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La valutazione di impatto della legislazione regionale sulla concorrenza 23 maggio 2008 Gabriele Mazzantini (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

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1 La valutazione di impatto della legislazione regionale sulla concorrenza 23 maggio 2008 Gabriele Mazzantini (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

2 Antitrust e regolazione LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nasce nel 1990 per garantire e mantenere quelle condizioni di mercato che danno a ciascun operatore la possibilità di confrontarsi con gli altri competitor presenti allinterno dellarena competitiva secondo le regole del libero mercato La scelta di tutelare un certo tipo di economia e, in particolare, una economia di mercato (cioè un sistema fondato principalmente sulliniziativa privata e sul libero agire delle forze che determinano la domanda e lofferta), piuttosto che uneconomia programmatica, cioè basata sul programma formulato dallo Stato al fine di indirizzare la vita economica del Paese, è una scelta di policy Durante gli ultimi anni leconomia di mercato si è progressivamente diffusa in ogni area del mondo, al punto da rappresentare il modello di organizzazione socio-economica ormai sicuramente dominante.

3 Leconomia di mercato trova i propri fondamenti sulle decisioni decentrate che vengono prese dai soggetti che partecipano al processo produttivo, vale a dire i consumatori e le imprese La capacità segnaletica del meccanismo di formazione dei prezzi, che scaturisce dallincontro di una certa domanda e offerta contingenti, permette di coordinare le azioni individuali delle aziende, che devono decidere che cosa e quanto produrre, e dei consumatori, che devono decidere cosa e in quali quantità acquistare Equilibrio fra domanda ed offerta Incentivo per le imprese a migliorare il rapporto qualità/prezzo Antitrust e regolazione

4 Il meccanismo di formazione del prezzo veicola le informazioni relative a quanto e cosa il sistema economico deve produrre, proprio quelle informazioni che difficilmente potranno essere desunte a tavolino da un soggetto incaricato di organizzare il sistema attraverso decisioni centralizzate (economie di Stato) I meccanismi virtuosi del mercato appena ricordati, però, non riescono a funzionare in un contesto caratterizzato dalla completa assenza di regole Anche le dottrine maggiormente liberiste, infatti, concordano nel riconoscere la necessità di certe garanzie giuridiche minime e indispensabili: - la chiara individuazione e lefficace tutela dei diritti di proprietà (per tutelare i risultati dellattività economica svolta dagli operatori di mercato) - la libertà di contratto (per modellare gli scambi fra domanda ed offerta secondo le sempre mutevoli esigenze delle parti) Antitrust e regolazione

5 Lassenza totale di regole porta al market faillure 1)I beni pubblici in senso economico (ad es. la difesa della sicurezza nazionale) non verrebbero prodotti da nessuno perché non sarebbe possibile stabilirne il giusto prezzo di vendita, o questo risulterebbe troppo oneroso. In questo caso la regolazione ha lo scopo di incentivare il giusto livello di produzione di un bene o di attribuirne lesclusiva allo Stato 2) Si devono limitare il più possibile i fenomeni che producono le esternalità negative ed incentivare quelli che producono le esternalità positive 3) Fenomeni di cronica asimmetria informativa (es. le libere professioni) 4) Abusi ed intese Antitrust e regolazione

6 La funzione del regolatore: a)Difficoltà nellindividuare tutte le situazioni di fallimento del mercato b)Asimmetria informativa fra il regolatore ed i regolati c)Regolatore al centro delle pressioni delle lobby d)Regolatore talvolta in conflitto con il soggetto regolato (coincidono) e)Teoria della public choice In sintesi: pericolo di fallimento dello Stato Antitrust e regolazione

7 Da ciò si desume, da un lato, che lintervento regolatorio è auspicabile solo laddove si rileva con certezza un fallimento del mercato e che lonere della prova spetta comunque al regolatore, che deve essere in grado di giustificare il proprio intervento dallaltro, che la regolazione, salvo eccezioni, deve essere limitata al minimo indispensabile per sanare le distorsioni del mercato Eccezioni: tutti quei casi in cui il legislatore intende imporre delle restrizioni al libero mercato allo scopo di tutelare alcune esigenze di interesse generale: –la tutela del pluralismo dei mezzi di informazione –la tutela della salute –la salvaguardia dei posti di lavoro Antitrust e regolazione

