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PubblicatoCarlita Farina Modificato 11 anni fa
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Bilancio e fiscalità d’impresa per il 2010 Claudio Sottoriva Dottore commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 20 aprile Sintesi della relazione: calcolo e rilevazione delle imposte in bilancio (correnti, anticipate, differite) esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP soluzioni operative utilizzando i software DATEV KOINOS Bilancio e DATEV KOINOS Simulazione Fiscale
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Titolo Le imposte sul reddito di esercizio
Dal risultato di bilancio al reddito d’impresa Le imposte Correnti Anticipate Differite
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Imposte sul reddito e fiscalità differita
UTILE / PERDITA SCATURENTE dal Conto Economico + Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione REDDITO FISCALE (reddito imponibile per il calcolo delle imposte) Determinate in base a quanto disposto dal T.U.I.R. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE – IMPOSTE DIFFERITE Disposizioni del Codice Civile (inserite con D. Lgs. N. 6/2003) P.C. n. 25 IAS 12 (Imposte sul reddito) NEL CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO DEVE APPARIRE IL COSTO PER IMPOSTE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO A PRESCINDERE DAL FATTO CHE ESSO ABBIA COMPORTATO O MENO UN DEBITO VERSO L’ERARIO OBIETTIVO Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Voci di bilancio interessate
STATO PATRIMONIALE (Attivo) C) II Crediti … 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate STATO PATRIMONIALE (Passivo) B) Fondi per rischi e oneri 2) Per imposte anche differite D) Debiti 12) Debiti tributari CONTO ECONOMICO Imposte sul reddito di esercizio … 22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE e DIFFERITE SCOPO Imputare nel conto economico le imposte di competenza … indipendentemente dall’effettivo debito verso l’erario Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita
Differenze tra risultato d’esercizio e reddito imponibile DIFFERENZE DEFINITIVE (non recuperabili in futuro) DIFFERENZE TEMPORANEE Costi / Ricavi di competenza dell’esercizio NON DEDUCIBILI o NON IMPONIBILI né nell’esercizio di competenza né in quelli futuri Costi ricavi di competenza economica dell’esercizio che non rientrano nella base imponibile dell’esercizio in cui sono stati imputati a C.E. ma che vi rientreranno in esercizi futuri o vi sono già rientrati in esercizi passati Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita
DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI DEDUCIBILI IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITE
Ricavi tassabili in esercizi successivi a quelli nei quali sono imputati per competenza economica Costi deducibili in esercizi precedenti rispetto a quelli nei quali sono imputati per competenza economica REDDITO IMPONIBILE < REDDITO CIVILISTICO DEBITI V/ERARIO < DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO (carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA (carico fiscale di competenza) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte differite SCRITTURE CONTABILI 31/12 esercizio di origine IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVE ESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA Voce 22 conto economico Imposte correnti D.12. Debiti tributari Imposte dell’esercizio a Debiti tributari Voce 22 conto economico Imposte differite B.2. Fondi per imposte differite Imposte differite a F.do imposte differite Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte differite 31/12 esercizi successivi
Esercizi nei quali: Il ricavo già imputato a C.E. diventa imponibile Il costo già fiscalmente dedotto sarà imponibile ai fini fiscali REDDITO IMPONIBILE > REDDITO CIVILISTICO DEBITI V/ERARIO > DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO (carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA (carico fiscale di competenza) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte differite SCRITTURE CONTABILI 31/12 esercizi successivi Voce 22 conto economico Imposte correnti D.12. Debiti tributari Imposte dell’esercizio a Debiti tributari Voce 22 conto economico Imposte differite B.2. Fondi per imposte differite F.Do imposte differite a Imposte differite Ciò al fine di compensare a C.E. il costo per imposte scaturente dalla dichiarazione dei redditi che nel bilancio civilistico era stato imputato già in precedenza Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Esempi di imposte differite
Plusvalenze rateizzate Ex art 86, comma 4, TUIR Sopravvenienze rateizzate Ex art. 88, comma 3, lett. B) del TUIR Utili su cambi Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE
Ricavi tassabili in esercizi precedenti a quelli nei quali sono imputati per competenza economica Costi deducibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali sono imputati per competenza economica Riporto a nuovo di perdite fiscali REDDITO IMPONIBILE > REDDITO CIVILISTICO DEBITI V/ERARIO > DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO (carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA (carico fiscale di competenza) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte differite SCRITTURE CONTABILI 31/12 esercizio di origine IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVE ESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA Voce 22 conto economico Imposte correnti D.12. Debiti tributari Imposte dell’esercizio a Debiti tributari C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate Voce 22 conto economico Imposte anticipate Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte anticipate 31/12 esercizi successivi
