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PubblicatoGeltrude Randazzo Modificato 10 anni fa
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dott.ssa Barbara Alessandrini dott.ssa Claudia Zuliani
Nozioni di base sul sistema di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro ASS n. 3 “Alto Friuli” dott.ssa Claudia Zuliani ASS n. 4 “Medio Friuli”
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Mentre lavori hai un dovere: non farti male.
Ci sono attività più pericolose di altre e, per questo, richiedono una grandissima attenzione da parte tua per prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro. PREVENIRE È MEGLIO CHE RISCHIARE! Per questo devi avere un comportamento corretto che salva il tuo corpo e la tua vita, per non fare male a te e agli altri quando lavori, non solo per te ma anche per la tua famiglia.
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Ogni anno i lavoratori immigrati subiscono moltissimi infortuni.
Perciò è importante sapere che la legge ti aiuta a proteggere la tua salute mentre lavori. Per questo il tuo datore di lavoro ha precisi doveri e responsabilità verso di te (e anche tu verso di lui). Devi conoscerli!
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Che cosa significa sicurezza sul lavoro?
Significa prevenire e ridurre i rischi di infortunio e di malattie sul lavoro. In Italia ci sono leggi che prevedono regole e comportamenti per rendere il posto dove lavori più sicuro: ogni possibilità di eliminare un rischio deve essere facilitata e non ostacolata. Per questo sono necessarie anche la tua attenzione e la tua collaborazione oltre alla responsabilità del tuo datore di lavoro e all’aiuto dell’INAIL, dell’Azienda Sanitaria, della Direzione Provinciale del Lavoro.
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I tuoi doveri verso di te e verso gli altri:
Il tuo primo dovere è prenderti cura di te stesso: non dimenticare mai l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro. Non avere comportamenti rischiosi: questo aiuterà anche i tuoi compagni a non averne. La tua sicurezza è anche la sicurezza degli altri: tutti insieme potete creare un ambiente di lavoro più sicuro.
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Normativa
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D.Lgs n. 81 In vigore dal Modificato dal D. Lgs. 106/09 306 articoli suddivisi in 13 titoli 51 allegati
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Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli:
IL D.Lgs. 81/2008 Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli: Principi comuni (definizioni, compiti delle varie figure previste dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.) Luoghi di lavoro (requisiti dei locali, obblighi, locali sotterranei, notifica, ecc.) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (definizioni, requisiti di sicurezza, obblighi - D.P.I., obblighi, requisiti ecc. – impianti elettrici, obblighi, verifiche, ecc.) Cantieri temporanei o mobili Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (definizioni, obblighi, informazione e formazione, ecc.) Movimentazione manuale dei carichi (definizione, obblighi, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)
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7. Attrezzature munite di videoterminale
8. Agenti fisici (definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni mirate ad eliminare o ridurre i rischi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria – rumore: valori limite e valori di azione, misure di prevenzione e protezione, D.P.I., informazione, formazione, sorveglianza sanitaria - vibrazioni come per il rumore - campi elettromagnetici: come per altri rischi - radiazioni ottiche artificiali: come le altre ecc.) 9. Sostanze pericolose (definizioni, valutazione del rischio, misure di prevenzione, disposizioni in caso di incendio o di emergenza, visite mediche , formazione, informazione - agenti cancerogeni come sopra, registro degli esposti, registrazione dei tumori ecc - rischio amianto) 10. Esposizione ad agenti biologici Protezione da atmosfere esplosive Disposizioni in materia penale e di procedura penale 13. Norme transitorie e finali
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DATORE DI LAVORO R.S.P.P R.L.S. MEDICO COMPETENTE
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LAVORATORE: chi è (art. 2)
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
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LAVORATORE: chi è (art. 2)
EQUIPARATI: socio lavoratore di cooperative o società, associato in partecipazione, soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale……, volontario ecc. ESCLUSI: addetti a servizi domestici e familiari
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DATORE DI LAVORO (art. 2) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
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DIRIGENTE (art. 2) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
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PREPOSTO (art. 2) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Campi di applicazione (art. 3):
A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ PRIVATI E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO. A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI ED AUTONOMI, NONCHE’ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.