8 In sintesi, secondo lAutorità lintervento regolatorio dovrebbe essere guidato dai seguenti criteri di fondo: in assenza della dimostrazione ragionevolmente certa dellesistenza di un market failure e della possibilità di risolverlo con un intervento regolatorio sul mercato, lintervento stesso non dovrebbe essere giustificabile e si dovrebbe rinunciare ad esso Antitrust e regolazione

9 Seconda parte Lo studio sulla distribuzione commerciale

10 Analisi dimpatto della regolazione OCDE (2002), Concorrence sur les marches de produits et performance economique, Economic Outlook n° 72 (in particolare pag.3), consultabile sul sito www.oecd.org FMI (1999): It is tempting to conclude that the general market and competitive environment is more important than the method of privatization. Eventually, evidence may support this, but the research so far does not permit such a conclusion. Two findings argue in favor of it: start-up firms outperform others no matter what privatization method is used, and the success of Central European private sector development relative to the former Soviet Union countries partly reflects a better property rights business environment. But these "facts" are impressionistic; to date almost no empirical studies have controlled for market environment, degree of competition, rule of law, and other institutional factors. Havrylyshyn O., McGettingan D. (1999), Privatization in transition countries: lesson of the first decade, in Economic Issue n° 18, International Monetary Fund

11 Multi level governance Regolazione a livello: –Comunitario –Nazionale –Regionale –Enti locali

12 Federalismo: richiami teorici Vantaggi dellaccentramento normativo Riduzione dei costi di transazione attraverso regole e standard comuni (come per la fissazione di unità di misura); Migliore possibilità di gestire le esternalità, che producono effetti su comunità diverse da quella che le genera (è il caso, ad esempio, di alcune attività inquinanti); Gestione di uninfrastruttura che si estende su tutto il territorio nazionale (come nel caso delle reti di trasporto gas o di trasmissione elettrica); Rischio di generare una competizione fra più regolazioni decentrate (lesempio più classico è quello della disciplina del commercio interregionale,che potrebbe essere fortemente ostacolato dallintroduzione di tasse regionali con finalità protezionistiche).

13 Federalismo: richiami teorici (2) Vantaggi del decentramento normativo 1)Confronto fra le varie leggi regionali ( competition as a learning process ) 2)Possibilità di scelta per i cittadini 3)Riduzione asimmetrie informative fra regolatore e soggetti regolati RISCHIO: uso distorto della libertà concessa alle Regioni -Regolato cattura il regolatore -Difesa dellincumbent locale -Nei SPL: regolatore è anche giocatore

14 Scopo del lavoro Analizzare limpatto della regolazione regionale di un settore sulla sua performance economica SETTORE SCELTO: distribuzione commerciale Negli ultimi anni si è avuto un progressivo decentramento delle competenze dal governo centrale a quello regionale In particolare, della distribuzione commerciale: -1998: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 -2001: Riforma Titolo V della Costituzione

15 Perché la distribuzione commerciale….? 1)Caso interessante di leggi regionali che si innestano su una cornice nazionale: un primo vero caso di federalismo 2)Importanza del comparto per leconomia 3)Disponibilità di dati

16 Decreto Bersani ( Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 ): punti chiave a)Tutela esigenze urbanistiche, ambientali, territoriali e artistiche b)Vincoli quantitativi c)Introduzione termini, tempi e modalità procedurali d)Potere sostitutivo delle Regioni e)Sospensiva delle autorizzazioni f)Disciplina orari di apertura g)Individuazione Comuni turistici h)Vendite straordinarie i)Possibilità dellesercizio congiunto della vendita allingrosso e al dettaglio

17 Decreto Bersani : principi (art. 1) La riforma del comparto si basa sullintroduzione di alcuni principi richiamati allart. 1 del decreto, quali: la trasparenza del mercato; la concorrenza, la libertà dimpresa, la libera circolazione delle merci; la tutela del consumatore (con particolare riferimento alla garanzia del servizio di prossimità e allapprovvigionamento); lefficienza, lo sviluppo delle rete distributiva, levoluzione tecnologica dellofferta, il pluralismo e lequilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montanare.