REDDITO IMPONIBILE < REDDITO CIVILISTICO DEBITI V/ERARIO < DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO (carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA (carico fiscale di competenza) L’azienda sarà tenuta a versare all’Erario imposte minori di quelle di competenza, ciò non comporterà l’indicazione in bilancio di un minor costo per imposte Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita Imposte anticipate SCRITTURE CONTABILI 31/12 esercizi successivi Voce 22 conto economico Imposte correnti D.12. Debiti tributari Imposte dell’esercizio a Debiti tributari Voce 22 conto economico Imposte anticipate C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate Imposte anticipate a Crediti per imposte anticipate Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Esempi di imposte anticipate
Compenso agli amministratori non corrisposti Perdite su cambi Fondi svalutazione crediti Perdite fiscali (le perdite riportabili ad esercizi successivi possono rappresentare differenze temporanee deducibili in ragione del beneficio fiscale che comportano negli esercizi in cui divengono compensabili) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Imposte sul reddito e fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE
Deducibili dai redditi futuri imponibili ai fini IRES entro il quinto esercizio successivo Attribuito all’esercizio nel quale è generato Minore onere fiscale futuro Condizioni per l’iscrizione in bilancio del beneficio fiscale per perdite di esercizio (P.C. 25): PERDITE DERIVANTI DA EVENTI DETERMINATI PER I QUALI VI È LA CERTEZZA DELLA NON RIPETIZIONE FUTURA; RAGIONEVOLE CERTEZZA DI CONSEGUIRE, ENTRO I ESERCIZI SUCCESSIVI, REDDITI IMPONIBILI IN GRADO DI ASSORBIRE LE PERDITE SUBITE. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Violazione del principio della PRUDENZA AMMINISTRATIVA
Imposte sul reddito e fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE Scrittura contabile Voce 22 conto economico Imposte anticipate C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate Violazione del principio della PRUDENZA AMMINISTRATIVA Perdite pregresse Imposte anticipate iscritte rettifica del presunto onere tributario futuro Solitamente Imposte anticipate iscritte rettifica dell’onere tributario dell’esercizio Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Il saldo delle imposte da versare corrisponde alle imposte calcolate sull’imponibile dell’esercizio meno gli acconti già versati. L’importo del saldo è iscritto nello Stato Patrimoniale, tra i debiti, alla voce D.12. Infatti, natura, esistenza, ammontare e scadenza delle imposte correnti ancora da versare sono certi e determinati. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Rilevazione dell’acconto d’imposta come credito verso l’Erario
Rilevazione dell’acconto d’imposta come credito verso l’Erario. Al momento del versamento si rileva un credito v/s l’Erario. Infatti, si pagano le imposte prima che sia compiutamente formato il reddito e, quindi, prima di conoscere effettivamente l’entità delle imposte correnti a carico dell’esercizio: Pagamento delle imposte in acconto (1° acconto) Banca c/c 39,2 VF- VF+ Erario c/acc. imposte Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Segue: Pagamento delle imposte in acconto (2° acconto) Banca c/c 58,8 VF- VF+ Erario c/acc. imposte Il conto Erario c/acconto imposte è un conto finanziario che registra un credito dell’impresa nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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uguali agli acconti versati superiori agli acconti versati
Circa le imposte dovute a saldo e i debiti tributari, alla fine dell’esercizio, al momento della redazione del bilancio, si dispone di tutti gli elementi per calcolare con precisione le imposte sul reddito da pagare. Queste possono essere: uguali agli acconti versati superiori agli acconti versati inferiori agli acconti versati Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Il meccanismo degli acconti può comportare che, al momento in cui si procede alla effettiva determinazione del reddito di competenza e delle relative imposte, queste risultino inferiori a quanto già versato in acconto. In questo caso, l’impresa vanta un credito v/s l’Erario. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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In contabilità, si la la seguente scrittura:
