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I CONTRATTI CON I CONSUMATORI
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Premessa:LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Il contenuto del contratto di fatto viene predisposto da uno dei contraenti che lo sottopone all’approvazione dell’altra parte. Artt e 1342 cod. civ.
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Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto
1. Le condizioni generali di contratto (c. 1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (c. 1370).
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2. In ogni caso non hanno effetto (c
2. In ogni caso non hanno effetto (c. 1418, ), se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (c. 1229), facoltà di recedere dal contratto (c. 1373) o di sospenderne l'esecuzione (c. 1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (c. 2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (c. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (c. 1379, , 25961), tacita proroga o rinnovazione del contratto (c. 1597, 18992) (1), clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (2) (3).
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1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari. — 1
Contratto concluso mediante moduli o formulari. — 1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (c. 1370) . 2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (1) (2) (3).
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I CONTRATTI CON I CONSUMATORI- fonti normative
Legge 6 febbraio 1996, n. 52: novellazione codice civile in attuazione di diverse direttive europee. Il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) Direttiva 2011/83/UE da recepirsi negli stati membri entro il 13 dicembre 2013
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d.lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO
Ha sostituito la disciplina inizialmente inserita nel codice civile agli artt bis e ss. Oggi inserita negli artt. 33 e ss. Raccoglie tutte le regole di derivazione comunitaria a difesa del CONSUMATORE Più che un codice si tratta di T.U. .
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PARTE III dedicata al RAPPORTO DI CONSUMO inteso come diverso modo di formazione del vincolo contrattuale; è contrattazione di massa con operazioni di marketing che annulla la centralità della trattativa Dei contratti del consumatore in generale 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole. 35 Forma e interpretazione 36 Nullità di protezione 37 Azione inibitoria. 38 Rinvio.
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DEFINIZIONI a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
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Si applica la disciplina quando si relazionano due soggetti appartenenti alle due diverse categorie
Non è un “tipo” nuovo: la finalità di consumo non sostituisce la causa del contratto che per lo più rimane quella di scambio
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Contratti di multiproprietà art. 69
Si riferisce al modello multiproprietà immobiliare (escluso azionario): contratto di durata superiore ad un anno tramite il quale il consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. Differenti schemi tutti con scambio prezzo/diritto reale
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Regole speciali: Obblighi di informazione
Predeterminazione per legge delle indicazioni che il contratto deve contenere Diritto di recesso del compratore Divieto di chiedere acconti Obbligo del venditore di garantire corretta esecuzione con fideiussione Forma scritta ad substantiam Natura imperativa delle norme di protezione
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Vendita pacchetti turistici
Cod. del turismo varato come allegato d.lgs 79/2011 Oggetto del contratto: prodotto complesso, viaggi vacanze e circuiti tutto compreso; prodotto unico a prezzo forfettario (trasporto,pernottamento…) Obblighi informazione – forma scritta – contenuto e oggetto predeterminato – limiti a revisione prezzo e modifiche unilaterali- disciplina responsabilità di organizzatore e venditore
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Vendita di beni di consumo
Ex art. 128 comma 2 lett.a cod. cons. BENE DI CONSUMO è qualsiasi bene mobile anche da assemblare esclusi acqua e gas non confezionati, energia elettrica e beni oggetto di vendita forzata. Si applicano queste norme quando i due soggetti contraenti sono un consumatore e un professionista
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Responsabilità del venditore per bene “non conforme”
Non solo beni con vizi occulti o mancanza qualità promesse o inidonei uso (come nel c.c.), ma anche mancanza di caratteristiche promesse nel messaggio pubblicitario Risarcibilità anche x delusione delle aspettative La comunicazione promozionale è promessa di qualità e il venditore è responsabile anche se messaggio o etichettatura sono del produttore salvo prova contraria(non a conoscenza o inifluenza nella decisione o correzione messaggio prima della vendita)
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Responsabilità del venditore
X qualsiasi difetto esistente sino al momento della consegna con deroga vistosa alla regola generale del passaggio del rischio dal momento del trasferimento titolarità ex art c.c.