18 Decreto Bersani : apertura nuovi punti vendita Lapertura, lampliamento ed il trasferimento di esercizi commerciali di minori dimensioni, definiti esercizi di vicinato, è stata liberalizzata e subordinata unicamente alla comunicazione al sindaco del Comune territorialmente competente, e possono essere effettuati decorsi 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 ab., e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 ab. (art. 4, co. 1, punto d, del decreto). La semplificazione delle procedure di apertura ha riguardato anche le medie strutture commerciali: la loro apertura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente; vale la regola del silenzio assenso se lamministrazione non delibera entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda. Sono definite esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 ab. e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 ab.

19 Decreto Bersani : apertura nuovi punti vendita (2) Per le strutture di dimensioni superiori lautorizzazione deve essere rilasciata dal sindaco del comune competente, previa convocazione di una Conferenza dei Servizi cui partecipano, con diritto di voto: –un rappresentante della regione, –un rappresentante della provincia –un rappresentante del comune –a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni confinanti, delle organizzazioni di consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative in relazione al bacino dutenza dellinsediamento. Anche in questo caso vale il silenzio assenso in mancanza di una pronuncia entro 120 gg. dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi.

20 Altri elementi innovativi del Decreto Lart. 10 attribuisce a Comuni la possibilità di sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale, allo scopo di verificare se cè la necessità di realizzare nuove infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. Lart. 11 disciplina lorario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, fissando: –la durata massima del periodo di apertura (per 13 ore, fra le 7 e le 22, con lobbligo di una mezza giornata di chiusura infrasettimanale che i Comuni possono però rendere facoltativa); –le deroghe minime allobbligo generale di chiusura domenicale e festiva (previste per tutti i giorni non feriali del mese di dicembre e per ulteriori otto domeniche durante lanno).

21 Altri elementi innovativi del Decreto lart. 12 si prevedono ulteriori deroghe per i comuni definiti a prevalente economia turistica (al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione) lart. 15 introduce il principio dellassoluta liberalizzazione delle vendite promozionali, rimettendole alla completa autonomia decisionale e gestionale di ogni operatore commerciale. Le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e di liquidazione sono invece disciplinate dagli enti locali lart. 26 vieta la possibilità di vendere allingrosso e al dettaglio allinterno della stessa struttura, ma lascia alle Regioni la possibilità di derogare a tale disposizione.

22 Le vendite straordinarie: le differenze Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda,trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali; Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo; Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

23 Art. 6. Programmazione della rete distributiva 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: –(…) –f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione; Allart. 6 comma 1, lettera f): Si stabilisce un favor a vantaggio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato che sembra contrastare con il perseguimento di quel pluralismo e dellequilibrio per le diverse tipologie delle strutture distributive enunciati nellarticolo 1, lettera d) dello stesso decreto Decreto Bersani: punti critici

24 Allart. 6 comma 2: Le regioni (…) fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: a)le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b)i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; c)i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; Decreto Bersani: punti critici (2)

25 Nonostante… Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (1998), Riforma della disciplina del commercio, Segnalazione AS124, Bollettino n° 7/1998 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (1999), Misure regionali attuative del decreto legislativo n° 114/98 in materia di distribuzione commerciale, Segnalazione AS170, Bollettino n° 13-14/1999

26 Cosa è successo? Le leggi regionali… Il primo aspetto preso in considerazione: le disposizioni introdotte allo scopo di: –rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali (con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento) –riqualificare il tessuto urbano –salvaguardare e riqualificare i centri storici e al rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale

27 Impatto territoriale Un tratto comune a quasi tutte le leggi è stato quello relativo alla previsione di parcheggi in misura percentuale alla superficie del punto vendita La % di area da destinare obbligatoriamente a parcheggio varia però sensibilmente da Regione a Regione Si passa infatti dalle percentuali assai contenute del Veneto, che prevede che i parcheggi debbano essere: –il 20% della superficie di vendita per gli esercizi di vicinato nel centro storico –il 70% nel caso delle medie strutture –il 130% nel caso delle grandi strutture, a quelle decisamente A quelle decisamente maggiori introdotte da altre Regioni, tra le quali, a titolo di esempio, la Basilicata, che prevede invece: –il 150% per strutture comprese fra i 250 e i 1.500 mq –il 300% (per quelle oltre i 5.000 mq)

28 Impatto territoriale (2) Altro es. il Molise, che prevede che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (art.2, comma, della legge 24 marzo 1989, n° 122). La Liguria nel 1999 ha dedicato a tale aspetto unintera delibera del Consiglio Regionale. In particolare, tale delibera si distingue per un notevole formalismo che porta allindividuazione di precise relazioni fra mq di superficie di vendita, da un lato, e metri quadri adibiti a parcheggio e numero di posti auto, dallaltro. Tali relazioni sono espresse da formule matematiche e illustrate da grafici e funzioni, che illustrano le formule per calcolare i mq di parcheggio nel caso di strutture alimentari.

