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IL PUBBLICO IMPIEGO IL PUBBLICO IMPIEGO.

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Presentazione sul tema: "IL PUBBLICO IMPIEGO IL PUBBLICO IMPIEGO."— Transcript della presentazione:

1 IL PUBBLICO IMPIEGO IL PUBBLICO IMPIEGO

2 RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO
Rapporto di lavoro in cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività in via continuativa e dietro retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico, assumendo particolari diritti e doveri. Rapporto giuridico intersoggettivo che legittima l’inserimento di una persona fisica al servizio di un ente pubblico (rapporto di servizio, che normalmente è volontario, con riferimento all’art. 23 Cost.). Cassazione n. 618 del 1975 chiarisce le condizioni del rapporto di pubblico impiego: - l’ente datore di lavoro è pubblico; - i compiti affidati attengono ai fini istituzionali dell’ente; - l’assunzione avviene per prestazioni continuative e durevoli; - c’è predeterminazione della retribuzione; - sussiste un atto di nomina.

3 Norme costituzionali in materia di pubblico impiego:
art. 51: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”; art. 54: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”; art. 97 riserva alla legge l’ordinamento degli uffici, compresa la determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità degli impiegati. Accesso per concorso. art. 98: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione” (e vieta agli impiegati che siano membri del Parlamento, di conseguire promozioni diverse da quelle legate all’anzianità).

4 Privatizzazione La privatizzazione del pubblico impiego è avvenuta con l’emanazione del D.lgs. n. 29 del 1993 recante “Norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione dell’ amministrazione e revisione della disciplina del pubblico impiego”. Il pubblico impiego, che aveva un regime autonomo e differenziato rispetto al lavoro privato, è stato quasi integralmente assoggettato alle disposizioni dettate per quest’ultimo dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione speciale, nonché alla contrattazione collettiva, e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario Negli anni 1994 e 1995, sono stati siglati i primi contratti collettivi, che segnano il definitivo passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del lavoro nella P.A. Testo unico relativo ai rapporti di lavoro privatizzati è il D.lgs. n. 165 del 2001 contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

5 Riforma del pubblico impiego
L’art. 1, comma 2 e 3, del D.lgs. 165/2001, determinano l’ambito di applicazione: per amministrazioni pubbliche s’intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro associazioni, le istituzioni universitarie, le Camere di Commercio e loro associazioni, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le città metropolitane. L’art. 2, comma 2, del D. lgs. 165/2001 prevede espressamente che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati dal Capo 1, Titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Il terzo comma dell’art. 2 dispone che i rapporti di lavoro e di impiego pubblico sono regolati contrattualmente: la definizione del rapporto (che prima era riservata alle determinazioni unilaterali della P.A. o alla legge), viene riservata alla contrattazione individuale e collettiva che si articola a due livelli: c.c. nazionali di comparto e contrattazione integrativa a livello di singola amministrazione. Nasce l’A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale nella P.A.)

6 ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO
L’art. 97 Cost. agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. Tale norma costituzionale è diretta a garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa. (deroga): legge n. 68/1999 disciplina collocamento obbligatorio delle persone disabili (per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere). Requisiti per l’ammissione all’impiego: cittadinanza italiana; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti politici; titolo di studio (varia a seconda del tipo di prestazione); + conoscenza di: lingua straniera e abilità informatiche. Nel rapporto di lavoro privato si fa riferimento al codice civile: “La prestazione di lavoro subordinato consiste nella messa a disposizione del proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art c.c.); l’art individua 4 categorie del lavoro subordinato: dirigenti, quadri, impiegati e operai

7 DOVERI dell’ impiegato
Il DM contiene il CODICE DI COMPORTAMENTO uniforme dell’impiegato. I doveri possono essere raggruppati in due ampie tipologie: una di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.), ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97), al carattere democratico della Repubblica (art. 1); l’altra di stampo privatistico si richiama ai doveri di diligenza e obbedienza, sanciti dagli artt e 2105 c.c. In particolare, i principi dalla parte precettiva (artt. 2-13) del suddetto DM, in sintesi sono: obblighi di imparzialità, correttezza, collaborazione, e trasparenza ; obblighi di efficienza nello svolgimento delle funzioni; obbligo di attenersi scrupolosamente agli standard di qualità del servizio; responsabilizzazione correlata ai compiti svolti, e informazione dettagliata agli uffici di controllo interno; semplificazione di ogni attività amministrativa a favore degli utenti. Passaggio dalla gerarchia alla direzione (si lavora per “obiettivi”)

