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I prodotti assicurativi vita
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari I prodotti assicurativi vita Nel corso si darà rilievo alla consulenza relativa a tutti i contratti assicurativi menzionati nell’art. 2 del Codice delle assicurazioni private (CAP), i quali, ai fini delle fonti della disciplina applicabile, possono essere suddivisi in tre gruppi: - contratti dei rami danni e dei rami vita I, II e IV; contratti dei rami vita III (escluse le forme pensionistiche) e V; - contratti contratti dei rami vita III (limitatamente alle forme pensionistiche) e VI.
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Con riguardo alle assicurazioni sulla vita, le polizze di ramo I, II e IV, avendo rispettivamente ad oggetto “la durata della vita umana” (ramo I), la “nunzialità” e “natalità” (ramo II) e la “malattia” ed i rischi di “non autosufficienza” e di “invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità” (ramo IV), sono caratterizzate dal collegamento ad un evento attinente la vita umana. Le polizze di ramo III sono “le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente legate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o altri valori di riferimento”. In esse è insito un rischio di investimento che l’impresa di assicurazione può – e in certi casi deve (v. il nuovo regolamento n. 34/09 sulle polizze index linked) – neutralizzare prestando una garanzia di risultato.
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Segue … La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nella circostanza che la prestazione principale che l’impresa di assicurazione si impegna ad erogare – e, prima ancora, il premio, o almeno parte preponderante di esso, che l’assicurato versa all’impresa di assicurazione – non è determinata, se non in piccola parte, con la tecnica attuariale della ripartizione e neutralizzazione del rischio demografico.
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I contratti di capitalizzazione di cui al ramo V sono i contratti mediante i quali l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività (cfr. art. 179 del Cap). La componente finanziaria di questi prodotti si rinviene nell’assenza della convenzione relativa alla durata della vita umana (e quindi della copertura del rischio demografico).
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Le polizze pensionistiche del ramo III e quelle del ramo VI, ossia le operazioni di gestione di fondi collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa, sono prodotti assicurativi in cui la componente previdenziale si considera prevalente su quella finanziaria. Non si è ritenuto di «trasferire alle competenze della Consob il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a finalità previdenziale, trattandosi di strumenti vigilati dalla Covip, anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto alla più generale tematica della previdenza complementare» (così il parere espresso dalle Commissioni riunite VI e X del Senato della Repubblica).
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Ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Tuf, sono prodotti finanziari: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis, Tuf, sono “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
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La distribuzione di prodotti assicurativi – tradizionali, finanziari e previdenziali – non integra mai un servizio di investimento Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del TuF, i servizi di investimento sono connotati dal fatto di avere ad oggetto “strumenti finanziari”, nel cui elenco non sono ricompresi i prodotti assicurativi, neppure quando hanno natura (anche) finanziaria (v. art. 1, comma 2, TUF). Come si vedrà, la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” rileva fondamentalmente al fine di attrarre la distribuzione dei medesimi alle regole di condotta stabilite dal TUF e dalle disposizioni attuative della Consob, senza incidere sulla riserva a svolgere tale attività, che rimane regolata dal Codice delle assicurazioni private.
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Pertanto, i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” sono “prodotti assicurativi” (art. 1 ss cap), la cui struttura deve essere modulata dalle imprese di assicurazione conformemente a quanto prescritto dal CAP e dalle disposizioni attuative dell’Isvap.
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L’individuazione dei soggetti che possono consigliare e distribuire i prodotti assicurativi (anche finanziari e previdenziali) è stabilita dal Codice delle assicurazioni private La consulenza rientra nel più ampio concetto di intermediazione assicurativa, definita dall’art. 106 di detto Codice come quella attività consistente «nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».
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Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, la predetta attività è riservata ai soggetti con residenza o sede legale nel territorio italiano, iscritti nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUIR), nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi con residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 109 del medesimo Codice, detto Registro è suddiviso in cinque sezioni riguardanti: a) gli agenti di assicurazione (che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione); b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione (o broker, che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione);
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c) i produttori diretti (ossia coloro che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima); d) le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u.b., le SIM e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta; e) «i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera».
