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INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

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Presentazione sul tema: "INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO"— Transcript della presentazione:

1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Sono anche detti criteri ermeneutici x determinare il significato di parole od espressioni del contratto attraverso l’intenzione delle parti c.c. 1362 comma 1: non necessario che il testo letterale si identifichi con l’intenzione delle parti ; necessario indagare l’intenzione delle parti Non c’è sanzione per l’inosservanza dei criteri, se non l’ipotesi che la sentenza sarà riformabile

2 Tipologie di criteri Soggettivi : ricercano in concreto la volontà delle parti; artt Oggettivi : quando i primi non sono d’aiuto; 1366 – 1371 secondo parte della dottrina si potrebbe parlare anche di norme integrative in base al concetto dell’operazione di interpretazione (es. 1371)

3 Criteri soggettivi 1362 intenzione dei contraenti
1363 interpretazione complessiva delle clausole 1364 espressioni generali 1365 indicazioni esemplificative

4 Criteri oggettivi 1366 interpretazione di buona fede
1367 conservazione del contratto 1368 pratiche generali interpretative 1369 espressioni con più sensi 1370 interpretazione contro l’autore della clausola

5 Art regole finali Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso

6 In conclusione: In sede di applicazione del secondo gruppo di norme si può presentare l’alternativa tra la RICERCA DELL’INTENTO EFFETTIVO e L’ATTRIBUZIONE DI UN SENSO. Deve prevalere l’attribuzione di un senso alla comune intenzione delle parti che non necessariamente è quella effettiva. Auspicabile che la “comune” intenzione sia anche quella “effettiva” In claris non fit interpretatio

7 Cass. 8/11/2013 n.25243 Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia in forza del quale i criteri ex artt. 1362/63 prevalgono su quelli integrativi 1365/71, posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Ne consegue che l’adozione dei predetti criteri integrativi NON può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi.


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