29 Impatto territoriale (3) Altro es. il Molise, che prevede che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (art.2, comma, della legge 24 marzo 1989, n° 122). La Liguria nel 1999 ha dedicato a tale aspetto unintera delibera del Consiglio Regionale. In particolare, tale delibera si distingue per un notevole formalismo che porta allindividuazione di precise relazioni fra mq di superficie di vendita, da un lato, e metri quadri adibiti a parcheggio e numero di posti auto, dallaltro. Tali relazioni sono espresse da formule matematiche e illustrate da grafici e funzioni, che illustrano le formule per calcolare i mq di parcheggio nel caso di strutture alimentari.

30 Lart. 13 riporta anche un esempio numerico per illustrare le modalità di calcolo relative al numero preciso di metri quadri di superficie e di posti da adibire a parcheggio: L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico, è subordinata al rispetto degli standard, ossia e di entrambe le relazioni riportate negli abachi: PA >= PAstandard e SP >= SPstandard Al fine del calcolo degli standard si fa sempre riferimento alla totalità della superficie di vendita. Ad esempio, un esercizio alimentare in zona B con SV=580 mq, per il quale si richieda un ampliamento a 650 mq, dovrà, per soddisfare entrambe le relazioni, avere almeno 39 posti auto e 953 mq di parcheggio (entrambi i valori riferiti a parcheggi ad uso esclusivo della clientela), essendo: [PA >= PAstandard = 0,114x650-36 = 38,1] e [SP >= SPstandard = 2,85x650-900 = 953 mq] Impatto territoriale (4)

31 Impatto territoriale (5)

32 Impatto territoriale (6) Proposta di standard di parcheggi per la clientela. Andamento delle funzioni riportate nellabaco per esercizi alimentari, in funzione della superficie di vendita, come riportate in tabella 3 della Delibera C. R. 27 aprile 1999, n° 29

33 Impatto ambientale In alcuni casi si sono avuti forti vincoli in tema di tutela ambientale e del paesaggio. Le province di Bolzano e di Trento impongono, a chi vuole aprire nuovi centri commerciali, di valutare limpatto della nuova struttura anche in termini di maggiore inquinamento. In alcuni casi tali vincoli sono apparsi eccessivi e, almeno in parte, ingiustificati, tanto da costituire, di fatto, una barriera allentrata per i nuovi entranti LAGCM si è espressa con una segnalazione nella quale si osserva che lingresso di nuovi operatori nella distribuzione commerciale, non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare unimpostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato. Anche qualora alcune limitazioni derivino dalla tutela di interessi pubblici quali la tutela dellambiente o da specifiche esigenze urbanistiche, lAutorità ha sempre auspicato che tali restrizioni siano ispirate ad un criterio di proporzionalità

34 La sospensiva delle autorizzazioni In base al Bersani, le Regioni hanno la possibilità di attribuire ai Comuni la facoltà di sospendere il rilascio di nuove licenze relative ad esercizi di vicinato Tale sospensiva poteva avere, al massimo, la durata di due anni Giustificata dallesigenza di valutare limpatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano, in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori In realtà, alcune regioni si sono spinte ben oltre tale disposizione, introducendo sospensive generalizzate o rivolte soprattutto alle medie e grandi strutture, per periodi di tempo prolungati La Regione Piemonte nel 2005 ha disposto la sospensione della presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni allapertura, trasferimento di sede e variazione di superficie per le grandi strutture di distribuzione commerciale; tale sospensiva, attualmente scaduta, dovrebbe essere riproposta allinterno della nuova legge regionale in materia di grande distribuzione