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Campi di applicazione (art. 3):
forme di lavoro previste dal D. Lgs. 276/03: 1) prestatori di lavoro 2) distacco di lavoro 3) lavoratori a progetto 4) collaboratori coordinati e continuativi
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Campi di applicazione (art. 3):
5) lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati , ai disabili
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art. 17)
1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; 2) la designazione del RSPP.
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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi • del preposto (art. 19) • dei lavoratori (art. 20) • dei progettisti (art. 22) • dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23) • degli installatori (art. 24) • del medico competente (art. 25)
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’ emergenza;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari DPI, sentito il RSPP ed il medico competente ove presente;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
l) adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico ….. nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
s) consultare il RLS nei casi previsti dal decreto (per la valutazione dei rischi; per la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda; per la designazione del responsabile ed addetti del SPP, attività prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e m.c.; per l’organizzazione della formazione);
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)
v) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti convocare la riunione periodica; bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 c.2)
fornisce al SPP ed al m.c. informazioni in merito a: 1) la natura dei rischi 2)l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive 3) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali 4) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)
sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza delle inosservanze, informare i loro superiori diretti;
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)
verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in casi di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoraotri di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19)
segnalare tempestivamente al d.d.l. o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)
1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal d.d.l.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)
2) I lavoratori devono in particolare: contribuire insieme al d.d.l., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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e) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi messi a loro disposizione o o qualsiasi altra situazione di pericolo…. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria od altrui; h)partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal d.d.l.; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. o disposti dal medico competente.
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La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D. Lgs. 81/08 (art. 28 D
La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D.Lgs. 81/08 (art. 28 D.Lgs. 81/08) La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
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Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:
Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione stessa; Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati; Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
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individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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La valutazione dei rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con l’R.S.P.P. ed il Medico Competente, previa consultazione del RLS. Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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la valutazione viene rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative per la sicurezza e salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NON È UN MERO ADEMPIMENTO CARTACEO, ma uno strumento di lavoro che, portando alla luce i rischi, consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricercando le soluzioni finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi, procedurali e comportamentali.
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LA FIGURA DEL MEDICO DI AZIENDA (CHIAMATO UFFICIALMENTE “medico competente”) E’ PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA: DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
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Chi è un medico del lavoro?
Un medico che studia le malattie che sono causate dal lavoro, per esempio la sordità da rumore, l’intossicazione da solventi, etc. Un medico che studia come si producono le “cose” (prodotti chimici, case, alimenti, eccetera) per capire se lavorando si producono anche pericoli per la salute
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Che cosa fa un medico del lavoro?
Visita i luoghi di lavoro: Identifica i pericoli per la salute presenti nel luogo di lavoro; prescrive particolari accorgimenti ambientali per evitare insorgenza/aggravamento di malattie Programma visite ed esami per i dipendenti
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Che cosa fa un medico del lavoro?
Visita le persone che lavorano e sono esposte a rischi per la salute e: identifica malattie o problemi che possono interferire con l’attività lavorativa (giudica l’IDONEITA’ ad uno specifico lavoro); prescrive particolari accorgimenti per evitare insorgenza/aggravamento di malattie
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LE VISITE DEL MEDICO DEL LAVORO:
1) In ambulatorio = SORVEGLIANZA SANITARIA 2) In fabbrica/cantiere =SOPRALLUOGO
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IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE? IL DATORE DI LAVORO nomina il medico per l’effettuazione delle visite e altri compiti. DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE? NO! Nei casi previsti dal decreto 81.
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QUANDO il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE?
IN PRESENZA DI LAVORAZIONI CHE PROVOCANO RISCHI PER LA SALUTE: Agenti fisici-> Art. 185 D.Lgs. 81/08 Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08; Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08 Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08 Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08 Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08; Agenti cancerogeni e mutageni artt D.Lgs. 81/08; Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08; %
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Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08; Agenti biologici -> Art D.Lgs. 81/08; Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm); Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni; Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.; Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro: L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006 (ALCOL); Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008 (TOSSICODIPENDENZE).
