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TERMINI DI PAGAMENTO TFS/TFR
DAL CESSAZIONI PER VECCHIAIA (AA 66 MM 3) CESSAZIONI PER PENSIONE ANTICIPATA (AA42/41 MM 06) OPZIONE CONTRIBUTIVO PERSONALE SALVAGUARDATI DOPO 12 MESI DALLA CESSAZIONE. L’INPS HA ULTERIORE 3 MESI PER PROCEDERE AL PAGAMENTO DOPO 24 MESI DALLA CESSAZIONE. A CURA DI STEFANO GIORGINI RESPONABILE UFF. STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA 1
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TERMINI DI PAGAMENTO TFS/TFR
REQUISITI PENSIONE MATURATI ENTRO IL CESSAZIONI PER VECCHIAIA AA 65 DECESSO 40 ANNI DI SERVIZIO QUOTA 96 OPZIONE CONTRIBUTIVO PERSONALE ENTRO105 GG DALLA CESSAZIONE. L’INPS HA ULTERIORE 3 MESI PER PROCEDERE AL PAGAMENTO ENTRO 9 MESI DALLA CESSAZIONE. A CURA DI STEFANO GIORGINI RESPONABILE UFF. STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA 2
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MODALITA’ DI PAGAMENTO TFS/TFR
FINO AD € ,00 TRA € 50,001 e ,00 OLTRE € ,00 Un unico importo annuale Un primo importo fino ad € ,00 un primo importo di € ,00 Un secondo importo annuale pari alla differenza Un secondo importo annuale di € ,00 Un terzo importo annuale pari alla differenza LEGGE DI STABILITA’ 2014 ART. 1 C. 484/485 A CURA DI STEFANO GIORGINI RESPONABILE UFF. STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA 3
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LA PENSIONE COMPLEMENTARE
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ESPERO ESPERO è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola. Il Fondo Pensione è nato a seguito dell’accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l’ARAN e al successivo atto costitutivo del 17/11/2003.
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ESPERO ESPERO è quindi un fondo negoziale CHIUSO
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CHI PUO' ADERIRE AD ESPERO?
Possono aderire ad ESPERO tutti i lavoratori e le lavoratrici che rientrano nell’area di applicazione del CCNL del comparto della scuola sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni Sindacali e che abbiano una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: * tempo indeterminato * tempo determinato con contratto pari o superiore a mesi tre (dal momento della sottoscrizione) * part-time a tempo indeterminato
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QUANTO COSTA ADERIRE? L’apertura della posizione individuale dell’aderente prevede una quota d’iscrizione(una tantum) di 2,58 euro. Per il funzionamento del Fondo, dai versamenti sarà dedotta una quota associativa, che sarà contenuta, il cui valore viene stabilito annualmente. → 0,12% su imponibile A questo si aggiunge il costo della gestione finanziaria→ a carico del Fondo
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COME CI SI ISCRIVE AD ESPERO?
Dal solo ed esclusivamente dal portale NOIPA
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COME CI SI ISCRIVE AD ESPERO?
Per iscriversi ad ESPERO basta sottoscrivere, in ogni sua parte, il modulo di adesione . E' bene ricordare che l'iscrizione non potrà proseguire il suo corso senza l'autorizzazione al trattamento dei dati contenuta nel modulo di adesione. IL DIPENDENTE DEVE DICHIARARE DI AVER VISONATO * statuto * nota informativa
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I DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
>SETTORE PUBBLICO DATA PRIMO RAPPORTO DI LAVORO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Va inserita la data del primo giorno di lavoro (anche a tempo determinato) svolto per una qualsiasi amministrazione pubblica
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I DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
DATA ATTUALE RAPPORTO DI LAVORO Per chi è a tempo determinato è la data di inizio dell'attuale contratto con l'amministrazione scolastica. Per chi è a tempo indeterminato va inserita la data di decorrenza giuridica del proprio contratto di lavoro.
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I DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
GIA' ADERENTE A FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Va specificato se si è già aderenti a un fondo pensione aperto o a un contratto assicurativo a fini previdenziali.
