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RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO REDDITO IMPONIBILE FISCALE

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Presentazione sul tema: "RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO REDDITO IMPONIBILE FISCALE"— Transcript della presentazione:

1 RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO REDDITO IMPONIBILE FISCALE
Dal RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO al REDDITO IMPONIBILE FISCALE

2 D.P.R. 917/86 (TUIR) entrato in vigore il 1° gennaio 1988
IMPOSTE DIRETTE Fonte normativa D.P.R. 917/86 (TUIR) entrato in vigore il 1° gennaio 1988 modificato recentemente dal D.Lgs 12/12/2003 n. 344

3 Soggetti passivi IRPEF
IMPOSTE DIRETTE Soggetti passivi IRPEF persone fisiche residenti in Italia; la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi prodotti nel periodo d’imposta; persone fisiche non residenti, limitatamente ai redditi prodotti nello Stato

4 IMPOSTE DIRETTE Soggetti passivi IRES società di capitali, società cooperative, enti pubblici e privati residenti in Italia; la base imponibile è costituita da tutti i redditi prodotti soggetti non residenti limitatamente al reddito prodotto nel nostro Stato

5 lavoro dipendente e assimilati lavoro autonomo e assimilati
IMPOSTE DIRETTE Tipologie di redditi lavoro dipendente e assimilati lavoro autonomo e assimilati fondiari (di terreni e di fabbricati) di impresa di capitali diversi

6 IMPOSTE DIRETTE Redditi di impresa Sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali (articolo 55 del TUIR)

7 Rientra nel concetto di “impresa commerciale”:
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Rientra nel concetto di “impresa commerciale”: l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività di cui all’art del codice civile organizzate in forma d’impresa (tipicamente commerciali a norma del codice civile) e non l’attività di allevamento e trasformazione di prodotti agricoli organizzate o meno in forma d’impresa

8 Sono inoltre redditi d’impresa:
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Sono inoltre redditi d’impresa: i redditi delle attività agricole e da qualunque altra fonte derivino, conseguiti dalle società di capitali e di persone redditi derivanti da attività di prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all’art. 2195, purché organizzate in forma d’impresa redditi derivanti dallo sfruttamento di cave, ecc…

9 RG se il soggetto è in contabilità semplificata
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Una volta determinato, il reddito d’impresa viene indicato nella dichiarazione modello UNICO nei quadri: RG se il soggetto è in contabilità semplificata RF se il soggetto è in contabilità ordinaria

10 IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa contabilità semplificata: imprese produttive di servizi con ricavi non superiori ad euro ; imprese esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizi (industria, commercio) con ricavi non superiori ad euro Per la determinazione del limite si considerano i ricavi di competenza dell’esercizio contabilità ordinaria: persone fisiche e società di persone che superano i limiti sopra citati e tutte le società di capitali

11 In base all’articolo 83 TUIR:
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa In base all’articolo 83 TUIR: il reddito d’impresa si determina partendo dal risultato economico di bilancio dell’esercizio, apportando variazioni in aumento e variazioni in diminuzione conseguenti all’applicazione della normativa fiscale (TUIR e non solo)

12 Sono costituite da costi o quote di costi:
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Variazioni in aumento Sono costituite da costi o quote di costi: iscritti nel Conto Economico ma che non sono deducibili fiscalmente che quindi devono essere portati in aumento del risultato di bilancio per determinare il reddito fiscale

13 Variazioni in diminuzione
IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Variazioni in diminuzione Sono costituite da ricavi e proventi non tassabili in via definitiva (es: tassazione del solo 5% dei dividendi percepiti) o temporanea (es: plusvalenza) iscritti nel C.E. da componenti negativi rinviati da precedenti esercizi (es: eccedenza del 5% delle spese di manutenzione) Devono quindi essere portate in diminuzione del risultato di bilancio per determinare il reddito fiscale

14 IMPOSTE DIRETTE Redditi d’impresa Il passaggio dal risultato civilistico a quello fiscale avviene in modo extracontabile SITUAZIONE CONTABILE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO SCRITTURE DI CHIUSURA RISULTATO ANTE IMPOSTE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE REDDITO DI IMPRESA

15 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi il quadro del Mod. UNICO SC previsto per la dichiarazione annuale nel quale si procede ad esporre le variazioni fiscali è denominato RF poiché il dato di partenza da indicare in questo quadro è l’utile o perdita d’esercizio al netto delle imposte, è necessario indicare fra le variazioni in aumento le imposte IRES e IRAP

16 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi Il reddito d’impresa, anche conosciuto come reddito fiscale, non necessariamente coincide con il reddito imponibile, ossia con quella grandezza sulla quale applicare l’aliquota prevista (dal 2004 pari al 33%) per il calcolo dell’imposta dovuta

17 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi Reddito imponibile: Reddito d’impresa al netto delle perdite pregresse La determinazione del reddito imponibile è indicata nel quadro RN del modello per la dichiarazione annuale

18 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Da cosa scaturisce la diversità di determinazione del reddito civilistico rispetto a quello fiscale?