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Il promotore finanziario per potere distribuire e consigliare fuori sede prodotti assicurativi per conto di un intermediario assicurativo deve essere iscritto alla Sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUIR). Nella distribuzione fuori sede dei prodotti assicurativi finanziari gli intermediari assicurativi di cui alla Sezione D del RUIR hanno l’obbligo di avvalersi del promotore finanziario, ossia di una persona fisica che, oltre ad essere iscritta alla Sezione E del RUIR, sia anche iscritta all’albo unico dei promotori finanziari (art. 30, comma 9, TUF). Estensione dell’obbligo di “monomandato” ai prodotti assicurativi finanziari?
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Il legislatore non ha esteso il campo di applicazione del Tuf e i connessi poteri di vigilanza della Consob anche agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e C del RUI (ossia, agenti, broker e produttori diretti).
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La disciplina della consulenza tramite i promotori finanziari
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari La disciplina della consulenza tramite i promotori finanziari Come si è visto, la consulenza svolta tramite i promotori finanziari è sottoposta a discipline diverse a seconda della natura del prodotto assicurativo. La consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali è soggetta alle regole del Codice delle assicurazioni private (CAP) e del Regolamento Intermediari dell’Isvap (n. 5/2006). La consulenza sui prodotti assicurativi finanziari è soggetta alle regole del TUF e del Regolamento Intermediari della Consob (n /2007). La consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali è soggetta ad una disciplina mista individuata anche dalla deliberazione della Covip del 29 maggio 2008.
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Consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza sui prodotti assicurativi tradizionali L’art. 183 Cda stabilisce che nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti imprese di assicurazioni ed intermediari debbono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati … Ai sensi dell’art. 120 del Cap l’intermediario assicurativo è tenuto a rispettare, prima della conclusione del contratto assicurativo, nonché in caso di modifiche di rilievo ovvero di rinnovo del contratto stesso, determinate regole di presentazione e di comportamento mutuate dalla disciplina dei servizi di investimento, il cui contenuto è stato specificato dall’Isvap tenendo conto delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, della natura dei rischi e degli obblighi assunti dall’impresa di assicurazione nonché delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione.
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Intermediari assicurativi sono sia i soggetti abilitati iscritti alla sezione D del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sia i promotori finanziari che operano per loro conto, iscritti alla sezione E del medesimo Registro. I medesimi obblighi comportamentali incombono, pertanto, sui predetti soggetti abilitali e sui promotori finanziari. Questi ultimi sono destinatari diretti delle norme e, nel contempo, ausiliari dei soggetti abilitati, di cui rispettano altresì i codici di autodisciplina e le norme e le procedure di controllo interno.
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L’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/06 stabilisce che nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
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L’art. 49 del Regolamento Isvap 5/06 prevede che sull’intermediario grava l’obbligo di consegnare al contraente, nella fase precontrattuale, in occasione del primo contatto con il cliente, copia: a) di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati; a bis) di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento. b) della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di polizza nei rami danni) prevista dalle vigenti disposizioni.
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La consegna della documentazione deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta. (art. 49, commi 3 e 4, Reg. Isvap 5/06)
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Sono esclusi dai menzionati obblighi informativi di consegna delle dichiarazioni sub 7A e 7B nonché da quanto disposto in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi (art. 49, ultimo comma, reg. Isvap n. 5/2006).
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In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo deve:
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari dichiarare al contraente se fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale o se propone determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione oppure in assenza di siffatto obbligo; consigliare o proporre prodotti assicurativi adeguati alle esigenze del contraente, anche sulla base delle informazioni dal medesimo fornite; illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e delle prestazioni cui è obbligata l’impresa di assicurazione (art Cap). In relazione al contratto proposto, l’intermediario assicurativo deve:
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Le imprese di assicurazione devono “consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”. “La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa” (art. 185 CAP). Il contratto assicurativo deve essere redatto per iscritto ad probationem tantum (art cod. civ.).
