Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoNunzio Patti Modificato 11 anni fa
1
Bologna 5 e 6 luglio 20041 Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società Lettura esegetica condotta da G. La Rocca
2
Bologna 5 e 6 luglio 20042 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società lattività di amministrazione e quella di controllo sono … nettamente distinte. Lamministratore sceglie, decide tra mille opzioni, è impostato alla creatività. Il controllore segue, verifica comparando le attività dellamministratore alle prescrizioni di legge (Corsi, I controlli, in Atti del forum della riforma del diritto societario)
3
Bologna 5 e 6 luglio 20043 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Parte prima: la composizione
4
Bologna 5 e 6 luglio 20044 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2397 c.c. tutti revisori contabili, oppure … almeno un revisore contabile e gli altri iscritti negli albi professionali individuati dal mistero della giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche
5
Bologna 5 e 6 luglio 20045 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Incompatibilità (art.2399 c.c.) interdetto, inabilitato, fallito, condannato penalmente ecc. (v. art.2382 c.c.) coniuge, parenti e affini degli amministratori amministratori delle controllate e delle controllanti, nonché delle appartenenti al medesimo gruppo coniugi parenti e affini dei precedenti quanti siano legati alla società o ad alcuna delle società del medesimo gruppo da rapporto di lavoro consulenza continuativa prestazione dopera retribuita altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano lindipendenza + eventuali altre da statuto + requisiti degli esponenti delle banche
6
Bologna 5 e 6 luglio 20046 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Lesigenza di fondo che ispira la normativa sopra passata in rassegna è quella di garantire lindipendenza dei sindaci Amministratori Nucleo di controllo della società sindaci Tutela di tutti i soci e, dunque, delle minoranze (v. art.148 tuf), nonché dei creditori V. infatti artt.2408 e 2429...
7
Bologna 5 e 6 luglio 20047 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2408: denunzia ai sindaci di fatti ritenuti censurabili da parti di... … ogni socio Il collegio ne tiene conto nella relazione allassemblea...Ventesimo del capitale o cinquantesimo se vè ricorso al mercato c.r. Indaga senza ritardo sui fatti denunziati Conclusioni e proposte allassemblea
8
Bologna 5 e 6 luglio 20048 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Accertamento fatti censurabili di rilevante gravità Convocazione dellassemblea Art.2406 c.c. Art.2429, II comma Art.52 tub Art.8 tuf
9
Bologna 5 e 6 luglio 20049 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Vecchio testo:il collegio sindacale deve riferire allassemblea dei risultati dellesercizio sociale e sulla tenuta della contabilità … Nuovo testo:il collegio sindacale deve riferire allassemblea sui risultati dellesercizio sociale e sullattività svolta nelladempimento dei propri doveri … Art.2429, II comma
10
Bologna 5 e 6 luglio 200410 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2429 c.c. (Nuovo testo) :il collegio sindacale deve riferire allassemblea sui risultati dellesercizio sociale e sullattività svolta nelladempimento dei propri doveri … Art.153 TUF (come modificato dal d.lgs. n.37/2004) : il collegio sindacale... riferiscono sullattività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati allassemblea...
11
Bologna 5 e 6 luglio 200411 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Omogeneità tra le espressioni normative: attività svolta nelladempimento dei propri doveri (art.2429 ) attività svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati (art.153 tuf) Sicuramente i fatti censurabili sono da riferire anche nelle non quotate attività svolta è locuzione corrispondente attività svolta nello adempimento dei propri doveri
12
Bologna 5 e 6 luglio 200412 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Conclusioni: sostanziale omogeneità di disciplina tra nuova norma codicistica e tuf possibilità di far riferimento per analogia a comunicazione Consob, n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, la quale raccomanda ai collegi sindacali delle società quotate di inserire nella relazioni...
13
Bologna 5 e 6 luglio 200413 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società a) considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società nonché specifiche osservazioni ove tali operazioni siano ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dallassemblea o tali da compromettere lintegrità del patrimonio aziendale (indicazione n. 1); b) descrizioni delle operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate, con società infragruppo ovvero in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche se effettuate con soggetti non correlati (indicazione n. 2)
14
Bologna 5 e 6 luglio 200414 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono tutte quelle operazioni che per significatività-rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dellesercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza-completezza dellinformazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche (comunicazione Consob, cit.)