19 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici I principi che stanno alla base della determinazione del reddito civilistico sono contenuti nel Codice Civile In particolare l’art attribuisce al bilancio la finalità di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

20 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze informative di una pluralità di soggetti esterni ed interni alla società e di tutelare i terzi (creditori, soci)

21 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Il legislatore civilistico adotta il principio della prudenza (art bis c.c.) Questo comporta l’imputazione dei costi e delle perdite presunte e l’obbligo di non considerare i ricavi non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio Dalla prudenza discendono ulteriori principi: competenza economica continuazione dell’attività d’impresa costanza dei criteri di valutazione

22 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici I principi che stanno alla base della determinazione del reddito d’impresa sono invece contenuti nel TUIR

23 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Principi di ordine generale Stabiliti dall’articolo 109 TUIR relativamente ai componenti negativi e positivi

24 Principi di ordine generale
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Principi di ordine generale L’obiettivo del legislatore fiscale é quello di: determinare in modo esatto e certo la capacità contributiva dei singoli soggetti, limitando le valutazioni soggettive sulle diverse componenti reddituali massimizzare il prelievo fiscale La normativa fiscale determina pertanto i valori minimi, relativamente ai componenti positivi di reddito ed i valori massimi per i componenti negativi dello stesso Il legislatore fiscale adotta il principio della certezza e della determinabilità oggettiva

25 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Principi generali di determinazione del reddito d’impresa: Competenza Deroghe al principio di competenza. La normativa fiscale prevede espressamente alcune ipotesi di imputazione al reddito d’impresa facendo riferimento al criterio di cassa, cioè alla manifestazione finanziaria del componente di reddito (es: compensi spettanti agli amministratori, contributi ad associazioni sindacali e di categoria)

26 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici La competenza viene inoltre ad essere derogata se non vi è certezza e determinabilità oggettiva Certezza e determinabilità oggettiva: un costo sostenuto ed un ricavo conseguito sono rilevanti fiscalmente quando si verificano i presupposti previsti dalla normativa fiscale. Devono risultare inoltre da documentazione sottostante che consenta il riscontro della quantificazione

27 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Principio di inerenza: affinché un costo sia interamente deducibile nell’esercizio è necessario che si riferisca ad attività o beni da cui derivano componenti positivi che concorrono a formare il reddito; in altri termini, deve sussistere una relazione di causa-effetto tra i componenti negativi e le attività o i beni da cui derivano componenti positivi tassati Imputazione a C.E.

28 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Continuità dei valori: l’art. 110, comma 6 TUIR dispone che in caso di mutamento dei criteri di valutazione adottati ne venga data comunicazione all’Agenzia delle Entrate

29 Criteri fiscali e civilistici
IMPOSTE DIRETTE Criteri fiscali e civilistici Oltre al quadro RF, a partire dall’anno d’imposta 2004, è stato aggiunto il quadro EC, ossia il prospetto riepilogativo introdotto con la riforma del TUIR (D. Lgs. 344/2003) art. 109

30 IMPOSTE DIRETTE Interferenze fiscali Articolo 109 TUIR nell’ottica di eliminare le interferenze fiscali dal bilancio prevede la possibilità per gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, rettifiche di valore (svalutazione crediti) ed altri accantonamenti di poter usufruire del maggiore valore fiscale (pur se non imputato a C.E.) rispetto a quello civilistico apportando una variazione in diminuzione e riportando nel suddetto prospetto EC i valori civilistici e fiscali

31 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi Obbligo di dichiarazione I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito

32 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi La dichiarazione deve essere redatta a pena di nullità su stampati conformi ai modelli approvati ogni anno con provvedimento amministrativo da pubblicarsi in G.U. entro il 15 febbraio

33 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi Termini di presentazione I soggetti IRES sono tenuti alla presentazione della dichiarazione con trasmissione telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se l’esercizio coincide con l’anno solare entro il 31 ottobre).