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L’intermediario assicurativo è tenuto a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, nonché alla propensione al rischio del medesimo: valutazione prodotto-cliente (ex art. 183 CAP). L’art. 120, comma 3, Cap prevede che: “in ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione”. Valutazione ad hoc per i contratti vita (età, attività lavorativa, nucleo familiare, situazione finanziaria ed assicurativa …) l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza grava in via autonoma sull’intermediario l’offerta di un prodotto assicurativo non finanziario avviene sempre in consulenza (Art. 52 Reg.)
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Ai sensi dell’art. 183 lett. b) Cap, “nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono … acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali …”
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Art. 52 Reg. Isvap 1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. 2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
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Art. 523 reg.: “Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere”
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Art. 524 Reg. Isvap: “Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze” Art. 525 Reg. Isvap: “Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.
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Consulenza sui prodotti assicurativi finanziari
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza sui prodotti assicurativi finanziari L’art. 25-bis del Tuf (introdotto dall’art. 11 della legge n. 262/2005 e modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303/2006), al comma 1, estende l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del Testo unico stesso (che individuano, rispettivamente, le regole generali di comportamento e le norme in materia di contratti) e delle altre disposizioni del Tuf che attribuiscono alla Consob i relativi poteri di vigilanza ispettiva, informativa e regolamentare, alla «sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da … imprese di assicurazione».
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Art. 21 tuf: Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …
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Art. 23 tuf: 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f ), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Ne discende che il contratto di collocamento dei prodotti assicurativi finanziari stipulato con i clienti al dettaglio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
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Tornando alle regole di condotta, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti ad osservare, nell’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi, le disposizioni dettate dal RI della Consob (e richiamate dall’art. 85, comma 1, RI) in materia di: informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti (artt. 27, 28, 29, co. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37); adeguatezza ed appropriatezza (artt. 39, 40, 41 e 42); gestione degli ordini dei clienti (artt. 49, co. 1, 50 e 51); incentivi (art. 52); rendiconti e registrazioni di ordini telefonici ed elettronici (artt. 53 e 57); offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza (artt. 78 e 80).
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Le medesime disposizioni – con eccezione degli artt. 29, comma 1, lett. g) e 30 (informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela), 37 (contratti) e 78 (offerta fuori sede) – sono dichiarate altresì applicabili alle imprese di assicurazione nella distribuzione diretta dei prodotti finanziari assicurativi di propria emissione. Nel richiamare la disciplina del collocamento degli strumenti finanziari la Consob ha dovuto comunque introdurre specifiche disposizioni tese a rendere la disciplina stessa conforme alle direttive assicurative e, in particolare, alla direttiva sull’intermediazione assicurativa.
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I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di assicurazione sono altresì tenuti ad ottemperare alle disposizioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007 in materia di: procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; controllo della conformità alle norme; trattamento dei reclami; operazioni personali; gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; conservazione delle registrazioni; procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.
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Di conseguenza, non si applicano all’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi da parte sia dei soggetti abilitati, sia delle imprese di assicurazione, le norme del Regolamento Isvap n. 5/06 relative: alle modalità di incasso dei premi (art. 47, comma 3); ai conflitti di interesse (artt. 48 e 50); all’informativa precontrattuale, ivi compresi gli obblighi di consegna delle comunicazioni conformi ai modelli allegati sub 7A e 7B (art. 49); alla valutazione dell’adeguatezza (art. 52); alle modalità dell’informativa (art. 51); alla conservazione della documentazione (art. 57).
