La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49"— Transcript della presentazione:

1 D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

2 Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.

3 MI DROGO

4 Sostanze stupefacenti
Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti. Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione. La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

5 CONSUMO  E' segnalato alla Prefettura per consumo chi durante un controllo di Polizia: è visto consumare sostanze illegali; dichiara di consumare; viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando, (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.); viene trovato con indizi che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

6 ACQUISTO Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia ricevere o pagare una sostanza illegale.

7 DETENZIONE DI SOSTANZE
Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell’Ordine, durante un controllo, le trovano addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.

8 SPACCIO Può essere accusato di spaccio:
Chi offre ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio). Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di essere disposto a vendere delle sostanze. Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); la raffinazione, la preparazione o il taglio; il trasporto e il traffico.

9 Sanzioni per il consumatore
La Polizia può dichiarare in un verbale che una persona ha consumato sostanze stupefacenti  anche se non ha sequestrato nulla: c’è un consumo senza detenzione. In questi casi non ci sono sanzioni ma la persona viene comunque segnalata in Prefettura.  La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso di droghe. La persona segnalata sarà anche invitata a presentarsi ad un Ser.T per un colloquio facoltativo.

10 Sanzioni per chi DETIENE PER USO PERSONALE
Chiunque illecitamente acquista,riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

11 Procedimento La persona viene convocata dal PREFETTO.
Se è minore si convocano anche i genitori o chi ne esercita la potestà. Se si tratta di droghe leggere e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

12 RECIDIVE L’interessato, se accusato di detenzione di droghe pesanti o che risulti già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure. Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.

13 Ulteriori misure per le recidive
Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; obbligo di rientrare a casa entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

14 Sanzioni per SPACCIO Coltivare, produrre, vendere, cedere anche a titolo gratuito, trasportare, procurare ad altri, inviare, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da a euro.

15 SANZIONI per detenzione di quantità superiore ai limiti
Con le stesse pene è punito chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute. Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a euro. E’ previsto l’arresto in flagranza.

16 Quantità considerate spaccio
Possesso superiore (circa): 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per 5 dosi), 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per spinelli), 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi). 5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo), 5 compresse di anfetamina (500 mg.), 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

17 DROGHE E GUIDA L'art.187 del codice della strada:
“e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Si tratta di un REATO (illecito penale).

18 Sanzioni Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000
l'arresto da tre mesi ad un anno. sospensione della patente da sei mesi ad un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.

19 sanzioni Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Vengono tolti 10 punti dalla patente.

20 Droghe e incidenti Se il conducente che ha assunto sostanze provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate. Per lesioni gravi: reclusione da sei mesi a due anni e sospensione della patente fino a 2 anni. Per lesioni gravissime: reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della patente fino a due anni. Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente. In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima e' di 15 anni.

21 Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117
ALCOOL E GUIDA

22 tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l
Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l Sanzione pecuniaria Da 500 a 2000 euro arresto no Sospensione della patente Da 3 a mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo (non si può usare il veicolo) si

23 tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l
Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l Sanzione pecuniaria Da 800 a 3200 euro arresto Fino a 6 mesi Sospensione della patente Da 6 a 12 mesi Decurtazione punti -10 punti Fermo (non si può usare il veicolo) si

24 tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Sanzione pecuniaria Da 1500 a 6000 arresto Da 3 a 12 mesi Sospensione della patente Da 12 a 24 mesi Decurtazione punti - 10 punti Confisca del veicolo (perdita definitiva del veicolo) CONFISCA DEL VEICOLO . Salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In tal caso è previsto il raddoppio della durata della sospensione da 2 a 4 anni

25 DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi.

26 Guida di ciclomotori Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro (ritiro temporaneo del veicolo).

27 REVOCA DELLA PATENTE La patente viene revocata
(definitiva) se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio.

28 INCIDENTI Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate; il giudice impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

29 RIFIUTO DEGLI ACCERTAMENTI
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica, vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5g/l. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.


Scaricare ppt "D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49"

Presentazioni simili


Annunci Google