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I diritti reali 1. Introduzione

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Presentazione sul tema: "I diritti reali 1. Introduzione"— Transcript della presentazione:

1 I diritti reali 1. Introduzione
gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

2 I diritti reali “… gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti,tutte le bestie della campagna; gli uccelli del cielo e i pesci del mare” (Salmi, 8.6) Dalle cose gli uomini traggono la sopravvivenza, la ricchezza il potere gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

3 I diritti reali Sul piano descrittivo si può dire che i “diritti reali” esprimono il rapporto dell’uomo con le cose che lo circondano, nel senso che attribuiscono al titolare il potere di godere in varia misura delle cose, di una porzione della realtà naturale. In sede di analisi si vedrà fino a che punto questa indicazione di massima è esatta. Con l’evolversi delle forme di ricchezza in connessione con lo sviluppo economico, si tende ad elaborare nuove forme di appartenenza, di distribuzione dei beni attraverso le categorie preesistenti gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

4 I diritti reali 2. Quali sono
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5 Elenco dei diritti reali
Proprietà pegno Superficie ipoteca Servitù Usufrutto Uso Abitazione Enfiteusi gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

6 I diritti reali Proprietà: “ … diritto di godere e disporre delle cose …” (art. 832); “la proprietà del suolo …” (art. 840 c.c.); “il proprietario di un fondo …” (artt. 841 ss.); “i proprietari di immobili …” (art. 869 ); Superficie: “ … diritto di fare e mantenere una costruzione …” (art. 952) Servitù: “ … peso imposto ad un fondo per l’utilità di un altro fondo …” (art c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

7 I diritti reali Usufrutto: “l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa …” (art. 981) Uso: “chi ha il diritto di uso di una cosa …” (art. 1021) Abitazione: “il diritto di abitazione di una casa …” (art. 1022) Enfiteusi: “l’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro …” (art. 959) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

8 I diritti reali Ipoteca: “sono capaci di ipoteca i beni immobili …” (art. 2810) Pegno: “ … possono essere dati in pegno i beni mobili …” (art ) * I diritti reali hanno sempre (v. però pegno) per oggetto cose materiali Esiste una relazione diretta tra il titolare del diritto ed il bene oggetto del diritto * v. però usufrutto sul credito (art. 1000), usufrutto su titolo di credito (art. 1998), il pegno di crediti (art. 2784, II comma): un diritto reale su un diritto di credito? (Comporti, 124 ss.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

9 I diritti reali La soddisfazione dell’interesse del titolare del diritto reale ha luogo grazie ad una diretta relazione tra il titolare stesso e la cosa (carattere della immediatezza dei diritti reali) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

10 3. La problematica concreta sottesa ai diritti reali.
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11 I diritti reali Esaminiamo alcune osservazioni di autorevoli studiosi
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12 I diritti reali I diritti reali esprimono il rapporto “uomo-beni”:
“sono così grossi gli interessi in gioco, che … le scelte economico - giuridiche vengono difese dalle corazze non usurabili delle connotazioni etiche e religiose. La soluzione storica tende a diventare ideologia … e il modesto istituto giuridico che è conveniente tutelatore di determinati interessi di ceto e di classe, è sottratto alla relatività del divenire e connotato di assolutezza. L’istituto da coagulo sociale rischia sempre di diventare un modello, la rappresentazione della validità suprema, l’apice espressivo di una ricerca del bene sociale” (Grossi, 366) * * Si tratta di rilievi che valgono per ogni periodo storico, ma si pensi – per un esempio – alla configurazione assunta dalla proprietà, come estensione della stessa libertà morale dell’uomo, nei filosofi europei del XVI, XVII secolo e culminata nelle “dichiarazioni dei diritti” frutto delle rivoluzioni americana e francese gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

13 I diritti reali “fino a poco più di un secolo fa i diritti reali costituivano il nucleo ed il paradigma dei diritti soggettivi privati e anche dottrinalmente esercitavano una specie di attrazione, talché istituti nuovi furono nei vari tempi inseriti nel loro sistema o qualificati in relazione ad esso (diritti reali in faciendo; opere ingegno; beni immateriali) … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

14 I diritti reali … oggi la situazione è alquanto mutata sia perché i diritti non reali hanno accresciuto il loro numero ed il loro peso economico, sia perché si sono trovati per il dominio e lo sfruttamento dei beni strumenti diversi dalla proprietà e dai diritti reali di godimento (ad es. il controllo di società anche attraverso altre società), sia perché la dottrina sollecitata da varie e talora contrastanti esigenze tende a valutare con rigore i requisiti necessari per l’individuazione di un diritto reale. Dopo la fase di espansione assistiamo a una fase regressiva” (Pugliese, 775 s.[oltre 40 anni fa]) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