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Della normativa assicurativa rimangono, invece, applicabili le norme riconducibili alla disciplina del soggetto (intermediario assicurativo) e, in particolare: quelle che impongono l’iscrizione al registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del Codice delle assicurazioni private (iscrizione cui sono, quindi, tenute, nelle sezioni di pertinenza, tanto le banche e le SIM quanto i loro promotori finanziari); quelle che consentono agli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI di commercializzare esclusivamente polizze “standardizzate” (art. 119 di detto Codice, come attuato dall’art. 42 del regolamento Isvap n. 5/2006); quelle relative alla separazione patrimoniale e all’adempimento di obbligazioni pecuniarie per il tramite di intermediari assicurativi (artt. 117 e 118 di detto Codice, quali attuati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 55 del regolamento Isvap n. 5/2006).
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Si deve richiamare, inoltre, l’obbligo per i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di consegnare al contraente il prospetto informativo e la documentazione di offerta, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento emittenti della Consob.
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L’art. 85, comma 2, del Regolamento intermediari prevede che i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rendano altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni ulteriori: - la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti; - il riferimento al RUIR in cui essi sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati; - le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; - ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione; - ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione; (segue …)
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- con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto: 1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale; in tale circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente; 2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; 3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull’obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un’analisi imparziale; in tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
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Sempre in sede precontrattuale, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto. La Consob ha chiarito che gli adempimenti previsti dal Regolamento Isvap n. 5/2006 – ed in particolare l’obbligo di consegna alla clientela delle dichiarazioni 7A e 7B – riguardano i soli agenti di assicurazione e brokers e non le imprese di assicurazione, né tanto meno i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (ossia quelli iscritti nella sezione D del RUI e) sottoposti, infatti, quanto alle regole di condotta, alla vigilanza della Consob.
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Adeguatezza / appropriatezza
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Adeguatezza / appropriatezza In materia di valutazione della conformità del prodotto alle esigenze del cliente, mentre la distribuzione dei prodotti assicurativi non finanziari è soggetta a un regime unico, la distribuzione dei prodotti assicurativi finanziari segue un doppio binario, a seconda che l’intermediario per conto del quale il promotore finanziario opera abbia avviato con il cliente un rapporto di solo collocamento ovvero un rapporto di collocamento con consulenza. Nel caso di prestazione del solo servizio di collocamento, l’intermediario è tenuto ad effettuare il test di appropriatezza e a verificare di aver compreso i bisogni e le esigenze di investimento del contraente, basandosi sulle informazioni dallo stesso fornite; Nel caso di prestazione del servizio di consulenza, l’intermediario è tenuto ad effettuare il test di adeguatezza e a precisare prima della conclusione del contratto «le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie» (ossia, prodotto finanziario assicurativo).
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Collocamento Nel caso in cui sia prestato al cliente il solo servizio di collocamento, il promotore finanziario, rispettando le procedure dell’intermediario preponente: deve chiedere al cliente informazioni che consentano all’intermediario medesimo di valutare l’appropriatezza del contratto assicurativo finanziario proposto o richiesto, riguardanti la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; deve informare il cliente che, qualora questi non fornisca tali informazioni, l’intermediario preponente non potrà svolgere per suo conto la valutazione di appropriatezza del contratto proposto o richiesto; nel caso in cui il cliente fornisca le informazioni, deve illustrare esclusivamente contratti rientranti nei tipi preventivamente comunicati dall’intermediario preponente come appropriati per il cliente, astenendosi dal fornire a questi raccomandazioni personalizzate; nel caso in cui il cliente richieda di concludere un contratto inappropriato, deve avvertirlo di tale circostanza spiegandogli le ragioni per cui il contratto è ritenuto inappropriato.