15
Bologna 5 e 6 luglio 200415 Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società Parte seconda: analisi dellart.2403 c.c. (i doveri)
16
Bologna 5 e 6 luglio 200416 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società il collegio sindacale deve controllare lamministrazione della società, deve vigilare sullosservanza della legge e dellatto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e losservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio socialeVecchio testo: il collegio sindacale deve controllare lamministrazione della società, deve vigilare sullosservanza della legge e dellatto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e losservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409- bis, terzo commaNuovo testo: il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409- bis, terzo comma
17
Bologna 5 e 6 luglio 200417 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società a) osservanza dello statuto e della legge b) rispetto principi di corretta amministrazione c) Adeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile della società d) concreto funzionamento dellassetto predetto e) controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio quando ciò sia espressamente previsto dallo statuto doveri Art.2403
18
Bologna 5 e 6 luglio 200418 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Domande cosa significano ciascuna di queste attività qual è il ruolo degli amministratori in rapporto a ciascuna di esse; cosa devono fare i sindaci
19
Bologna 5 e 6 luglio 200419 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società A) il controllo del collegio sindacale si estende a tutta lattività sociale, ivi compresa lattività della assemblea V. infatti art.2377 c.c. che assegna al collegio sindacale il potere di impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge e allo statuto … art.2388, 4° co. che legittima c.s. ad impugnare delibere cda non … prese in conformità della legge e dellatto costitutivo
20
Bologna 5 e 6 luglio 200420 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Cass., sez. I, 24-03-1999, n. 2772: Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 c.c. non è circoscritto alloperato degli amministratori, ma si estende a tutta lattività sociale, con funzione di tutela non solo dellinteresse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche lobbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli art. 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale.
21
Bologna 5 e 6 luglio 200421 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2403: il c.s. vigila sullosservanza … dello statuto Nelle BCC ciò si traduce nella vigilanza sullosservanza dellart.32 tub (Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia)
22
Bologna 5 e 6 luglio 200422 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società b) Principi di corretta amministrazione: sono le regole della gestione dellimpresa, le quali riguardano il controllo preventivo delle condizioni di mercato rispetto alloperazione da compiere, la verifica della adeguatezza della struttura operativa dellimpresa, la valutazione del tasso di rischio inerente alloperazione medesima, la congruità dellutile sperato rispetto al volume del capitale da impiegare (Salafia, Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria, in Società, 2002, 146 ss.)
23
Bologna 5 e 6 luglio 200423 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società La loro osservanza spetta agli amministratori (v.artt. 2380 bis - 2392 c.c.) B) i sindaci vigilano sulla loro osservanza Con quali strumenti Quali reazioni e responsabilità Cosa significa vigilare sullosservanza dei principi di corretta amministrazione ?
24
Bologna 5 e 6 luglio 200424 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Controllo di mera legittimità, di mero riscontro sugli aspetti formali dellamministrazione Necessità di una valutazione dellopportunità economica delle scelte gestionali Querelle sulla natura dell'attività richiesta al collegio sindacale:
25
Bologna 5 e 6 luglio 200425 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Il ruolo del collegio sindacale non si limita allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione (Cass., 07-05-1993, n. 5263) Cosa significa che il collegio sindacale ha un qualche ruolo sul contenuto della gestione? Certamente non facilitano la soluzione massime come questa:
26
Bologna 5 e 6 luglio 200426 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Sicuramente non significa che il collegio sindacale debba intervenire sul merito delle scelte di gestione deve sicuramente intervenire sulle modalità di adozione di dette scelte gestionali … e allora il collegio sindacale...
27
Bologna 5 e 6 luglio 200427 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Verifica il corretto svolgimento del procedimento attraverso cui la decisione gestionale è stata assunta: valutazione dei rischi;del capitale da investire, dellutile sperato, dei costi. Si tratta, insomma, di verificare che i principi di corretta amministrazionesiano stati in qualche modo applicati (cfr. Cass.17 settembre 1997, n.9252)
28
Bologna 5 e 6 luglio 200428 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Istruzioni della Banca dItalia: le banche procedono a un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico- patrimoniali le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto.
29
Bologna 5 e 6 luglio 200429 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società … dunque è sul rispetto di queste direttive (e di quelle analoghe presenti nelle istruzioni di vigilanza) che si esplica la vigilanza del collegio sindacale delle banche per quanto riguarda il rispetto della corretta amministrazione nelle operazioni sociali delle banche
30
Bologna 5 e 6 luglio 200430 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Cass., sez. V, 22-04-1998, in Foro it., Rep.1999, bancarotta, n. 29 I sindaci di una società possono rispondere a titolo di concorso commissivo ed omissivo dei reati di bancarotta, in quanto titolari di una funzione di controllo … in particolare, poi, lobbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione ai sensi dellart. 2403, 1º, 3º e 4º comma, c.c., cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale che si riduce ad un riscontro contabile nellambito della documentazione loro messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione
31
Bologna 5 e 6 luglio 200431 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società c + d (assetto organizzativo ecc. e suo concreto funzionamento) limpresa è unorganizzazione volta allo svolgimento di unattività economica onde trarne utili unorganizzazione postula che sia chiaro chi deve fare cosa, che limpiego delle risorse avvenga in modo ordinato e razionale tutto ciò sottintende una suddivisione in funzioni, ciascuna delle quali abbia chiari i suoi compiti e i suoi rapporti con le altre
32
Bologna 5 e 6 luglio 200432 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Ulteriori elementi di interpretazione possono trarsi dallart.149 TUF, laddove definisce i compiti del collegio sindacale delle società quotate, e soprattutto dallart.2381 c.c.