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I DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
DUE OPZIONI IMPORTANTI SCELTA COMPARTO → GARANZIA → CRESCITA 2) ALIQUOTA DA VERSARE → 1% barrare NO su contributo aggiuntivo → 2% barrare 1% su contributo aggiuntivo → 3% barrare 2% su contributo aggiuntivo →
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I DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
→ GARANZIA rischio basso Investimenti in obbligazioni di stato Obiettivo un incremento del capitale del 2,5% nel breve periodo → CRESCITA rischio medio – basso Investimenti in azioni, obbligazioni, mercato finanziario Obiettivo un incremento del capitale superiore all’inflazione nel lungo periodo →
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RENDIMENTI ANNO CRESCITA GARANZIA 2011 0,33 0,25 3,27 2012 7,26 6,89
RENDIMENTI FONDO ESPERO E DEL TFR TRIENNIO 211/2013 ANNO CRESCITA GARANZIA TFR 2011 0,33 0,25 3,27 2012 7,26 6,89 2,82 2013 6,29 1,76 1,44 →
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COSA ACCADE QUANDO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADE?
Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà: * rimanere iscritto ad ESPERO, pur in assenza di contribuzione, che verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro; * trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione; * riscattare la posizione maturata
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MODALITÀ CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI GIÀ IN SERVIZIO NELLA SCUOLA PUBBLICA AL 31 DICEMBRE 2000
Contributi a carico dell’Amministrazione Contributo pari all’1% della retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità Contributi a carico del lavoratore Contributo calcolato sulla retribuzione tabellare + tredicesima mensilità. Minimo obbligatorio 1% eventuali versamenti volontari aggiuntivi, variabili di anno in anno, fino ad un massimo di un ulteriore 2%
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Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto
Al momento dell’adesione ad Espero, il lavoratore dovrà,contestualmente, sottoscrivere l’opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). A seguito del passaggio: viene effettuato un calcolo del TFS che si è maturato e lo si trasforma in TFR, che viene rivalutato tutti gli anni del 75% dell’indice ISTAT + 1,5% viene destinata al Fondo una quota del TFR che il lavoratore matura annualmente, pari al 2% della retribuzione annua lorda. La restante quota di TFR, pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, verrà liquidata direttamente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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MODALITÀ CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO NELLA SCUOLA PUBBLICA DOPO 31 DICEMBRE 2000
Contributi a carico dell’Amministrazione Contributo pari all’1% della retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità Contributi a carico del lavoratore Contributo calcolato sulla retribuzione tabellare Minimo obbligatorio 1% eventuali versamenti volontari aggiuntivi, variabili di anno in anno, fino ad un massimo di un ulteriore 10%
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Trattamento di Fine Rapporto
A partire dal momento in cui si aderisce ad Espero, tutto il TFR maturato annualmente, ovvero il 6,91 % della retribuzione annua lorda, viene versato nel Fondo Questi contributi (contabilizzati presso l’INPDAP) sono rivalutati annualmente e vengono versati nel Fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto che implichi interruzione dell’iscrizione all’INPDAP
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DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI
L’agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga. Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.
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PRESTAZIONI Il fondo pensione ESPERO eroga essenzialmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico ed in particolare:
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PRESTAZIONI * pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo
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PRESTAZIONI * pensione di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno quindici anni di partecipazione al fondo.
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SI PUO’ RISCUOTERE LA PRESTAZIONE SOTTO FORMA DI CAPITALE? .
È possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al 50%. Solo se la rendita risultante dal rimanente 50% fosse inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile riscuotere l’intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale. Inoltre è importante sapere che la tassazione è agevolata solo se la prestazione in capitale non è superiore al 1/3 del montante maturato.
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LA RENDITA E' REVERSIBILE?
La rendita può essere resa reversibile solo a seguito di specifica richiesta dell’interessato al momento del pensionamento. L’importo della rendita, per il titolare e per l’eventuale beneficiario della reversibilità, sarà il frutto di un calcolo attuariale basato sull’attesa di vita del beneficiario più giovane.
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SI PUO’ RECEDERE DALL'ISCRIZIONE AD ESPERO?
NO In costanza dei requisiti di partecipazione ad ESPERO non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.
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SI PUO’ SOSPENDERE LA CONTRIBUZIONE AD ESPERO?