Esempio (1) - si supponga che, calcolate le imposte nell’esercizio X, queste siano pari a € 90,00. In acconto sono state già versati complessivamente € 98,00; quindi per la differenza (€ 8,00), l’impresa vanta un credito verso l’amministrazione finanziaria. In contabilità, si la la seguente scrittura: Rilevazione del credito d’imposta Imposte correnti 52 VE+ VF+ Crediti v/s Erario per imposte sul reddito Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Il conto Imposte correnti viene rettificato per un importo pari alle imposte non dovute. In questo modo, esso evidenzia un saldo di € 90,00. Di contro, viene aperto un conto finanziario genericamente denominato Crediti verso Erario per imposte sul reddito, ove si evidenzia il credito per imposte vantato dall’impresa. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Al si deve rilevare l’importo integrale del costo per imposte correnti dell’esercizio. Se le imposte del periodo sono uguali agli acconti, occorre rilevare il costo per imposte e chiudere il credito v/s l’Erario. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00, le imposte correnti sono pari a € 98,00, la scrittura contabile è la seguente: Rilevazione delle imposte correnti Erario c/acconto imposte 98 VF- VE- Imposte correnti Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio
Se le imposte da pagare sono maggiori degli acconti versati, occorre: rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio rilevare il debito verso l’Erario, al netto di quanto già versato a titolo di acconto, ciò si ottiene chiudendo il conto Erario c/acconto imposte (importo già versato) e aprendo, per il residuo, il conto Debiti tributari (importo da versare a saldo) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 150,00, la scrittura contabile è la seguente: Rilevazione delle imposte correnti Erario c/acconto imposte 150 VF- VE- Imposte correnti Debiti tributari 98 52 Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio
Se le imposte da pagare sono minori degli acconti versati, occorre: rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio rilevare il credito v/s l’Erario, per la parte di acconto versata in eccesso Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 90,00, la scrittura contabile è la seguente: Rilevazione delle imposte correnti Erario c/acconto imposte 90 VF- VE- Imposte correnti Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Il conto Erario c/acconto imposte non viene chiuso, ma resta aperto per un importo (€ 8,00) pari alla differenza fra quanto versato e quanto dovuto. Esso figurerà nello stato Patrimoniale fra i crediti dell’impresa. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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FISCALITA’ DIFFERITA (imposte anticipate e imposte differite)
CARATTERISTICHE a) e’ la precisa attuazione del principio di competenza b) e’ legata alle differenze temporanee civilistico/fiscali di componenti reddituali c) obbligo di rilevazione quando vi sono ragionevoli elementi di certezza (maggiori nel caso di imposte anticipate) d) l’obbligo deriva anche dalle nuove voci dello schema di stato patrimoniale e di conto economico N. 14 DELL’ART C.C. - dà le coordinate per la rilevazione delle imposte differite/anticipate - richiede un prospetto PROBLEMI - aliquote - compensazione fra anticipate e differite Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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APPLICAZIONI
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA LEASE BACK
Trattamento civilistico e contabile plusvalenza Art bis 4: ripartizione in funzione della durata del contratto di leasing Trattamento fiscale Rileva nell’esercizio di realizzazione (con possibile ripartizione fino a 5 anni) Evidenziazione dell’effetto imposte del diverso trattamento Esempio: deduzione civilistica 7 anni ripartizione fiscale 5 anni Esercizio del realizzo e esercizi successivi (4) Rilevazione imposte differite sulla differenza Esercizi 6 e 7: Effetto reversal delle precedenti imposte differite Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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OPERAZIONI IN VALUTA 1- Rilevazione operazioni: cambio del giorno dell’operazione 2 - Conclusione operazione: (riscossione e pagamento): rilevazione della differenza di cambi definitiva (voce 17 bis C.E.) 3 - Valutazione al 31/12: tutte le voci (partite monetarie, indipendentemente dalla scadenza), escluse le seguenti: cambio di fine esercizio Crediti in valuta estera: prima la conversione poi la svalutazione (indicare in due voci distinte di CE, se gli importi sono rilevanti) Titoli non immobilizzati in valuta (prima allineamento al mercato, poi conversione) (OIC/1) immobilizzazioni non monetarie (materiali, immateriali, finanziarie rappresentate da titoli immobilizzati valutati al costo): Tenere conto del cambio di fine esercizio, solo se la perdita di valore è ritenuta durevole N.B.: Immobilizzazioni materiali/immateriali: combinazioni di modifica del valore e del cambio. L’adeguamento del cambio ha un significato solo se si ricavano flussi finanziari in valuta estera (es. immobile estero affittato) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
ART TUIR - Si utilizza il cambio alla chiusura dell’esercizio per tutte le attività e passività (escluse le partecipazioni), escludendo crediti e debiti con operazioni di copertura ART TUIR - Immobilizzazioni finanziarie (crediti, debiti, titoli): le svalutazioni al cambio corrente sono deducibili obbligo di ripresa di valore se entro i due successivi esercizi il cambio medio risulti più favorevole (si utilizza il cambio meno favorevole) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
4 - Informativa in NI - Distinzione nella voce 17 bis CE della componente valutativa, non realizzata - Variazioni di cambio successive alla chiusura dell’esercizio (in via generale contabilizzate solo al realizzo) - Rilevazione Fondo rischi su cambi, irrilevante fiscalmente, se definitive o significative) 5 - Destinazione utile in presenza di differenze positive di valutazione: creazione di apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (significato) Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER”