8 DIRITTI dell’impiegato
I diritti PATRIMONIALI sono veri e propri diritti soggettivi perfetti che non possono essere modificati se non con atto legislativo. Il trattamento economico dell’impiegato pubblico deve essere proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e tale da assicurare all’impiegato e alla sua famiglia un’ esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). I diritti patrimoniali sono di due tipi: contemporanei al rapporto e limitati alla sua durata (stipendio), e successivi (pensione e TFR) Principale diritto patrimoniale è lo stipendio: prestazione periodica in denaro, corrisposta mensilmente come corrispettivo del servizio prestato; ha carattere retributivo e va quindi commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il trattamento economico, ex art. 45 D.lgs. 165/2001 remunera tutte le prestazioni lavorative inerenti ai doveri derivanti dal pubblico impiego (c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione). I contratti collettivi definiscono trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e collettiva, allo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute.

9 Diritti non patrimoniali:
Diritto all’ufficio – è il diritto a non essere rimosso dal proprio ufficio se non nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi. (affievolito alla luce della privatizzazione). Diritto alla funzione – consiste nel diritto all’esercizio delle funzioni inerenti alla propria qualifica. Ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 165/01 il prestatore di lavoro può essere adibito: alle mansioni per le quali è stato assunto, alle mansioni considerate equivalenti, alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore. Diritto al trasferimento (semplice interesse) Diritti sindacali: art. 28 legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) contempla una forma di tutela avente carattere cautelare e sommario a salvaguardia del libero esercizio dell’attività sindacale e del diritto di sciopero. Tale previsione consente ai sindacati di categoria di far valere, in sede giurisdizionale, l’eventuale lesione, ad opera del datore di lavoro, degli interessi collettivi dei quali esse sono portatrici. Tale tutela sindacale è stata estesa al pubblico impiego.

10 Igiene e sicurezza sul lavoro

11 LEA in ambiente di vita e di lavoro
Secondo il D.P.C.M sui LEA nella macroarea assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro rientrano le seguenti prestazioni di competenza dell’Azienda sanitaria: la profilassi delle malattie infettive e diffusive; la tutela della collettività dai rischi connessi all’inquinamento ambientale; la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita; l’igiene degli alimenti e della nutrizione; la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro; la sanità pubblica veterinaria. L’igiene del lavoro rappresenta quel ramo dell’igiene generale che si propone di difendere la persona contro le cause di malattia, di invalidità e in genere contro ogni menomazione della sua integrità fisica che dipenda da causa non violenta ricollegabile alla prestazione di una attività lavorativa. Il sistema protettivo del rapporto di lavoro comprende norme di igiene (a tutela dell’aspetto della salubrità) e norme di sicurezza (concernenti la prevenzione degli infortuni).

12 Dovere di sicurezza La legislazione prevede un dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro. Il lavoratore è il creditore fondamentale dell’obbligo della sicurezza. L’articolo 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (> norma di chiusura del sistema di sicurezza: tutte le misure realmente necessarie). Sul datore di lavoro incombe l’obbligo di assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (da ultimo D.lgs. 38/2000)> I.NA.I.L. Per tutelare l’integrità psico-fisica dei dipendenti, l’imprenditore adotta e mantiene in efficienza i presidi antinfortunistici, atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alle varie fasi dell’attività lavorative. art. 9 Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970): conferisce al lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

13 D.lgs. 81/08 (ex 626/94) Il vasto corpo normativo trova sistemazione organica nel D.lgs. n. 81 del 2008, che ha dato attuazione alle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. (legge generale di riferimento in materia di sicurezza del lavoro, ha dato effettività all’art c.c.) Introduce una disciplina specifica relativa a: servizio di prevenzione e protezione, organizzato da ogni datore di lavoro all’interno delle singole unità produttive; sevizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, per prevenire disastri e garantire cure immediate; sorveglianza sanitaria, per controllare periodicamente la salubrità degli ambienti di lavoro; consultazione e partecipazione dei lavoratori alle decisioni attinenti la sicurezza; informazione dei lavoratori da parte del datore circa i rischi; salubrità dei luoghi di lavoro; (e altro)

14 PREVENZIONE e PROGRAMMAZIONE
La PREVENZIONE nel campo della sicurezza del lavoro consiste in una serie di azioni che mirano a cautelare dagli infortuni e ad evitarli: “complesso delle disposizioni o misure prese o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. Altro principio importante è quello della programmazione: la prevenzione deve svolgersi secondo modalità predefinite che consistono nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento di sicurezza, nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, nella designazione di addetti alle procedure di sicurezza, nella elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Fasi ed adempimenti che richiedono il coinvolgimento di ulteriori soggetti: il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’obbligo di sicurezza risulta procedimentalizzato e sottoposto a gestione condivisa.

15 Fine


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