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Segue Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia a seconda della natura del cliente, presumendosi che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), diversamente dal cliente al dettaglio, abbia già il livello di conoscenze e di esperienze necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali egli sia stato classificato come professionale. E’, poi, onere del cliente aggiornare all’occorrenza nel tempo tali informazioni. L’intermediario può, quindi, fare affidamento sulle informazioni ricevute dal cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
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Segue Nella prestazione del servizio di collocamento l’intermediario ha l’obbligo di richiedere al cliente le pertinenti informazioni sopra individuate; tuttavia, se il cliente non fornisce tali informazioni, l’intermediario può ugualmente prestare il servizio di collocamento e, dunque, promuovere prodotti assicurativi finanziari informando però il cliente del fatto che in tal caso esso si trova nella impossibilità di svolgere la valutazione dell’appropriatezza. Il regime dell’appropriatezza corrisponde, sostanzialmente, a quello introdotto dall’Isvap per la valutazione dei prodotti assicurativi non finanziari. Diversamente accade se l’intermediario presta al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Nella prestazione del servizio di consulenza, infatti, il promotore finanziario, sempre nel rispetto delle procedure stabilite dall’intermediario preponente: deve chiedere al cliente le informazioni che consentano all’intermediario medesimo di valutare l’adeguatezza del contratto assicurativo finanziario raccomandato, riguardanti: a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; b) la situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento; deve informare il cliente che, qualora questi non comunichi le informazioni predette, il servizio di consulenza in materia di investimenti non può essere prestato; deve raccomandare esclusivamente contratti assicurativi finanziari rientranti nei tipi preventivamente comunicati dall’intermediario come adeguati per il cliente.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue Il grado di analiticità delle informazioni suddette varia, fra l’altro, a seconda: della natura del cliente; della natura dei contratti assicurativi finanziari cui si estende la consulenza, essendo richiesto un grado di analiticità tanto maggiore quanto più questi siano complessi e/o rischiosi; dell’entità del patrimonio che il cliente intende dedicare ad investimenti di natura assicurativo-finanziaria e della rilevanza dello stesso in relazione al suo patrimonio complessivo, essendo richiesto un grado di analiticità tanto maggiore quanto più sussista il rischio che la parte di patrimonio dedicata a siffatti investimenti possa eccedere la capacità finanziaria del cliente.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Segue Se le informazioni ottenute non sono sufficienti al fine di poter svolgere correttamente l’analisi di adeguatezza, l’intermediario si astiene dal prestare il servizio di consulenza (art. 39, reg. Consob n /2007). Se le informazioni ottenute sono sufficienti, l’intermediario può fare affidamento su di esse nel tempo, a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. L’intermediario non può prescindere dalle informazioni così acquisite nella successiva offerta di altri contratti assicurativi. La distribuzione di contratti assicurativi non può mai avvenire in regime di execution only.
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Fonte Ania
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Fonte Ania
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Fonte Ania
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Fonte Ania
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Intermediari polifunzionali
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Intermediari polifunzionali Ai sensi dell’art. 88 del nuovo Regolamento intermediari, per le ipotesi in cui l’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi sia associata alla prestazione del collocamento in strumenti finanziari e/o alla consulenza in materia di investimenti, gli intermediari c.d. polifunzionali sono tenuti a considerare unitariamente il rapporto con i clienti, al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta applicabili. Come chiarito dalla Consob, l’intermediario polifunzionale è tenuto: ad applicare in maniera uniforme le regole di condotta, sì da garantire ai clienti il medesimo trattamento, quale che sia il prodotto commercializzato (ad esempio, la valutazione di appropriatezza dovrà essere effettuata secondo i medesimi canoni, criteri e strumenti sia nel caso di collocamento di OICR sia nella commercializzazione dei prodotti di cui si ragiona); ad assumere una considerazione unitaria di tutta la gamma di prodotti / servizi offerti al momento di definire i comportamenti da porre in essere nel rapporto con i clienti, al fine di applicare le regole di condotta in modo coordinato (ad esempio, nel valutare la storia finanziaria del cliente dovranno essere valorizzati, indifferentemente, sia gli investimenti nei prodotti finanziari assicurativi, sia le operazioni in strumenti finanziari).