34 Dichiarazione dei redditi
IMPOSTE DIRETTE Dichiarazione dei redditi L’invio all’Agenzia delle Entrate può essere attuato: direttamente. previa richiesta del proprio codice segreto seguendo le istruzioni contenute nel sito della stessa tramite intermediario abilitato (questi deve rilasciare una dichiarazione comprovante l’assunzione dell’impegno all’invio telematico ed una volta trasmesso il Mod. Unico, la comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia

35 IMPOSTE DIRETTE Versamenti I versamenti delle imposte.sul reddito e dell’IRAP sono articolati: il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio: primo acconto relativo alle imposte del periodo in corso (determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente) e saldo determinato sulla base della dichiarazione per il periodo d’imposta appena concluso; l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio: secondo acconto relativo alle imposte del periodo in corso (determinato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente).

36 IMPOSTE DIRETTE Versamenti I pagamenti delle somme dovute a titolo di acconto e di saldo possono essere rateizzati in rate mensili di uguale importo.

37 RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO REDDITO IMPONIBILE FISCALE
Dal RISULTATO ECONOMICO CIVILISTICO al REDDITO IMPONIBILE FISCALE Parte applicativa

38 Esistenze iniziali di materie prime
3.250,00 Acquisto materie prime ,00 Spese telefoniche 2.000,00 Compensi agli amministratori 30.000,00 Compensi ai sindaci 11.000,00 Attrezzatura minuta (Beni < 516,46) 3.500,00 Quota ammortamento Impianti e macchinari 2.500,00 Quota ammortamento Costi impianto e ampliamento 1.200,00 Svalutazione crediti Acquisti materiali di consumo 16.400,00 Canoni di locazione 13.500,00 Spese di rappresentanza 2.100,00 Salari e stipendi ,00 Quota T.F.R. 8.259,26 Contributi INPS 9.912,74 Contributi INAIL 5.800,00 Interessi passivi su c/c 9.500,00 Manutenzioni e riparazioni Oneri bancari 1.700,00 Assicurazioni 4.092,00 Quota ammortamento Attrezzatura minuta 700,00 Totale componenti negativi ,00 Ricavi vendita ,00 Rimanenze finali di materie prime 6.000,00 Sopravvenienze attive 1.000,00 Arrotondamenti attivi 23,00 Interessi attivi bancari 2.520,00 Plusvalenze ordinarie 3.000,00 Proventi vari Totale componenti positivi ,00 Perdita d'esercizio 1.121,00 Situazione contabile economica al 31/12/n

39 Spese di rappresentanza
L’art. 108 comma 2 TUIR stabilisce che “le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi”. La determinazione della deducibilità fiscale di tali spese risulta dai seguenti calcoli: Spese sostenute nell’esercizio: ,00 Spese deducibili fiscalmente [1/3]: ,00 Spese deducibili fiscalmente nell’esercizio n: ,00

40 Spese di rappresentanza
La variazione in aumento è così ottenuta: variazione fiscale in aumento pari ai 2/3 di euro ,00 [1.400,00] variazione fiscale in aumento pari ai 4/5 del costo deducibile, ossia di euro , [560,00] Nel rigo RF27 viene quindi indicata una variazione in aumento pari a euro 1.960,00. Nei quattro periodi d’imposta successivi, avremo una variazione fiscale annua in diminuzione, pari a euro 140,00 [1/5 delle spese di rappresentanza deducibili], da indicare nel rigo RF46.

41 Compenso agli amministratori in aumento da indicare nel rigo RF18
L’art. 95 comma 5 TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Supponendo che la società abbia effettivamente corrisposto compensi agli amministratori per euro , avremo: Costo imputato a C.E. Variazione fiscale in aumento da indicare nel rigo RF18 30.000,00 12.000,00

42 Svalutazione crediti L’art. 106 comma 1, TUIR stabilisce che “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale dei medesimi. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”. Supponiamo che: la massa creditizia commerciale al 31/12/n sia pari a euro ; il fondo svalutazione crediti accantonato sia pari a euro Il primo limite fiscale dello 0,50% è pari a euro 1.750, mentre il 5% del valore nominale dei crediti è pari a euro Il costo deducibile fiscalmente è quindi solo di euro 500. Nel rigo RF29 verrà indicata una variazione in aumento di euro

43 Manutenzioni e riparazioni Costo deducibile fiscalmente
L’articolo 102 comma 6 TUIR stabilisce che “le spese di manutenzione e riparazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili”. Supponendo che l’importo dei beni ammortizzabili al 01/01/n sia pari a euro , il costo relativo alle manutenzioni e riparazioni deducibile fiscalmente è pari a euro 2.250, per cui si ha: Costo manutenzioni e riparazioni imputato a C.E. Costo deducibile fiscalmente Variazione fiscale in aumento da indicare nel rigo RF28 3.250,00 2.250,00 1.000,00 La parte eccedente (euro 1.000) è deducibile in 5 anni in quote costanti.

