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La gestione dei rifiuti

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Presentazione sul tema: "La gestione dei rifiuti"— Transcript della presentazione:

1 La gestione dei rifiuti
secondo la normativa attuale

2 Definizioni Normativa di riferimento:
Il D.lgs 152 del 2006 art. 183 è stato sostituito dal D.lgs 205 del 3/12/2010 art. 10 “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti. “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

3 Fasi della gestione dei rifiuti
Il produttore deve, accertarsi che il rifiuto sia smaltito in maniera adeguata, svolgendo le seguenti fasi: Identificare il rifiuto; Caratterizzarlo (pericoloso/non pericoloso); Assegnare il codice CER; Consegnarlo ad una ditta autorizzata allo smaltimento; Occuparsi del trasporto.

4 Identificazione dei rifiuti e loro caratterizzazione
Il produttore del rifiuto, prima del conferimento in discarica, dovrà effettuarne la caratterizzazione, che dovrà poi essere ripetuta almeno una volta all’anno e comunque ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Ogni rifiuto, ovvero ogni tipologia di codice CER conferito in discarica, dovrà essere caratterizzato. La caratterizzazione è una ‘analisi’ che determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Le informazioni sono sia di tipo merceologico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) sia di tipo analitico (tendenza a produrre percolato) e consentono di stabilire il codice CER Per ottenere queste informazioni è necessario sottoporre il rifiuto ad analisi.

5 Assegnazione codice CER
Ogni rifiuto è identificato da un codice numerico di 6 cifre, dove ciascuna coppia di numeri identifica la classe, la sottoclasse e la categoria. Per individuare il codice adeguato è necessario: individuare la fonte da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe); individuare la specifica fase di lavorazione dell’attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da questa si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse); caratterizzare il rifiuto, individuando la sua descrizione specifica e identificando così le ultime due cifre (categoria). I rifiuti sono anche distinti da lettere e numeri progressivi che vanno da H1 a H15 per indicarne il livello di pericolosità.

6 Smaltimento dei rifiuti e deposito temporaneo
Normativa di riferimento : Il D.lgs 205 del 3/12/2010 art. 8 ha modificato in parte il D.lgs 152 del 2006 Dopo aver identificato, caratterizzato e assegnato il codice CER al rifiuto, il produttore può scegliere se stoccare per un periodo di durata massima di un anno in quantità non superiori ai 30 m3 (10 m3 di rifiuti pericolosi e 20 m3 di rifiuti non pericolosi) oppure di contattare ditte autorizzate dalla regione al trasporto del rifiuto e al suo smaltimento finale. […] 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume,potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero. […]

7 Oneri del produttore o detentore
Normativa di riferimento : Il D.lgs 205 del 3/12/2010 art. 188 1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento. […] 5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Il produttore dopo aver prodotto il rifiuto deve accertarsi che le ditte contattate per il trasporto e per il successivo smaltimento finale siano idonee a riceverli e possiedano l’autorizzazione dalla regione o dalla provincia.

8 Registri di carico e scarico
Normativa di riferimento: Il D.lgs 205 del 3/12/2010 art. 190 I soggetti […] hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. […] 3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. I registri di carico e scarico come riportato nella normativa devono essere aggiornati continuamente, hanno una numerazione progressiva e devono essere vidimati.

9 Formulario di identificazione e trasporto del rifiuto
Normativa di riferimento: Il D.lgs 205 del 3/12/2010 art.193 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi […]i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. […] 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. […]

10 Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro copie, compilate, datate e firmate dal produttore dei rifiuti e dal trasportatore che in tal modo dimostra di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore dei rifiuti. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali. Il produttore deve accertarsi che il rifiuto arrivi alla ditta autorizzata, ciò significa che è responsabile anche del suo trasporto. Per tutelarsi in caso di perdita del rifiuto o di mancato arrivo del suddetto al destinatario finale, il produttore è tenuto a far compilare un documento in cui il trasportatore dichiara il percorso che sceglierà.


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