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Premessa Con la comunicazione n del 2 marzo 2009 la Consob ha declinato i criteri di trasparenza e di correttezza ad hoc da applicare nella distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi alla clientela retail, ricomprendendo fra tali prodotti anche i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assciurazione (sia che la distribuzione venga realizzata attraverso gli intermediari assicurativi sia che essa venga realizzata direttamente dagli emittenti assicurativi). I prodotti assicurativi finanziari si caratterizzano, infatti, per la mancanza di un mercato che assicuri livelli adeguati di liquidità e di trasparenza.
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Definizione I PRODOTTI sono definiti ILLIQUIDI quando:
«determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita».
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Definizione GRADO DI LIQUIDITA’
DELLE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO (Polizze index linked e unit linked) Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario possono rivestire caratteristiche di liquidità se rispettano le seguenti condizioni: 1) una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento; 2) l’applicazione di un intrinseco e dinamico meccanismo di “fair valuation” atto a consentire la congruità delle condizioni applicate al cliente in sede di liquidazione del contratto. Linee Guida
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Pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento
Definizione Pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento Per le polizze index linked e unit linked, affinché si possa rispettare il requisito di pronta liquidabilità dell’investimento, occorre che: 1a) sia previsto - in considerazione dell’ampio rinvio operato dal legislatore all’autonomia privata nell’inserimento delle clausole limitative alla riscattabilità delle polizze linked - che le condizioni generali di contratto prevedano la possibilità per il cliente di smobilizzare in ogni momento l’investimento; 1b) l’impresa di assicurazione effettui la liquidazione della prestazione nel più breve tempo possibile e comunque entro … giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, ivi compresi i giorni necessari all'intermediario per recapitare la documentazione presso l'impresa stessa. Linee Guida
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Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
La valutazione di appropriatezza impone di verificare: Grado di conoscenza finanziaria del cliente Verifica dell’esperienza Capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio Nella valutazione di appropriatezza a fronte di prodotti scarsamente liquidi, l’intermediario dovrà dotarsi di strumenti/modalità/procedure che siano in grado di discriminare i prodotti finanziari sulla base dei differenti livelli di complessità degli stessi, tenendo presente che la scarsa liquidità e la presenza di costi di struttura sono fattori che concorrono alla complessità del prodotto.
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Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Ai fini della valutazione di adeguatezza, assume autonomo rilievo il parametro dell’orizzonte temporale - “periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento”. Holding Period Esso andrà direttamente e specificamente rapportato alle caratteristiche di durata e liquidità dell’operazione consigliata al cliente, piuttosto che inglobato in maniera inevitabilmente approssimativa nel profilo sintetico del medesimo.
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Appropriatezza/Adeguatezza degli investimenti
Dovranno così ritenersi di norma inadeguate, e come tali non oggetto di raccomandazioni, le operazioni in strumenti illiquidi per quella clientela che avesse dichiarato un orizzonte temporale dell’investimento inferiore alla durata “anagrafica” del prodotto. Il gap temporale tra “durata anagrafica” dello strumento finanziario e “orizzonte temporale di investimento” assumerà rilevanza tanto più ridotta quanto maggiore sarà l’effettivo grado di liquidabilità del prodotto tracciato dalla procedura di valutazione dell’adeguatezza dell’intermediario.