44 Plusvalenza patrimoniale
La società ha ceduto (in data 31/12/n) al prezzo di euro 7.000,00 un bene strumentale acquistato nell’anno n-4. L’articolo 86, comma 4 TUIR, prevede la possibilità di assoggettare ad imposizione la plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di un bene patrimoniale in due diversi modi: per intero nell’esercizio in cui è realizzata; in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nel caso in questione, essendo il bene strumentale posseduto da più di tre anni, è ammessa la rateizzazione della plusvalenza. 31/12/n-4 31/12/n-3 31/12/n-2 31/12/n-1 Costo storico 18.000,00 Quota di ammortamento 1.800,00 3.600,00 Fondo ammortamento 5.400,00 9.000,00 12.600,00 Valore residuo 16.200,00

45 Plusvalenza patrimoniale
Il valore residuo del bene ceduto è quindi pari a euro 5.400,00. Essendo stato il prezzo di vendita pari a euro 7.000,00, l’operazione origina una plusvalenza di euro 1.600,00 (7.000,00 – 5.400,00). Fiscalmente avremo: una variazione in aumento di euro 320 (1/5 di 1.600) da indicare nel rigo RF10 una variazione in diminuzione pari a euro da indicare nel rigo RF37. Nei successivi quattro anni, la plusvalenza originerà una variazione in aumento pari a euro 320,00 (1/5 di 1.600,00) sempre da indicare nel rigo RF10.

46 Ammortamenti Nel corso dell’esercizio n la società ha acquistato beni di costo unitario inferiore a euro 516,46, per complessivi euro Civilisticamente il costo di tali beni partecipa al reddito d’esercizio mediante la quota di ammortamento. Fiscalmente il costo di tali beni è interamente deducibile nell’esercizio.

47 Carico fiscale anno n Carico fiscale Ires
Reddito di bilancio [perdita]: -1.121,00 Componenti negativi indicati nel quadro EC -2.800,00 Variazioni fiscali in aumento: Spese di rappresentanza 1.960,00 Compenso amministratori 12.000,00 Svalutazione crediti 2.000,00 Manutenzioni e riparazioni 1.000,00 Plusvalenza 320,00 Variazioni fiscali in diminuzione: 1.600,00 Reddito fiscale imponibile Ires: 11.759,00 Ires dell'esercizio n (33%) 3.880,47

48 L’Ires di euro 3.880,47 rappresenta il costo per l’anno n.
Saldo e acconti L’Ires di euro 3.880,47 rappresenta il costo per l’anno n. Il saldo da versare entro il 20/06 (o entro il 20/07 con una maggiorazione dello 0,40%) è dato dall’importo indicato nel rigo RN21.

49 Nel caso proposto, l’acconto complessivo è di euro 3.841 e va versato:
Saldo e acconti Insieme al saldo relativo all’anno n (euro 1.380) deve essere versato anche l’acconto per l’anno n+1, pari al 99% dell’importo indicato nel rigo RN16. Nel caso proposto, l’acconto complessivo è di euro e va versato: - entro il 20/06 per il 40% pari a euro 1.521 - entro il 30/11 per il 60% pari a euro 2.282

50 Carico fiscale anno n Carico fiscale Irap
Reddito fiscale imponibile Ires: 11.759,00 Variazioni in aumento Costi indeducibili del personale: Salari e stipendi a dipendenti ,00 Trattamento di fine rapporto 8.259,26 Contributi INPS dipendenti 9.912,74 Altri costi indeducibili: Interessi passivi su c/c 9.500,00 Oneri bancari 1.700,00

51 Carico fiscale anno n La deduzione di euro 7.500,00 è applicabile in quanto la base imponibile non supera euro ,91: l’ulteriore deduzione rapportata al numero di addetti e orientata ad agevolare le imprese che occupano personale dipendente, non è applicabile in quanto gli elementi positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione sono superiori a euro ,00. Si noti che ai fini Irap i costi del personale sono stati considerati interamente relativi a dipendenti. Per quanto riguarda la rilevazione contabile del carico fiscale, si ipotizza che la società abbia versato acconti Ires per euro 1.700,00 e acconti Irap per euro 6.000,00.


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