminanti” tra linguaggio in uso e terminologia del codice. La differenza tra giustificazione (antigiuridicità) e scusa (colpevolezza). La differenza tra antigiuridicità e punibilità Antigiurdicità è oggettiva, la scusa è soggettiva. Antigiurdicità è universale la punibilità è relativa alla sola antigiudricità penale
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Apertura del codice rocco. Problema dui diritti di credito
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Il caso del rito vudù, valutazione del pericolo
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Troppo presto è leg dif preventiva, troppo tardi è vendetta.
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Agganciare sull’involontarietà dell’offesa, l’aggressione dell’incapace. Il caso dell’aborto.
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Condotta alternativa lecita ecommodus doscessus, condotta alternativa meno grave;
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Richiamare delitala, codice rocco e zanardelli e importanza della proporzione. Richiamare il senso forte del bilanciamento.
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Difesa legittima art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio ad altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’art 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione, del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale Campo di applicazione del 614.
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Ipotesi (provocatoria ma non troppo):
Tizio, tipo corpulento e robusto, entra nel giardino di Caio e si impossessa di due polli. Tizio si sta inevitabilmente allontanando dal giardino, con i due polli in mano. Caio, al fine di non perdere i polli, spara. Tizio muore a seguito delle gravissime lesioni riportate.
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Uno sconosciuto è in giardino (violazione di domicilio ex art
Uno sconosciuto è in giardino (violazione di domicilio ex art. 52 secondo comma c.p) con due miei polli in mano e si sta allontanando di gran carriera (pericolo attuale di offesa al bene patrimonio ex art. 52 c.p.); il solo modo per recuperali (il fine di difendere il diritto proprio ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.) è di sparargli (necessità ex art. 52 c.p.): l’unica alternativa meno lesiva infatti sarebbe rincorrerlo e cercare di strappargli i polli a nude mani, ma questo comporta evidentemente un rischio concretissimo per la integrità fisica (che integra in questo stesso momento della mia decisione il requisito del pericolo di aggressione ex art. 52 secondo comma, lett. b), c.p.); non vi è infine discessus ai sensi del primo comma, poiché il ladro è in fuga con la refurtiva – se Caio spara recupero i polli; se non spara, i polli li perde: tertium non datur.
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