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CHE ATTIVITA’ SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE OLTRE ALLE VISITE?
SANITARIA: compilazione cartella sanitaria, predisposizione protocollo sanitario per tipo accertamenti e periodicità; consigli per primo soccorso e misure d’emergenza. CONSULENZA: collaborazione nella valutazione del rischio, esame sostanze e preparati utilizzati, schede di sicurezza, dispositivi di protezione (cuffie, scarpe, etc)
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C) FORMAZIONE/INFORMAZIONE dei lavoratori sui rischi per la salute; E SUL SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI fatti sul lavoro D) PROMOZIONE DELLA SALUTE (ad es. sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco)
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CHE ATTIVITA’ NON SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE?
NON PRESCRIVE LE MEDICINE PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI, NON FA I CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DAL LAVORO, NON VISITA I LAVORATORI CHE NON SONO ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, NON PRESCRIVE ESAMI NON COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI.
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ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41):
IL LAVORATORE NON SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA PUO’ RICHIEDERE DI ESSERE VISITATO, SARA’ IL MEDICO COMPETENTE A VALUTARE SE LA RICHIESTA E’ CONGRUENTE CON LA PRESENZA DI RISCHI LAVORATIVI.
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L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE:
VISITA MEDICA PREVENTIVA per constatare “l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”, VISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta l’anno, o con frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico competente, con motivazioni riportate nella valutazione dei rischi,
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VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: sara’ il medico competente a valutare se la richiesta e’ congruente con la presenza di rischi lavorativi e con i disturbi lamentati dal lavoratore o con le sue patologie. VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONE VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (solo nei casi previsti: rischio amianto, cancerogeno, chimico,)
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VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER PIU’ DI 60 GIORNI CONTINUATIVI (MALATTIA OD INFORTUNIO): ha lo scopo di accertare che la malattia o la lesione non abbiano modificato l’idoneità alla mansione specifica.
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VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: NOVITA’ introdotta dal D.Lgs. 106/09, visita medica che viene effettuata ad una persona che non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del decreto, cioè “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,......).
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NON ESISTONO: VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE: qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare un’attività lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, NON PUO’ MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dell’art. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori)
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NON SONO LEGITTIME: VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI GRAVIDANZA TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE VISITE EFFETTUATE QUANDO IL LAVORATORE E’ ASSENTE PER MALATTIA/INFORTUNIO
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VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41):
DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio elencate dalla normativa (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007). Questi accertamenti possono avvenire solo dopo che il medico abbia svolto un’attenta attività di informazione e verifica dell’avvenuto apprendimento da parte del lavoratore. Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede preassuntiva (con etilometro).
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OGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME CONSEGUENZA: EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’/NON IDONEITA’ (assoluta o temporanea) O IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI ALLA MANSIONE TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE SCRITTO E CONSEGNATO SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL’INTERESSATO NEL CASO DI INIDONEITA’ TEMPORANEA DEV’ESSERE PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE. AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E’ PREVISTO IL RICORSO.
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Ruolo e funzioni della Medicina del Lavoro Pubblica
Facciamo parte Servizio Sanitario pubblico, Dipartimento di Prevenzione, Struttura “Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)
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COSA FA LA Struttura “prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)? SVOLGE indagini medico-legali, sia autonomamente che su richiesta della magistratura per infortuni e malattie professionali
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SVOLGE attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro PROGRAMMA indagini ambientali (misurazioni polveri, rumore, etc) nei luoghi di lavoro PARTECIPA ad incontri informativi/formativi con i lavoratori per conto di organizzazioni istituzionali.
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Cos’è la Prevenzione? Un insieme di interventi fatti a monte, in anticipo, che possono evitare l'insorgere di una malattia o infortunio.
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Come si può fare PREVENZIONE sul lavoro?