35 Al contrario, fra le Regioni più virtuose troviamo invece la Regione Marche, che ha addirittura ridotto i termini della sospensiva previsti dal decreto Bersani a 12 mesi, al posto dei canonici due anni La sospensiva delle autorizzazioni

36 Procedure per richiedere una nuova autorizzazione Questa parte del Bersani (articoli 7, 8 e 9 disciplina le modalità procedurali per richiedere lautorizzazione allapertura di nuovi punti vendita) è quella che è stata recepita nel modo più uniforme dalle varie leggi regionali che, nella maggioranza dei casi, hanno rispettato le indicazioni fornite dal decreto Fra i casi degni di nota spicca il Piemonte che, ancora una volta, si contraddistingue per aver introdotto disposizioni particolarmente restrittive In una legge regionale del 2003 si prevede che il rilascio dellautorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento Tale disposizione introduce dunque un onere economico non previsto dal decreto Bersani, che va ad aggravare ulteriormente gli investimenti richiesti per lapertura di un nuovo centro commerciale (e che, di fatto, avvantaggia i soggetti già attivi nel settore)

37 Comuni turistici Entro centottanta giorni dallentrata in vigore del decreto Bersani, le Regioni avevano lobbligo di individuare i comuni ad economia prevalentemente turistica Tale disposizione è stata attuata dalla totalità delle Regioni: lunica eccezione è rappresentata dalla provincia autonoma di Bolzano che, allo stato attuale, non ha ancora provveduto allindividuazione dei Comuni turistici Anche in questo caso è possibile individuare delle Regioni particolarmente virtuose, che hanno esteso a numerosi Comuni la possibilità di usufruire delle agevolazioni sugli orari e sulle chiusure previste dal Bersani: è il caso, in particolare, della Liguria e delle Marche Alcune Regioni, fra le quali il Veneto, estendono le agevolazioni previste per i Comuni turistici a tutti i centri storici

38 Vincoli quantitativi I dettami del decreto lasciavano ampi margini di intervento alle Regioni, attribuendo loro la possibilità di regolare il processo di liberalizzazione delle attività di distribuzione e di limitare le zone e le aree in cui sarebbe stato possibile aprire nuove medie e grandi strutture (cioè quelle a maggior impatto paesaggistico/ambientale ed economico) Il bisogno di liberalizzare il comparto e di rendere il mercato più concorrenziale necessitava di essere contemperato con le esigenze di tutela del territorio e di salvaguardia delle piccole strutture già esistenti, le quali rappresentavano – e rappresentano tuttora – una parte rilevante del sistema economico

39 Vincoli quantitativi (2) La Regione Basilicata nella propria legge regionale di disciplina del commercio: –estende a tutti i Comuni i limiti dimensionali degli esercizi di vicinato (150 mq), delle medie strutture (1.500 mq) e delle grandi strutture (oltre 1.500 mq) che il decreto Bersani aveva previsto limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. –introduce poi una ulteriore distinzione fra medie strutture inferiori (con superficie di vendita da 151 a 800 mq) e medie strutture superiori (da 801 a 1.500 mq), non prevista dal decreto. individua poi i mq disponibili per le nuove autorizzazioni: –per il settore alimentare, o misto, tale superficie ammonta a 5.000 mq nei Comuni di maggiori dimensioni (riducendosi progressivamente al diminuire della grandezza dei Comuni) –per il settore non alimentare, oltre ad individuare la superficie massima autorizzabile per ogni nuova struttura (3.500 mq nei Comuni più grandi), viene precisato anche il numero massimo di nuove strutture autorizzabili (non più di 3)

40 Vincoli quantitativi (3) Limiti quantitativi decisamente stringenti sono stati introdotti dalla Regione Sicilia (la legge regionale n° 28 del 1999) In particolare, la Regione individua gli studi di impatto cui deve sottostare il rilascio di autorizzazioni allapertura di nuove grandi strutture di vendita; alla lettera h) viene indicato limpatto commerciale, per cui bisogna valutare: distintamente le quote di venduto che la nuova iniziativa sottrae alle medie e grandi strutture di vendita esistenti e agli esercizi di vicinato (…), nel caso in cui il proponente già disponga di medie e grandi strutture di vendita operanti nello stesso comparto con la medesima insegna, in proprietà o collegata alla stessa centrale di acquisto, nellarea definita dallisocrona corrispondente a 30 minuti dauto, va stimata la quota di mercato congiunta, eventualmente computando nella stima di mercato le vendite degli altri esercizi commerciali per la parte di vendite relativa allarea di sovrapposizione dei due bacini di mercato