La legge 102 del 1° luglio 2009 (cosiddetta “Manovra d’estate”) ha convertito e modificato il D.L. 78 del 1° luglio 2009, recante tra le altre disposizioni, la detassazione degli investimenti per determinate categorie di beni strumentali, la cosiddetta Tremonti-ter. Con circ. n. 45/E del 27 ottobre 2008, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità applicative dell’agevolazione eliminando anche alcuni dubbi che erano scaturiti dalla norma. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La Tremonti-ter, a differenza dei provvedimenti degli anni passati che miravano alla detassazione dei redditi d’impresa, permette la sola detassazione degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 30 giugno 2010 in specifici macchinari e attrezzature, escludendo l’imposizione sul reddito (IRES) per il 50% del loro valore. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La legge 102 del 3 agosto 2009, nel convertire il decreto, ha specificato che i beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi. Tuttavia, tale caratteristica non era stata prevista dal decreto del 1° luglio 2009 che ha introdotto la norma. Di conseguenza alcune imprese potrebbero aver acquistato beni usati nel periodo tra il 1° luglio e il 4 agosto consapevoli di comprenderli nella detassazione, ma hanno poi scoperto che i loro beni non rientrano tra quelli agevolabili. Su tale punto, infatti, si è soffermata l’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009, precisando che la previsione del requisito della novità dei beni introdotta dalla legge di conversione non ha portata innovativa ma è solamente «ricognitiva di un principio desumibile dalla ratio dell’agevolazione» Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009 ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda la determinazione del costo agevolabile. In particolare ha precisato che il valore degli investimenti su cui applicare l’aliquota del 50% è determinato applicando le disposizioni delle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 110 del TUIR in tema di determinazione del costo. Secondo tali disposizioni il costo degli investimenti è comprensivo degli oneri accessori e degli interessi passivi iscritti in bilancio a aumento del costo per effetto di disposizioni di legge. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’agevolazione rileva esclusivamente ai fini IRES e IRPEF e non ai fini IRAP, come precisato dall’Agenzia. L’art. 5 del decreto, infatti, prevede l’esclusione “dall’imposizione sul reddito d’impresa” del 50% del valore degli investimenti escludendone di fatto l’applicazione ai fini IRAP. L’agevolazione è fruibile apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa del periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione opera anche quando il risultato reddituale evidenzia una perdita. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
A tal proposito, per le imprese minori, la maggior perdita sarà dedotta dal reddito complessivo, mentre per le imprese commerciali in contabilità ordinaria sarà portata in diminuzione nel periodo d’imposta dell’investimento e nei successivi ma non oltre il quarto (si ricorda che se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta non vi è alcun limite di tempo al riporto negli esercizi successivi). L’esclusione dall’imposizione del 50% del valore degli investimenti non rileva ai fini del calcolo e del versamento degli acconti che sono determinati al lordo dell’agevolazione. Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Ambito soggettivo 2 profili Chi esegue l’investimento: persona fisica Chi ne fruisce: societa’ di capitali e di persone Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Decorrenza: Aumenti di capitale eseguiti tra il e il Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Operazione che determinano il vantaggio fiscale: Articoli 2342 e 2464 C.C. Escluse altre forme di incremento del patrimonio netto quali: Versamento soci a fondo perduto, Versamento soci in conto futuro aumento di capitale, utili conseguiti e non distribuiti, rivalutazioni monetarie, utilizzo di riserve preesistenti
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D 3 Finanziamento Passività
Le diverse tipologie di “prestazioni” dei soci a favore della società A I Capitale sociale Conferimento Poste del patrimonio netto A VII Versamenti a fondo perduto Apporto Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento capitale D 3 Versamenti a titolo di finanziamento Finanziamento Passività
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ERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE
Notariato TV - Massime H.L.1 e I.K.1: Sono eseguiti dal socio senza diritto al rimborso e accedono direttamente al patrimonio della società (riserva disponibile) Non sono utilizzabili per esecuzione aumenti di capitale a pagamento Se utilizzati per aumenti gratuiti di capitale, vanno a beneficio di tutti i soci Se distribuiti, vanno a beneficio di tutti i soci Non è richiesta una delibera dell’assemblea, ma necessita regolamentazione contrattuale socio-società In caso di trasferimento della partecipazione, non è possibile trasferirne la titolarità
