Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoBeniamino Bonetti Modificato 11 anni fa
1
RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS 14-16 ottobre 2003
2
RESPONSABILITA PROFESSIONALE E CONSENSO INFORMATO Dr. Livio Milone
3
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Chiunque per imprudenza, imperizia, negligenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline cagiona ad altri lesioni, danni fisici o psichici o la morte potrà rispondere di sanzioni: Penali. Civili. Disciplinari. Amministrative.
4
RESPONSABILITA' CIVILE: RESPONSABILITA' CIVILE: Obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.
5
La responsabilità civile prevede 3 tipi di errore e quindi di colpa: Lerrore grave (art. 2236 C.C.) è quello che non dovrebbe commettere neppure il medico dotato di scarse doti professionali. Lerrore lieve (art. 1176 C.C.) è quello che nessun medico dotato di media capacità tecnica dovrebbe commettere. Lerrore lievissimo è quello che può sfuggire anche al medico ben preparato attento e scrupoloso.
6
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE Qualunque fatto illecito doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto (male factum) dal quale deriva la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). L'Art. 2697 c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto in giudizio di provarne il fondamento.
7
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE La prova del danno subito e della colpa altrui spetta al danneggiato. Si risponde di ogni danno causato da una qualsiasi gradualità di colpa, anche lievissima o minima ( in lege Aquilia et levissima culpa venit).
8
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Il mancato adempimento o l'inesatta esecuzione di una obbligazione (non factum) dal quale deriva la responsabilità contrattuale (art.1218 c.c. Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che linadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile)
9
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Presunzione di colpa : nei confronti del debitore che potrà provare che l'inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile. Si risponde di ogni danno causato da colpa grave e di media gravità.
10
Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
11
La La prestazione del medico è definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza una obbligazione di mezzi e non di risultati, prescindendo cioè dall'esito delle cure eseguite nonostante la diligenza e la competenza poste dal curante. Unico caso di obbligo di risultati attiene ai trattamenti estetici ed odontoiatrici (protesi, ortodonzia); la vigente giurisprudenza tende a riportare anche questi trattamenti specialistici ad una semplice obbligazione di mezzi.
12
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA E COPERTURE ASSICURATIVE ATTIVITA ISTITUZIONALE ED ATTIVITA INTRAMOENIA
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.