41 Vincoli quantitativi (4) La quota di mercato deve essere riferita a tutta la rete commerciale, includendo quindi esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, con la medesima specializzazione merceologica (…). Se tale quota supera un terzo del totale, la nuova iniziativa commerciale non potrà essere autorizzata; nel caso dei centri commerciali la presente verifica va effettuata relativamente a tutti gli esercizi commerciali singolarmente superiori alla soglia di una media struttura di vendita Tale disposizione, potendo influire sulla struttura dellintero settore, risulta particolarmente idonea a determinare distorsioni della concorrenza, impedendo di fatto la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala

42 Vincoli quantitativi (5) La disposizione più restrittiva è però quella che prevede, per un periodo transitorio di trenta mesi dallentrata in vigore della legge regionale n. 28/99, dei limiti quantitativi al rilascio di autorizzazioni per lapertura di grandi strutture di vendita al fine di consentire alla rete di vendita esistente un adeguamento progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme sullapertura di grandi strutture di vendita Questo periodo transitorio è stato ulteriormente prorogato dalla legge regionale 30 ottobre 2002 n.16 senza limiti di tempo LAutorità, nella propria Segnalazione, ha auspicato quindi il venir meno di queste disposizioni, fortemente distorsive per lo sviluppo del settore e pesantemente penalizzanti per i nuovi entranti.

43 Vincoli quantitativi (6) La legge regionale umbra: –per ciò che riguarda lapertura di nuove grandi strutture precisa innanzitutto che la loro superficie di vendita non può comunque superare i 10.000 mq –impone inoltre che le grandi strutture di vendita di dimensioni maggiori debbano essere realizzate esclusivamente nella forma di centro commerciale, nel quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita risulti pari ad almeno il 40% della superficie di vendita totale; –prevede che nei due anni successivi allentrata in vigore della legge, il rilascio delle autorizzazioni allapertura di nuove grandi strutture di vendita sia limitato a due, nella sola zona di Perugia, per il solo settore alimentare e per un massimo di 5.500 mq di superficie di vendita per ciascuna struttura. Lampliamento delle grandi strutture già esistenti è invece vietato per legge nel caso che la struttura richiedente abbia già una superficie compresa fra 5.500 mq (3.500 mq nei Comuni di dimensione minore) e 10.000 mq

44 Vincoli quantitativi (7) La legge regionale della Puglia: –prevede una soglia dimensionale massima alle grandi strutture, le quali non possono comunque superare i 10.000 mq di superficie di vendita –introduce precisi e stringenti obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente –tali obiettivi individuano il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate, a partire dal momento di entrata in vigore della legge, per lapertura di nuove grandi strutture di vendita in ciascuna provincia della regione

45 Vincoli quantitativi (8)

46 Giudizio finale sulle leggi

47 I raggruppamenti delle Regioni Gruppo A –Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Campania, Molise, Valle dAosta, Lombardia Gruppo B –Calabria, Abruzzo, Basilicata, Veneto, Toscana Gruppo C –Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

48 Il deflatore dei consumi delle famiglie

49 Il fatturato

50 La popolazione

51 Le unità di lavoro dipendenti

52 Redditi unitari da lavoro dipendente

53 Focus su GDO: consistenza

54 Focus su GDO: numero addetti

55 Focus su GDO: dimensione media esercizi

56 Una interpretazione finale

57 Terza parte La collaborazione con la Toscana

58 Collaborazione con la Toscana Questa è stata la prima occasione per applicare le linee guida sperimentali delineate nella Parte Prima e testare la procedura contenuta al suo interno, di cui si riportano qui di seguito le quattro fasi principali: 1) definizione preliminare dellintervento legislativo per valutarne il grado di rilevanza in termini di impatto sulla concorrenza; 2) individuazione delle opzioni adottabili allinterno dellintervento legislativo; 3) analisi delle opzioni, allo scopo di verificare lesistenza di restrizioni alla concorrenza e di giustificazioni a tali restrizioni; 4) classificazione dellinsieme delle opzioni esaminate e ordinamento in funzione del loro minore o maggiore impatto sulla concorrenza