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VERSAMENTI SOCI IN CONTO “AUMENTO CAPITALE”
Notariato TV - Massime H.L.2 e I.K.2: Sono eseguiti dal socio a fronte di aumento futuro del capitale; non accedono al patrimonio della società Non sono utilizzabili per l’esecuzione di aumenti gratuiti di capitale Se l’aumento non viene eseguito, sono soggetti a obbligo di restituzione Non necessita regolamentazione contrattuale, potendo anche essere in forma di “promessa irrevocabile di sottoscrizione del capitale” In caso di trasferimento della partecipazione, seguono il nuovo socio o sono restituiti al socio uscente
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utili in corso di formazione 2 utili pregressi non distribuibili 3
Utilizzo riserve in sede di copertura (Notai TV Massime H.G.9 – I.G.17 e OIC 28) 1 utili in corso di formazione 2 utili pregressi non distribuibili 3 riserve facoltative e straordinarie 4 riserva statutaria 5 riserva di rivalutazione monetaria 6 riserva sovrapprezzo azioni 7 versamento soci in conto capitale 8 riserva legale 9 capitale sociale Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Dubbio: versamento soci a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale eseguito dopo il con aumento di capitale eseguito entro il Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
SPA, SRL: versamento 25% alla sottoscrizione salvo socio unico ( versamento 100%), in caso di venuta meno della pluralita soci versamento residuo entro 90gg > Momento in cui va inteso eseguito l’aumento: Delibera Sottoscrizione ( preferibile) Versamento integrale Aumenti di capitale: apporto in denaro Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Dubbio: Il capitale di costituzione puo’ essere inteso come aumento agevolabile ? Aumenti di capitale: apporto in denaro Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Societa Persone: Non esiste obbligo di versamento Momento di rilevanza dovrebbe essere la delibera ( iscrizione conferisce la possibilita di opposizione ai terzi) Aumenti di capitale: apporto in denaro Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
SPA : 2343 > nomina perito tribunale 2343 ter > perizia da parte di esperto se bene conferito a valore equo SRL : nomina di perito ( revisore contabile) da parte societa Aumenti di capitale: apporto in natura Ammesso a differenza della dit Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
SRL : Problema Ammessi in conferimenti d’opera ? ( de Vito: detax pari al valore della prestazione eseguito entro il ) Aumenti di capitale: apporto in natura Ammesso a differenza della dit Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Societa di persone Non sono previste perizie ma solo idonee garanzie ( 2254, 2255) Aumenti di capitale: apporto in natura Ammesso a differenza della dit Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Rendimento pari al 3% dell’aumento di capitale costituisce una variazione diminutiva IRES, IRPEF ( ed anche IRAP) AGEVOLAZIONE FISCALE Per 5 periodi d’imposta e fino al tetto max di € Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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ESEMPIO La SRL Alfa aumenta il capitale di € il Il rendimento nella misura del 3% significa che si avra’ una detassazione pari a euro per gli anni 2009/2013, in totale euro di minor reddito. ipotizzando un’esclusione che riguarda anche l’Irap si avra’ un vantaggio pari a: 12000 x 31,4% = 3768 x cinque anni = Il vantaggio massimo, ipotizzando un aumento di capitale di € sara’ quindi x 3% = x 31.4% = x 5 = Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Tremonti Ter Es. Societa’ acquista un bene per € con detax pari a € , tramite aumento di capitale di pari importo. Beneficio= x 27,5% = A cui si aggiunge x 3% = 3000 x 31.4% = 942 x 5 = 4710 Beneficio totale = Cumulabilita con altri benefici Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aggregazioni societarie. Impresa individuale conferisce ramo d’azienda valore contabile , valore effettivo SRL conferitaria esegue aumento di capitale pari a Calcolo vantaggi: Maggiori ammortamenti su , calcolando aliquota 10% = x 31.4% = 9420, cui si aggiunge x 3% = x 31.4% = 3768 Beneficio totale per periodo d’imposta 13.188 Cumulabilita con altri benefici Novita del D.L. 5/09 Avviamento non piu’ Compreso b) No interpello Preventivo c) Ammesse partecipazioni Incrociate per max 20%
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aggregazioni societarie. Non cumulabile il conferimento d’azienda se eseguito da societa’. In questo caso si puo’ pensare alla scissione nella quale la beneficiaria aumenta il capitale e assegna le partecipazioni a persone fisiche. Non e’ esattamente un aumento di cui agli articoli 2342 o 2464 , ma le caratteristiche richieste dalla norma sono rispettate Cumulabilita con altri benefici Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumento di capitale con destinazione di parte di esso a sovrapprezzo Problema aperto Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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Incentivi alla capitalizzazione art. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
A fronte di aumento di capitale la banca finanzia il socio persona fisica per un multiplo dell’aumento stesso Accordo ABI Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
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