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Contratti “multi-ramo” - Cenni
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Contratti “multi-ramo” - Cenni Esigenze di coordinamento tra Tuf e Cap Contratti “multi-ramo”: contratti caratterizzati dalla combinazione di coperture assicurative di ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita umana) e di prodotti finanziari assicurativi di tipo unit e index linked. Con una comunicazione congiunta – ancora in fase di consultazione – Consob e Isvap hanno fornito le «indicazioni operative» cui si debbono attenere i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa e le imprese di investimento nella distribuzione di tali prodotti. Alla bozza di comunicazione congiunta sono allegati: - lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked; - lo schema del Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Obblighi di informativa precontrattuale La comunicazione congiunta fornisce le indicazioni sugli schemi di Documento informativo da consegnare al contraente/investitore prima della sottoscrizione della proposta-contratto relativa ai prodotti multi-ramo, sui criteri operativi da seguire per la consegna al cliente del Documento medesimo e sul regime di pubblicazione. Stante l’esigenza di individuare lo stesso livello di tutela informativa per tutte le componenti (rami I e III) presenti all’interno del prodotto multi-ramo, le indicazioni fornite nello schema di comunicazione si applicano «senza alcun tipo di esenzione, avuto riguardo alla tipologia di contratto ovvero ai contraenti/investitori cui il medesimo è rivolto». Tali indicazioni, in particolare, sono ritenute dalle due Autorità idonee a soddisfare l’insieme dei complessi normativi recati, rispettivamente, dalle disposizioni del Cap e della regolamentazione Isvap in materia di trasparenza, nonché dalle omologhe disposizioni del Tuf e del Regolamento emittenti.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La maggior parte delle disposizioni sugli obblighi di informativa precontrattuale sono applicabili alle sole imprese di assicurazione; si tratta, in particolare, delle disposizioni su: - la struttura del Documento informativo; - il regime di consegna del Documento informativo, delle condizioni di contratto e del regolamento dei fondi interni/OICR; - il regime di pubblicazione nel proprio sito internet del Documento informativo, delle condizioni di contratto e del regolamento dei fondi interni/OICR; - le modalità di aggiornamento dei dati contenuti nei predetti documenti; - gli obblighi informativi; - gli obblighi di rendicontazione; - le comunicazioni ai contraenti; - il regime informativo dei contratti qualificati come etici o socialmente responsabili; - i criteri e le regole di redazione del Documento informativo. Lo schema di comunicazione estende agli intermediari incaricati della distribuzione le sole disposizioni concernenti gli annunci pubblicitari relativi ai prodotti multi-ramo; annunci che devono comunque essere autorizzati dalle imprese preponenti.
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Valutazione di adeguatezza
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Valutazione di adeguatezza Nello schema di comunicazione congiunta si prevede che, in sede di distribuzione di un prodotto multi-ramo, i soggetti abilitati devono «in ogni caso»: - «acquisire le informazioni di cui all’art. 39 del Regolamento Consob» (in relazione all’analisi di adeguatezza), opportunamente integrate per tenere conto delle peculiarità assicurative della componente di ramo I»; - «effettuare la valutazione di adeguatezza secondo quanto previsto dall’art. 40 del regolamento Consob»; - se il cliente si rifiuta di fornire le informazioni, «informarlo che l’indisponibilità delle informazioni pregiudica la possibilità di valutare se il prodotto è adeguato al cliente»; - se il prodotto è giudicato «inadeguato», informare il cliente «di tale circostanza, illustrandone i motivi per iscritto». Quanto sopra, si precisa nello schema di comunicazione, fermo restando che «in nessun caso è consentito prescindere dalla conoscenza del cliente o da un regime di valutazione dell’idoneità del prodotto rispetto al profilo del cliente, posto che né la regolamentazione di derivazione CAP né quella di derivazione TUF contempla tale possibilità, con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo I nonché a quelli di ramo III (o di ramo V)».
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Regole di presentazione nei confronti della clientela
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Regole di presentazione nei confronti della clientela La Consob e l’Isvap hanno chiarito che, nella distribuzione dei prodotti multi-ramo, gli intermediari adempiono agli obblighi di informativa precontrattuale con la consegna al cliente dei documenti conformi ai modelli 7A e 7B allegati al Regolamento Isvap n. 5/2006 (rispettivamente, il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento e la dichiarazione recante i dati essenziali dell’intermediario e della sua attività). Nello schema di comunicazione congiunta si legge, infatti, che la consegna dei due predetti documenti «“assorbe”, di fatto, anche l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 85, comma 2, del Regolamento (Consob) n /2007» (ossia, quella applicabile, in luogo dei citati documenti 7A e 7B, alla distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione). L’obbligo di consegna dei documenti 7A e 7B grava sui soggetti indicati nello schema di comunicazione congiunta, e quindi, secondo quanto ivi precisato, non soltanto sugli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI, ma anche sui collaboratori di detti intermediari iscritti nella sezione E (compresi i promotori finanziari), nonché, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Isvap n. 5/2006, sugli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali dei medesimi intermediari.