33
Bologna 5 e 6 luglio 200433 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409- bis, terzo commail collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409- bis, terzo comma 149. TUF - Doveri. 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo- contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2.
34
Bologna 5 e 6 luglio 200434 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409 - bis, terzo commail collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dallart.2409 - bis, terzo comma Art.2381, 5° comma:gli organi delegati curano che lassetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensione dellimpresa
35
Bologna 5 e 6 luglio 200435 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società quel che rileva dal confronto con le norme richiamate: I) ladeguatezza della struttura organizzativa alle dimensioni e alle caratteristiche della società; II) laffidabilità del sistema amministrativo contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione III) il sistema dei controlli interni (v. infra)
36
Bologna 5 e 6 luglio 200436 Il collegio sindacale nella riforma delle società c + d limpianto e la cura spettano agli amministratori che devono essere guidati dal criterio della adeguatezza alla natura e alle dimensioni della società (cfr. art.2381, terzo e quinto comma) la vigilanza spetta al collegio sindacale
37
Bologna 5 e 6 luglio 200437 Il collegio sindacale nella riforma delle società Quanto devono essere estesi vigilanza e controllo dei sindaci sulladozione e sulla adeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo …adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento?
38
Bologna 5 e 6 luglio 200438 Il collegio sindacale nella riforma delle società App. Venezia, 19-12-1998: senza verificare, in concreto, ladeguatezza di tali scelte Il collegio sindacale di una società bancaria non può limitarsi a vigilare sullandamento generale della gestione, ma deve verificare che gli amministratori, nellorganizzare la struttura aziendale, operino con competenza e rispetto dei diritti degli investitori (nella specie, è stata ritenuta censurabile la circostanza che i sindaci avessero semplicemente accertato che si fosse provveduto alla nomina di un direttore e alla creazione di servizi di ispezione e controllo interno, senza verificare, in concreto, ladeguatezza di tali scelte)
39
Bologna 5 e 6 luglio 200439 Il collegio sindacale nella riforma delle società La giurisprudenza pretende una verifica concreta lart.2403 impone di vigilare sul concreto funzionamento lart.149 tuf pretende di verificare che il sistema amministrativo contabile rappresenti fedelmente i fatti di gestione
40
Bologna 5 e 6 luglio 200440 Il collegio sindacale nella riforma delle società conclusione: il collegio sindacale deve controllare ed indagare a fondo e non limitarsi a verifiche formali
41
Bologna 5 e 6 luglio 200441 Il collegio sindacale nella riforma delle società e) Art.2409 bis, terzo comma: lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale Art. 52, tuf, comma 2 bis: lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale (*) [(*) introdotto dallart.9.14, ex d.lgs. 6 febbraio 2004, n.37]
42
Bologna 5 e 6 luglio 200442 Il collegio sindacale nella riforma delle società … questa eventualità si riflette anche nella composizione. V. infatti: Art.2409 bis, terzo comma, ult. parte: in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia
43
Bologna 5 e 6 luglio 200443 Il collegio sindacale nella riforma delle società si ritiene opportuno che le BCC valutino fin dora se avvalersi della facoltà di esplicitare in statuto lattribuzione di detta funzione al collegio sindacale; … tale intervento statutario potrà essere sottoposto alla Banca dItalia … omettendo la fase dellinformativa preventiva (Banca dItalia, comunicazione, pubbl. in GU 29 marzo 2004, pag.6)
44
Bologna 5 e 6 luglio 200444 Il collegio sindacale nella riforma delle società si ritiene, in ogni caso necessario che nello statuto sia indicato il regime di controllo contabile adottato (Banca dItalia, comunicazione, pubbl. in GU 29 marzo 2004, pag.2) Entro il 30 settembre p.v.