15 I diritti reali Quale è il senso di queste indicazioni?
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16 I diritti reali qualsiasi organizzazione politica esprime (ed è espressione di) un determinato assetto di rapporti economici e sociali L’assetto dei rapporti economico-sociali esprime la distribuzione tra le persone di diritti per la fruizione delle fonti di sostentamento e della ricchezza in genere Per millenni gli uomini hanno tratto il loro sostentamento e la loro ricchezza dalle “cose” ed in particolare dalla “terra” … … di qui l’importanza storicamente assunta dai “diritti reali” in passato e la loro (relativamente) recente regressione a favore del “contratto” e dell’impresa o comunque della loro insufficienza nelle impostazioni fin qui ricevute gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

17 I diritti reali Il tema di base è il dominio e lo sfruttamento dei beni naturali. Il diritto reale ha storicamente espresso la posizione più intensa di sfruttamento dei beni è messo in crisi da posizioni che consentono di sfruttare stabilmente il bene a prescindere da una situazione giuridica rientrante tra i “diritti reali”: affittuario di fondi rustici, mezzadro, colono locatario ecc. è messo in crisi da forme di sfruttamento della ricchezza che prescindono dalla apprensione diretta del bene gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

18 I diritti reali In queste condizioni la distinzione tra diritti reali e obbligazioni può essere riassunta nel modo che segue gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

19 La distinzione tradizionale
I diritti reali La distinzione tradizionale I diritti reali sarebbero caratterizzati da immediatezza (relazione diretta con il bene idoneo a soddisfare l’interesse del titolare) e assolutezza (opponibilità nei confronti di tutti i consociati, che sarebbero tenuti a rispettare la situazione di vantaggio del titolare) I diritti di credito (le obbligazioni) sarebbero caratterizzati dal fatto che il titolare ha diritto ad una prestazione, ossia ad un comportamento del debitore, mentre gli altri soggetti sarebbero indifferenti, neutri rispetto alla situazione giuridica (relatività) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

20 Valutazione critica di questa distinzione
I diritti reali Valutazione critica di questa distinzione Presupposto di fondo della distinzione: i diritti reali – intesi come relazione diretta ed immediata con il bene - occupano una posizione centrale nel sistema di fruizione della ricchezza: nulla si interpone alla soddisfazione del titolare; tutti devono rispettare questa situazione Ha un’evidente derivazione storico-politica perché tende a privilegiare quanti utilizzano direttamente la cosa: storicamente il titolare del dominium utile contro il “direttario”, ossia il feudatario lontano dalla cosa gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

21 I diritti reali Benché sviluppata nella seconda metà dell’800 (v. Windscheid) riflette un “mondo” dove la ricchezza è ancora incentrata sulla proprietà fondiaria: lo stesso diritto di credito è concepito soprattutto in funzione del conseguimento della proprietà di una cosa da parte del titolare *, ovvero come il diritto al pagamento di una somma di denaro Al proprietario è garantita una totale libertà nella fruizione del bene, cui fa riscontro una tutela contro le interferenze “erga omnes”, sia sul piano della tutela diretta dell’interesse al godimento del bene (az. petitorie e possessorie), sia sul piano della responsabilità civile * Premesso che “la prestazione può essere positiva o negativa” si aggiunge che “le prestazioni di gran lunga più importanti sono le positive, ma tra esse sono di speciale importanza quelle che hanno per contenuto il procacciare la proprietà” (Windscheid, Diritto delle pandette, II, 10 s.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

22 I diritti reali Quest’ultima è una delle convinzioni politico-ideologiche e dottrinarie che nel novecento vengono messe in crisi Infatti … ./. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

23 I diritti reali Il proprietario non è più legittimato a realizzare il suo interesse col solo limite dell’atto emulativo, ma deve tener conto degli interessi di altri soggetti, ritenuti meritevoli di fruire delle utilità del bene (“funzione sociale”) Ritorno della convinzione che uno stesso bene può soddisfare una pluralità di soggetti aventi vario titolo, secondo lo “statuto della cosa” (diritto intermedio) * * Comporti, 13 ss., 130 s., 137 s. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

24 La dottrina contemporanea
I diritti reali La dottrina contemporanea “Nei diritti reali si risolve un problema di attribuzione dei beni, o di coordinamento delle cose ai soggetti; nelle obbligazioni si risolve un problema di cooperazione, o un problema di regolamento dei rapporti tra i soggetti” (Comporti, 63) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