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Responsabilità del venditore
X perimento o danneggiamento della cosa sino alla consegna Ex art. 20 direttiva 2011/83: se il venditore spedisce la merce ne è responsabile sino al momento in cui il compratore entra nel possesso fisico della cosa
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Rimedi x il compratore Garanzia x due anni
Termine di decadenza x denuncia difetti: 2 mesi (8 gg. nel c.c.) Può chiedere a) riparazione o sostituzione b) Riduzione del prezzo o risoluzione in seconda battuta Senza alcuna richiesta del compratore, il venditore potrà offrire rimedio diverso Presunzione esistenza del difetto se si manifesta entro sei mesi dall’acquisto Nullità di ogni patto che limiti responsabilità
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CREDITO AL CONSUMO Poche norme e rinvio al T.U.B.
Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione economica Causa creditizia Finalità non professionali di richiesta del credito Protezione consumatore: informazione, forma scritta, predeterminazione legale contenuto (es. costo operazione) Attività di consulenza o informazione attiva del finanziatore
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Contratti conclusi fuori dai locali commerciali e c. a distanza
Si tratta di una disciplina speciale applicata a qualsiasi contratto di fornitura di beni o servizi purché conclusi al di fuori dei locali commerciali (cd. porta a porta). 1.RECESSO DI PENTIMENTO: diritto di recesso unilaterale del consumatore entro un determinato periodo senza motivi e senza penalità
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2. ELEVATI STANDARDS DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA: la legge impone un obbligo di informazione “attivo” sul professionista, oggetto e forma della informazione sia la natura vincolante delle informazioni fornite La violazione di questo obbligo si configura come inadempimento determinando una resp. contrattuale e non come violazione di obblighi di informazione in fase di formazione del contratto (resp. precontrattuale) Integrazione del contenuto del contratto con informazioni precontrattuali
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3. la FORMA SCRITTA riguarda anche talune modalità espressive (lingua chiarezza caratteri…)
Ad substantiam anche se non espressamente prevista dalla legge Vale x tutti gli elementi dell’accordo
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33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
— 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
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2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; m)modifiche unilaterali da parte del professionista
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q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
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u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. è fatto salvo il disposto dell'art del codice civile. Non è un elenco tassativo: individua le ipotesi più frequenti e solleva il consumatore dall’onere della prova della vessatorietà
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34. Accertamento della vessatorietà delle clausole
. — 1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
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3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
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La vessatorietà è: ex lege ovvero verificata in relazione alla concreta vicenda contrattuale Il controllo delle clausole avviene per tutti i contratti non solo quelli stipulati con cgc Lo squilibrio che si intende evitare è “normativo”, non economico Conseguenza della vessatorietà è la nullità (di protezione) della clausola
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35. Forma e interpretazione — 1
35. Forma e interpretazione — 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
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36. Nullità di protezione — 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
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3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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Caratteristiche della nullità di protezione
Perde assolutezza:legittimazione relativa (è solo x consumatore) Comunque rilevabile d’ufficio Differisce dalla regola della nullità parziale xke colpisce soltanto la/e clausole MAI il contratto x intero Integrazione nel contenuto decurtato dalle clausole nulle attraverso la legge
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Azione inibitoria (art.37)
Le associazioni rappresentative dei consumatori, dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo. Questo è il rimedio collettivo volto ad evitare che l’abuso sia perpetrato (la nullità di protezione inteso come rimedio individuale opera quando l’abuso si è già verificato all’interno di un contratto specifico) Non è rimedio che colpisce solo clausole vessatorie, ma è strumento di protezione generale dei consumatori
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L’adesione comporta la rinuncia ad agire singolarmente
CLASS ACTION (art.140 bis) La “identità” di situazioni giuridiche (prima formulazione della norma) sostituita con “omogeneità”: vale oltre che per i proponenti anche per tutti gli aderenti che vantino diritti individuali omogenei nei cfr di una medesima azienda/professionista/pratica scorretta Azioni volte ad accertamento di responsabilità contrattuale o extracontrattuale e conseguente risarcimento L’adesione comporta la rinuncia ad agire singolarmente La sentenza che definisce il giudizio fa stato sia x proponenti che per aderenti
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Altri rimedi extragiudiziali
Procedura di conciliazione attivabile da parte delle associazioni prima del giudizio Procedura di composizione stragiudiziale attivabile da una delle parti (consumatore e professionista)
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