59 La 1° fase Individuazione dei provvedimenti da sottoporre ad AIRC Si sono inizialmente individuati cinque progetti di legge regionale su cui applicare lanalisi dimpatto sulla concorrenza, riguardanti: a) il sostegno dei diritti delle persone immigrate; b) la disciplina dei servizi pubblici locali; c) la sicurezza negli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture; d) la disciplina delle attività termali; e) la disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

60 La 1° fase Individuazione dei provvedimenti da sottoporre ad AIRC Una volta selezionati, si è tentato di individuare se la materia disciplinata dalla legge conteneva disposizioni che potevano avere una qualche ricaduta in termini di: i) restrizioni quantitative o territoriali dellaccesso ai mercati e limitazioni alla crescita dimensionale delle imprese; ii) restrizioni qualitative dellaccesso ai mercati; iii) vincoli alle modalità di svolgimento e di organizzazione dellattività economica

61 La 1° fase

62 La 2° fase: specificazione delle opzioni Le finalità perseguite dalla legge in questione sono le seguenti: Il provvedimento si proponeva di trasfondere in norma di legge il contenuto dellaccordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 che ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici della strutture veterinarie pubbliche e private, già recepito dalla Regione Toscana con Delibera G.R n. 625 del 6.6.2005, Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private. Esso è inoltre diretto a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative, ad accrescere la trasparenza e linformazione allutenza circa i servizi resi dalle diverse strutture veterinarie nonché a consentire la diversificazione del servizio prestato.

63 La 2° fase: specificazione delle opzioni La prima opzione, o opzione zero, consisteva nel lasciare invariata la disciplina del settore Le altre opzioni presentavano disposizioni più o meno intrusive relativamente a: –vincoli e limiti alle iniziative promozionali e pubblicitarie attuate dai veterinari; –necessità di un parere preventivo e vincolante dellOrdine dei Veterinari per lapertura di una nuova struttura; –tempistica e modalità di rilascio del parere di cui al punto precedente, così come previsto dal Codice Deontologico dellOrdine cui la normativa regionale, in alcune opzioni, faceva riferimento; –possibilità di associazione societaria dei veterinari con altri soggetti (ad esempio, commercianti); –vincoli agli orari di apertura al pubblico degli ambulatori e degli studi veterinari.

64 La 3° fase: analisi delle opzioni Una volta individuati i punti critici della legge e le fattispecie disciplinate più delicate, è iniziata una disamina più approfondita delle varie opzioni adottabili, allo scopo di mettere in luce le eventuali restrizioni alla concorrenza che ogni opzione avrebbe introdotto nel mercato regionale dei servizi veterinari. Esempi: 1)Rilascio di un nullaosta da parte dellOrdine provinciale dei veterinari per lapertura di ogni nuovo ambulatorio (previsto dallopzione zero) strettamente necessario allapertura di un nuovo ambulatorio 2)Controllo sulla pubblicità (fatto dallOrdine o dalla Regione?) 3)Possibilità di introdurre anche per i veterinari una Carta dei Servizi (forma di pubblicità?) 4)Possibilità per i veterinari di aprire un pet corner (asimmetria con i commercianti)

65 La 4° fase: classificazione delle opzioni Una volta individuati i punti critici della legge e le fattispecie disciplinate più delicate, è iniziata una disamina più approfondita delle varie opzioni adottabili, allo scopo di mettere in luce le eventuali restrizioni alla concorrenza che ogni opzione avrebbe introdotto nel mercato regionale dei servizi veterinari. Esempi: 1)Rilascio di un nullaosta da parte dellOrdine provinciale dei veterinari per lapertura di ogni nuovo ambulatorio (previsto dallopzione zero) strettamente necessario allapertura di un nuovo ambulatorio 2)Controllo sulla pubblicità (fatto dallOrdine o dalla Regione?) 3)Possibilità di introdurre anche per i veterinari una Carta dei Servizi (forma di pubblicità?) 4)Possibilità per i veterinari di aprire un pet corner (asimmetria con i commercianti)

66 La 4° fase: classificazione delle opzioni

67 Fine della presentazione Grazie per lattenzione


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