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SEGRETO PROFESSIONALE
Dr. Livio Milone
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IL SEGRETO PROFESSIONALE “consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo , giuro…. di osservare il segreto professionale su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato” (Codice di deontologia medica, Giuramento)
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CODIFICAZIONE DEONTOLOGICA “Se durante il trattamento e anche dopo la guarigione dovessi scoprire nella vita dei miei clienti che non conviene siano divulgate le considererei come un segreto e mi imporrò il più assoluto silenzio” (Ippocrate A.C)
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“….ammesso all’interno delle case i miei occhi non vedranno ciò che avviene; la mia lingua tacerà i segreti che mi saranno confidati e il mio stato non servirà a corrompere i costumi né favorire il crimine….” (Lallemant XIX sec.)
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Art. 9 NCDM: “Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate.
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Art. 10 NCDM: “Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche i dati clinici o di osservazione relativi ai singoli pazienti, il medico deve assicurare la non identificabilità di essi. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi d’informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari in cui è richiesta la redazione dei bollettini medici, il medico deve con prudenza e discrezione”.
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Art. 11 NCDM: “Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento relativo a singoli pazienti, anche se destinati ad enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche da dati sanitari, ove non sussistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del paziente.”
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ORDINAMENTO GIURIDICO Art. 622 c. p
ORDINAMENTO GIURIDICO Art. 622 c.p.(Rivelazione di segreto professionale) “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impegna a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno a con la multa da lire a lire Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
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Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) “Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio, che , per procurare a se o ad altri un indebito profitto materiale, si avvale illegittimamente di notizie di notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da 2 a 3 anni.”
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Rivelazione di segreto professionale ( o d’ufficio) => reato contro la persona
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Perché tale tipologia di reato si possa configurare è necessaria la presenza dei seguenti elementi costitutivi: - che si tratti di un segreto - che il soggetto ne abbia avuto notizia - che ciò si sia verificato per ragione del proprio stato od ufficio o professione o arte - che il segreto venga rivelato o impiegato a proprio o altrui profitto - che la rivelazione sia stata fatta senza giusta causa - che da essa possa derivare un nocumento della persona offesa - che venga presentata querela
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Per segreto si intende qualsiasi notizia che si riferisce alla sfera intima e privata del soggetto e che quest’ultimo ha interesse a che non venga rivelata Per notizia che riguarda la sfera intima del soggetto devono intendersi tutte quelle di ordine fisico, psichico, patrimoniale, familiare, sentimentale o emotivo, ecc..che riguardano una data persona e che quest’ultima ha interesse a far restare segrete.
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Il medico non può farsi egli stesso arbitro di stabilire ciò che meriti o non meriti di essere considerato segreto, essendo questa una assoluta prerogativa del paziente. Anche quando il fatto sia di dominio pubblico, il medico è obbligato a mantenere il segreto, poiché una sua testimonianza, pur non arrecando ulteriori elementi di novità, potrà comunque avvalorare o confermare il fatto e conferirgli maggiore consistenza. La notizia destinata a rimanere segreta può anche non essere stata confidata o appresa direttamente dalla persona assistita; questa, talora, può perfino ignorarla.
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Il segreto è professionale quando è appreso per ragione e a causa dell’esercizio di una attività professionale; quindi è necessario uno stretto rapporto di connessione(e non di occasionalità), per cui possa dirsi che l’apprendimento del segreto non vi sarebbe stato al di fuori dell’esercizio. L’obbligo al segreto si estende anche ai familiari del medico, al personale domestico, ai collaboratori e a tutti coloro che in ragione del proprio stato possono venire a conoscenza di un segreto.
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LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE La rivelazione del segreto professionale è legittima se sussiste una giusta causa GIUSTA CAUSA => Imperativa => Permissiva
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Giuste cause imperative: il medico è obbligato alla rivelazione da precisi dispositivi normativi
denunce sanitarie obbligatorie certificati obbligatori denuncia giudiziaria perizia e consulenza tecnica ispezione corporali arbitrati visite medico-legali
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Giuste cause imperative: il medico può rivelare il segreto ma non è obbligato a farlo
consenso dell’avente diritto caso fortuito o forza maggiore costringimento fisico errore di fatto o determinato dall’altrui inganno stato di necessità legittima difesa
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DIRITTO DEL MEDICO DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE Art. 200 c. p. p
DIRITTO DEL MEDICO DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale) “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:……i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esrcente una professione sanitaria.…. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provveda agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimonio deponga…..
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Art.201 c.c.p. : (segreto d’ufficio) “Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragione del loro ufficioche devono rimanere segreti. Il giudice, se ha motivo di dubitare …..”
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Norma giuridica : Il medico ha il diritto di astenersi dal testimoniare, ma può non avvalersi di tale diritto. Norma deontologica : Il medico ha il dovere di astenersi dal testimoniare. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TESTO UNICO SULLA PRIVACY decreto legislativo 196/2003 sostituirà la legge 675/96 ed il suo DPR di attuazione, il n. 318/99.
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Art. 1 Finalità e definizioni
LEGGE PRIVACY n. 675/96 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 dArt. 9 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 Art. 11 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto,
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 Art. 22 Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 Art. 23 Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
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LEGGE PRIVACY n. 675/96 Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni
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Nuovo art. 92 del testo unico sulla privacy Art. 92 Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
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