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IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
APPELLO PRINCIPALE introdotto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Crescita PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE DELL’APPELLO ex art. 350 c.p.c. proposto avverso ORDINANZA EMESSA ALL’ESITO DEL PROCEDI-MENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (art. 702-quater) SENTENZA DI PRIMO GRADO (del tribunale o del giudice di pace, secondo diritto o secondo equità) ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL’ISTRUZIONE per la quale non sia stata chiesta la volontà che sia pronuncia la sentenza (art. 186-quater c.p.c.) CAUSE EX ART. 70 C.P.C.: - in cui il p.m. deve intervenire obbli-gatoriamente (indi-pendentemente dalla circostanza che al p.m. siano stati comunicati gli atti) - in cui il p.m. è intervenuto per aver ravvisato un pubblico interesse CASI IN CUI DEVE ESSERE DICHIARATA L’INAMMISSIBILITÀ (ad es.: appello proposto avverso sentenza pronunciata in unico grado, appello proposto tardivamente, appello proposto con atto nullo) O L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO (ad es. costituzione tardiva dell’appellante, mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, nonché all’udienza successive) CON SENTENZA CASI IN CUI AVVERSO IL MEDESIMO PROVVEDIMENTO SONO STATI PROPOSTI NON SOLTANTO L’APPELLO PRINCIPALE MA ANCHE UNO O PIÙ APPELLI INCIDENTALI ED ANCHE UNO SOLO DI ESSI HA UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE ACCOLTO IL GIUDICE DELL’APPELLO RITIENE CHE L’APPELLO (se più appelli avverso il medesimo provvedimento, tutti gli appelli) NON HA (hanno) UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE ACCOLTO (accolti) IL GIUDICE, SENZA PROCEDERE ALLA TRATTAZIONE, DICHIARA INAMMISSIBILE L’APPELLO CON ORDINANZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA, ANCHE MEDIANTE IL RINVIO AGLI ELEMENTI DI FATTO RIPORTATI IN UNO O PIÙ ATTI DI CAUSA E IL RIFERIMENTO A PRECEDENTI CONFORMI. IL GIUDICE PROVVEDE SULLE SPESE A NORMA DELL’ARTI. 91. TRATTAZIONE (ORDINARIA) DELL’APPELLO ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE, SE ANTERIORE, DELL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO, O IN MANCANZA DI ENTRAMBE ENTRO 6 MESI (OVVERO ENTRO 1 ANNO SE PROCESSO INSTAURATO PRIMA DEL 4 LUGLIO 2009) DALLA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA SENTENZA CONCLUSIVA DELL’APPELLO IMPUGNABILE CON RICORSO PER CASSAZIONE PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO NEI LIMITI DEI MOTIVI SPECIFICI ESPOSTI CON L’ATTO DI APPELLO MA QUANDO L’INAMMISSIBILITÀ È FONDATA SULLE STESSE RAGIONI, INERENTI ALLE QUESTIONI DI FATTO, POSTE A BASE DELLA DECISIONE IMPUGNATA, IL RICORSO PER CASSAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUÒ ESSERE PROPOSTO ESCLUSIVAMENTE PER I MOTIVI DI CUI AI NUMERI 1), 2), 3) E 4) DELL’ARTICOLO 360.
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IL NUOVO RICORSO PER CASSAZIONE RIDOTTO
AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA IN UNICO GRADO O IN GRADO D’APPELLO DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, NONCHÉ I PROVVEDIMENTI CON FORMA DIVERSA DI SENTENZA, MA DEFINITIVI E DECISORI E NON ALTRIMENTI IMPUGNABILI pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Crescita AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA IN GRADO D’APPELLO DI CONFERMA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Crescita AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PRONUNCIATO IN PRIMO GRADO PER IL QUALE SIA STATO DICHIARATATO INAMMISSIBILE L’APPELLO PER NON AVERE UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE ACCOLTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA O, IN MANCANZA, ENTRO 6 MESI (OVVERO ENTRO 1 ANNO SE PROCESSO INSTAURATO PRIMA DEL 4 LUGLIO 2009) DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (ARTT. 325, 326 E 327 C.P.C.) ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE, SE ANTERIORE, DELL’ORDINANZA CHE DICHIARA L’INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO, O IN MANCANZA DI ENTRAMBE ENTRO 6 MESI (OVVERO ENTRO 1 ANNO SE PROCESSO INSTAURATO PRIMA DEL 4 LUGLIO 2009) DALLA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ (ARTT. 325, 326, 327 E 348-TER C.P.C.) QUANDO LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO È FONDATA SULLE STESSE RAGIONI, INERENTI ALLE QUESTIONI DI FATTO, POSTE A BASE DELLA DECISIONE IMPUGNATA, È POSSIBILE PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE, NEI LIMITI DEI MOTIVI SPECIFICI ESPOSTI CON L’ATTO DI APPELLO: PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE; PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA, QUANTO NON È PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA; PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; PER NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO. (ARTT. 348-TER, COMMA 3 E 4, 360 C.P.C.) E’ POSSIBILE PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI: PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE; PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA, QUANTO NON È PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA; PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; PER NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO; PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. (ART. 360 C.P.C.) E’ POSSIBILE PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI: PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE; PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA, QUANTO NON È PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA; PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; PER NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO. (ARTT. 348-TER, COMMA 3, 4 E 5, 360 C.P.C.) E’ POSSIBILE PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE, NEI LIMITI DEI MOTIVI SPECIFICI ESPOSTI CON L’ATTO DI APPELLO: PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE; PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA, QUANTO NON È PRESCRITTO IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA; PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; PER NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO; PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. (ARTT. 348-TER, COMMA 3 E 4, 360 C.P.C.) LA CORTE DI CASSAZIONE, SE ACCOGLIE IL RICORSO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI: ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA NULLITÀ DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER LA QUALE IL GIUDICE D’APPELLO AVREBBE DOVUTO RIMETTERE LE PARTI AL PRIMO GIUDICE, RINVIA LA CAUSA A QUEST’ULTIMO. RINVIA LA CAUSA AL GIUDICE CHE AVREBBE DOVUTO PRONUNCIARE SULL’APPELLO E SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO SECONDO, TITOLO TERZO, CAPO TERZO, SEZIONE TERZA (GIUDIZIO DI RINVIO: ART ) (ART. 383, COMMA 4, C.P.C.)
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