45
Bologna 5 e 6 luglio 200445 Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società I poteri
46
Bologna 5 e 6 luglio 200446 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2403 bis anche individualmente atti di ispezione e controllo richiesta agli amministratori di notizie su andamento gestione o su determinati affari anche delle controllate V.art.2381, 5° comma, su dovere organi delegati (amministratori) di riferire ogni 180 gg. su andamento ecc. scambio di informazioni con collegio sindacale delle controllate su andamento generale gestione e in merito ai sistemi di amministrazione e controllo + art.52, comma 1, tub: v. slide successiva
47
Bologna 5 e 6 luglio 200447 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.52 comma 1, nella parte modificata dallart.9.13, lett.a), ex d.lgs 6 febbraio 2004, n.37 : a tali fini lo statuto della banca … assegna allorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri
48
Bologna 5 e 6 luglio 200448 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società La norma appare oscura. A cosa si riferisce quando accenna a lorgano che svolge la funzione di controllo? organo = collegio sindacale o cons. sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione (organo societario) Perché chiamarlo in modo così oscuro ? Lorgano societario ha bisogno di norma statutarie?
49
Bologna 5 e 6 luglio 200449 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società V. però art.9.1, lett.b ex d.lgs.6 febbraio 2004, n.37: art.1, comma 3 ter, d.lgs. n.385/ 1993: se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed allorgano che svolge la funzione di controllo, si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo sulla gestione e ai loro componenti Sembrerebbe, dunque, proprio questa la versione da preferire
50
Bologna 5 e 6 luglio 200450 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società In questa prospettiva si profilano due alternative: a) le norme statutarie sarebbero necessarie solo per consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo e non per collegio sindacale b) le norme statutarie varrebbero per tutti e servirebbero per precisare/ampliare compiti e poteri degli organi di controllo, ad es. estendendo alle non quotate quanto previsto dal nuovo art.151 tuf, comma 1... Poco credibile un differente regime a seconda dellorgano di controllo
51
Bologna 5 e 6 luglio 200451 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art.151, tuf) Notare: è un regime speciale in tandem legge/ statuto, che vale solo per le società che svolgono attività bancaria
52
Bologna 5 e 6 luglio 200452 Il collegio sindacale nella riforma delle società Altra norma speciale per le società che svolgono attività bancaria: quella derivante dal combinato disposto dellart.53 tub e delle Istruzioni della Banca dItalia (Tit. IV, cap.11, sez.IV, 1): Lart.2403 bis, 4° comma, non si applica ai sindaci delle banche, dal momento che essi possono avvalersi della funzione di controllo interno delle banche
53
Bologna 5 e 6 luglio 200453 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società I sistemi di controllo fanno ufficiale ingresso nel codice civile !
54
Bologna 5 e 6 luglio 200454 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Il sistema dei controlli interni
55
Bologna 5 e 6 luglio 200455 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.2403 bis: cenno ai sistemi di controllo delle società e al loro necessario coordinamento allinterno del gruppo di società Art.149 tuf:cenno al sistema di controllo interno e alla necessità della sua adeguatezza Riscontri normativi di carattere generale sui controlli interni:
56
Bologna 5 e 6 luglio 200456 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.2403 bis: il collegio sindacale … può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale
57
Bologna 5 e 6 luglio 200457 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.149 tuf: il collegio sindacale vigila... sulladeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno...
58
Bologna 5 e 6 luglio 200458 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.2381 c.c.: lassetto organizzativo deve essere adeguato alla natura dellimpresa Le imprese che svolgono attività bancaria e servizi di investimento devono avere un sistema di controllo interno adeguato alla attività bancaria e allo svolgimento dei servizi di investimento per i quali la relativa normativa prevede una determinata strutturazione e precise competenze dei controlli interni
59
Bologna 5 e 6 luglio 200459 Il collegio sindacale nella riforma delle società Articolo 10, dir. Cee 93/22, sui servizi di investimento Lo Stato membro di origine elabora norme prudenziali che l'impresa d'investimento deve osservare in permanenza. Tali norme esigono segnatamente che l'impresa di investimento: abbia … procedure interne di controllo adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti dell'impresa …
60
Bologna 5 e 6 luglio 200460 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.21 tuf: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono … d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi…
61
Bologna 5 e 6 luglio 200461 Il collegio sindacale nella riforma delle società Artt.56 ss. delib. consob n.11522 sono presenti disposizioni sulla funzione di controllo interno e sui suoi compiti per le imprese che svolgono servizi di investimento
62
Bologna 5 e 6 luglio 200462 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.53 tub: La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: –a) l'adeguatezza patrimoniale; –b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; –c) le partecipazioni detenibili; –d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
63
Bologna 5 e 6 luglio 200463 Il collegio sindacale nella riforma delle società Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: efficacia ed efficienza dei processi aziendali amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.