25 I diritti reali Dunque, non diversi modi di relazione del soggetto con i beni, ma due diverse discipline aventi fini diversi: in un caso il rapporto con le cose, con i beni; nell’altro il rapporto tra soggetti. Il “rapporto tra soggetti” ha di mira non tanto il conseguimento di una cosa, quanto uno scambio di “prestazioni”, di servizi, che in un mondo improntato alla “divisione del lavoro” * prende ovviamente il sopravvento A ben vedere, di “divisione del lavoro” può parlarsi in due sensi non coincidenti tra loro. In un primo senso la “divisione del lavoro” esprime una forma di organizzazione della produzione: l’attività produttiva viene suddivisa in tante mansioni elementari, ciascuna delle quali è affidata ad un lavoratore, il quale, così, perfeziona sempre di più il suo lavoro, migliorandolo in termini di tempo e di qualità, con la conseguenza che il prodotto complessivo finale diviene maggiore in quantità e migliore per qualità (cfr. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, Libro I, § I). Di “divisione del lavoro” si può parlare nel senso di modalità di organizzazione di una data società. È ancora A. Smith che ce ne fornisce un esempio nello stesso paragrafo prima citato: “senza l’assistenza e la cooperazione di molte migliaia di persone, l’ultimo degli abitanti di una paese civile non potrebbe mai godere, come ora di norma gode, di un tenore di vita che noi a torto riteniamo semplice e facile ad aversi”. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

26 Le nozioni generali nella loro formazione storica
Interesse soddisfatto dalla relazione diretta con una cosa (artt. 948, 949 c.c.) Diritto reale Diritto soggettivo Interesse soddisfatto dall’attività (la “condotta”, il “comportamento”) di una determinata persona Diritto di credito Distinzioni elaborate nell’ottocento gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

27 5. Numero chiuso e tipicità dei diritti reali
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28 Autonomia privata e diritti reali
Numero chiuso: impossibilità per i privati di creare situazioni di godimento dei beni, aventi natura reale, ulteriori e diverse da quelle fissate dal legislatore * Assicurare la piena libertà di produzione e scambio nell’economia fondiaria Carattere di ordine pubblico dell’assetto della proprietà e dei beni Limitazione alle parti dell’efficacia dei contratti ** Necessità di tutelare i soggetti deboli che sarebbero soggetti al prepotere delle grandi organizzazioni economiche nella creazione di situazioni a loro sfavorevoli nel godimento dei beni * Il principio è generalmente condiviso dalla dottrina europea ** è un argomento debole perché, su queste basi, potrebbe contestarsi anche la natura solo consensuale (che, infatti, è contestata da qualcuno) del trasferimento della proprietà gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

29 Autonomia privata e diritti reali
Quale è il motivo ispiratore di fondo di queste tesi? L’assetto complessivo dei “diritti reali” esprime un criterio di organizzazione politica di un dato ordinamento, atteso che "il regime di utilizzazione dei beni assume sempre, quale che sia il suo contenuto positivo, il ruolo di regime qualificante del sistema giuridico" (Barcellona, 252). gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

30 Autonomia privata e diritti reali
tipicità e numero chiuso dei diritti reali significano tipicità delle limitazioni alla proprietà o meglio tipicità e numero chiuso degli interessi diversi da quelli del proprietario soddisfatti da una stessa cosa. il principio contribuisce a definire l'interesse del proprietario alla totalità delle utilizzazioni della cosa, rispetto al quale esclude tendenzialmente che possa concorrervi ogni altro interesse. Il concetto - come si è già detto - esprime un criterio di organizzazione politica di un dato ordinamento, atteso che "il regime di utilizzazione dei beni assume sempre, qualche sia il suo contenuto positivo, il ruolo di regime qualificante del sistema giuridico" (Barcellona, 252). gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

31 Autonomia privata e diritti reali
Potrebbe esservi, quindi, anche un altro argomento: Art. 42 Cost.: “ … la legge … determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti …” della proprietà privata L’istituzione di situazioni di natura reale incide sul “modo di godimento” del proprietario sul suo bene e sui limiti del diritto del proprietario stesso, sicché l’istituzione di rapporti di questo tipo è rimessa dalla Costituzione alla “legge”. Di qui la tipicità ed il numero chiuso dei diritti reali gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

32 I diritti reali ATTENZIONE: in realtà alle esigenze sostanziali, concrete connesse alla incidenza degli interessi di più soggetti sul medesimo bene suppliscono l’elasticità della servitù e la rendita perpetua (art c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano

33 I diritti reali V. infatti Barcellona, Camardi, ed. 2002, 148:
Il diritto reale costituito da due soggetti, proprio perché “reale”, si impone al rispetto dei terzi futuri acquirenti del bene e rappresenta un vincolo alla circolazione del bene Non è nel potere delle parti di imporre vincoli a terzi (il tema della circolazione giuridica è di ordine pubblico) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di Milano


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