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Consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Consulenza sui prodotti assicurativi previdenziali Le banche, le SIM e le SGR che istituiscono fondi pensione aperti e piani di investimento pensionistici sono sottoposte alle regole di trasparenza e di correttezza stabilite dalla deliberazione della Covip del 29 maggio 2008, recante il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. Tali regole si ribaltano, di conseguenza, sui promotori finanziari di cui i predetti soggetti si avvalgono nella commercializzazione di tali prodotti.
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Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli. Il primo è dedicato alle modalità di deposito e di diffusione della nota informativa (da redigere conformemente ad uno schema predisposto dalla Covip con deliberazione in data 31 ottobre 2006). Il deposito della nota informativa presso la Covip è condizione affinché possa essere avviata la raccolta delle adesioni. Il secondo è dedicato alle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, su cui si concentrerà qui l’attenzione.
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Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli.
La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari Il citato regolamento della Covip si divide in due titoli. Il primo è dedicato alle modalità di deposito e di diffusione della nota informativa (da redigere conformemente ad uno schema predisposto dalla Covip con deliberazione in data 31 ottobre 2006). Il deposito della nota informativa presso la COVIP è condizione affinchè possa essere avviata la raccolata delle adesioni. Il secondo è dedicato alle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, su cui si concentrerà qui l’attenzione.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La riserva relativa alla distribuzione dei prodotti assicurativi si estende anche a quelli aventi natura previdenziale. Pertanto, la distribuzione di fondi pensione aperti e di piani individuali pensionistici istituiti da imprese di assicurazione è riservata agli intermediari assicurativi iscritti al RUIR. La distribuzione di fondi pensioni aperti istituiti da banche, SIM e SGR non costituisce attività riservata.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
La raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti e a PIP deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’art. 11 del Regolamento della COVIP del 29 Maggio 2008 nonché delle «disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione» (art. 9, comma 1, del Regolamento stesso). In tal modo la normativa da applicare viene selezionata sulla base del soggetto che istituisce il fondo pensione aperto (o il PIP). Gli intermediari sono pertanto tenuti ad uniformarsi, nel collocamento di tali prodotti, ai medesimi standard comportamentali che già sono tenuti a rispettare nel collocamento dei prodotti, rispettivamente, assicurativi e finanziari.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
Oltre al rispetto degli obblighi di trasparenza informativa, è necessario e sufficiente che l’intermediario effettui una valutazione di appropriatezza del prodotto assicurativo previdenziale rispetto alle esigenze del cliente o del potenziale cliente. Tale valutazione si sostanzia nell’acquisizione di informazioni occorrenti per comprendere il livello di conoscenze del cliente o del potenziale cliente sulle forme pensionistiche complementari, utile sia al fine di poter assolvere in maniera corretta agli obblighi informativi (la cui intensità varia, infatti, a seconda di tale livello di conoscenze), sia anche al fine di poter offrire al medesimo forme pensionistiche rispondenti alle sue esigenze previdenziali.
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La consulenza sui prodotti assicurativi tramite i promotori finanziari
In definitiva: avendo riguardo ai fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, troverebbe applicazione la (sola) regola dell’appropriatezza, così come è declinata nel Regolamento intermediari della Consob; avendo riguardo ai fondi pensione aperti e ai Pip istituiti da imprese di assicurazione, troverebbe applicazione la regola dettata dall’art. 52 del Regolamento intermediari dell’Isvap, la quale già si sostanzia in una valutazione di rispondenza del prodotto alle esigenze (assicurative e) previdenziali del cliente, sulla base di un procedimento sostanzialmente analogo a quello che deve essere osservato in attuazione della summenzionata regola dell’appropriatezza.
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