È consentito, in costanza del rapporto di lavoro, sospendere unilateralmente la propria contribuzione. La domanda di sospensione, per i lavoratori del settore pubblico, dovrà essere presentata all’istituto scolastico entro il 30 SETTEMBRE di ciascun anno. L'istituto dovrà far pervenire il modulo al MEF, entro il 31 OTTOBRE e al FONDO, entro il 30 NOVEMBRE. La sospensione avrà effetto dal gennaio successivo alla richiesta. ORA TUTTO SU NOIPA (DAL 7 NOVEMBRE). EFFETTI DALLO STIPENDIO SUCCESSIVO data utile per elaborazione Con le stesse modalità sarà possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione così come la modifica della quota di contribuzione
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IN CASO DI BISOGNO, POSSO RISCUOTERE ANTICIPATAMENTE QUANTO ACCUMULATO?
Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad ESPERO è possibile richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e quota aggiuntiva dell’1,5%) per i seguenti motivi: * spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche * acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli • L’anticipazione non interrompe la contribuzione. È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A., la propria posizione individuale.
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COSA ACCADE IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso ESPERO è riscattata: * dal coniuge * in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali * in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell’iscritto * in mancanza dei genitori, dal beneficiario designato dall’iscritto * in assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
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COSA ACCADE IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO DOPO IL PENSIONAMENTO?
In questo caso dipenderà dalle scelte che avrà fatto al momento del pensionamento. Qualora avesse deciso di rendere reversibile la rendita, la stessa verrà corrisposta alla persona da lui designata. Se, invece, avesse scelto di non rendere reversibile la sua rendita, dopo la sua morte non sarà corrisposta alcuna prestazione.
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PUO' FALLIRE ESPERO? NO ESPERO non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni. Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.
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COSA ACCADE SE DOVESSE FALLIRE IL GESTORE DI ESPERO?
In primo luogo, occorre considerare che il fondo pensione abbia più di un gestore e che tutti i gestori devono rispondere a requisiti di solidità, professionalità e dimensioni tali da mettere ESPERO al riparo da sgradite sorprese. Inoltre, per espressa previsione di legge: il patrimonio che ESPERO affida ai diversi gestori finanziari si configura giuridicamente come un patrimonio separato ed autonomo che resta, comunque, nella totalità del Fondo. Ciò comporta che in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del fondo pensione non rientra nell’attivo fallimentare e, quindi, non è interessato dalla procedura fallimentare o concorsuale relativa al gestore. Il patrimonio affidato in gestione non è consegnato materialmente al gestore ma alla banca depositaria che certifica, sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza del patrimonio di ESPERO, che resta comunque autonomo e separato rispetto al patrimonio della banca stessa.
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NORMATIVA CITATA
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ART. 112 DPR 1092/73 112. Riunioni di servizi statali.
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio
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ART.113. Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali DPR 1092
Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.
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ART.142. Ritenute non operate sugli assegni di attività. – DPR 1092
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
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ART.11 Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi. –DPR 1092
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i Contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato,relativamente ai Periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.
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ART.12 Servizi resi ad enti diversi. DPR 1092
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato. L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.
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ART.15 Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento – DPR 1092
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda. Si applicano, Rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria. Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.
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L' art.6 della legge 29/79 La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici soppressi per legge con trasferimento del relativo personale allo Stato o ad altri enti pubblici è disposta d'ufficio ad opera della gestione nella quale il personale stesso è iscritto per effetto del nuovo rapporto di lavoro ,senza alcun onere a carico degli interessati . La legge 482 del 27/10/88 ha esteso tale normativa al personale degli enti regionali soppressi con legge regionale
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Art. 1 - Facoltà di ricongiunzione L. 45/1990
1.1 - Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 1.2 - Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. 1.3 - Sono parimenti ricongiungibili periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professioni
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ART.15. BASE PENSIONABILE PERSONALE CIVILE legge 177/76
L' articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,n.1092 ,è sostituito,per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1976,dal seguente: Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili,la base pensionabile,costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,integralmente percepiti,è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dallo articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 ; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973,n.734 ,per gli impiegati civili,di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello stato; c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973,n.728 ,per il personale di ruolo e non di ruolo,compreso quello operaio,della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973,n.580 , convertito nella legge 30 novembre 1973,n.766,per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria,fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall' articolo 12 della legge 30 luglio 1973,n.477 ,per il personale ispettivo,direttivo,docente e non docente della scuola materna,elementare,secondaria ed artistica; f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall' articolo 1 della legge 27 dicembre 1973,n.851 ,per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato; g) assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3 . Agli stessi fini,nessun altro assegno o indennità,anche se pensionabile,possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
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