RIDUCENDO IL RISCHIO “ALLA FONTE” (DOVE NASCE): per esempio cambiando gli agenti chimici nocivi in fabbrica, modificando una macchina pericolosa, isolando una macchina rumorosa.
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ADOTTANDO COMPORTAMENTI E ATTREZZI ADEGUATI: non bere o mangiare in fabbrica per non assumere sostanze inquinanti; usare gli indumenti (abiti) protettivi forniti dal datore di lavoro (guanti per non scottarsi, scarpe speciali, ecc.); seguire le istruzioni date dal “capo” (procedure operative).
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Come facciamo PREVENZIONE sul lavoro?
DOBBIAMO IMPEGNARCI IN PRIMA PERSONA A SEGUIRE LE REGOLE. La prevenzione funziona quando: il “boss” compra le macchine sicure e distribuisce i guanti anti-taglio, il dipendente non mette le mani dentro la macchina e usa i guanti anti-taglio.
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Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Che cos’è l’INAIL? Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro L’INAIL è l’ente pubblico che ti assicura e ti tutela se ti fai male o contrai una malattia a causa del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio assicurativo all’INAIL. Questa assicurazione è pubblica e obbligatoria: lo Stato infatti obbliga il datore di lavoro ad assicurare tutti i lavoratori che svolgono per lui un’attività lavorativa retribuita utilizzando macchinari, apparecchi e impianti pericolosi di qualunque tipo. L’INAIL, in ogni caso, garantisce la tua tutela anche se il datore di lavoro non ha pagato l’assicurazione.
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Cosa succede se ti fai male?
Può succedere che ti fai male mentre lavori, che hai cioè un infortunio sul lavoro, oppure durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e il luogo di lavoro (infortunio in itinere). Allora ci sono alcune cose che devi assolutamente fare anche se il danno è lieve: • avvisa o fai avvisare subito il datore di lavoro; • vai immediatamente al pronto soccorso o dal tuo medico di base e dichiara che ti sei fatto male mentre lavoravi raccontando esattamente cosa è successo e dove. Queste dichiarazioni sono fondamentali per avere dall’INAIL tutte le prestazioni di cui hai bisogno anche se non hai un regolare contratto di lavoro! Non è una denuncia, è una tutela.
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Cosa succede se ti fai male?
Il Pronto Soccorso o il tuo medico di base ti devono rilasciare un primo certificato medico in più copie con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di assenza dal lavoro per infortunio previsti inizialmente. Fai avere al più presto una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una copia conservala tu (le fotocopie del certificato non sono valide). Se ti ricoveri sarà l’ospedale che invierà una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una all’INAIL. Se allo scadere del certificato, non sei ancora guarito puoi rivolgerti agli ambulatori della sede INAIL più vicina alla tua abitazione o al tuo medico curante per il rilascio di un ulteriore certificato medico. Se non puoi lavorare per più di tre giorni, il tuo datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia di infortunio e il certificato medico all’INAIL entro due giorni dalla data in cui lo ha ricevuto. Controlla che lo faccia, nel tuo interesse. E se non lo ha fatto, fallo tu!
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Le prestazioni fornite dall’INAIL
Se ti fai male sul lavoro o contrai una malattia a causa di quel lavoro hai diritto ad essere tutelato dall’INAIL, in ogni caso, anche se il datore di lavoro non ha pagato l’assicurazione. Questo tipo di tutela si chiama automaticità delle prestazioni. Le prestazioni sono di due tipi: economiche e sanitarie.
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Le prestazioni fornite dall’INAIL
Sono molto importanti perché puoi avere: • una somma giornaliera di denaro se non guarisci prima di tre giorni (è una prestazione economica, chiamata indennità per inabilità temporanea assoluta): - uguale al 100% della tua paga per il giorno dell’infortunio, dal tuo datore di lavoro - del 60% per i tre giorni successivi, dal tuo datore di lavoro - del 60% dal 4° al 90° giorno, dall’INAIL - del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica, dall’INAIL Salvo migliori condizioni contrattuali; le cure mediche gratuite dal Servizio Sanitario Nazionale presso ambulatori e pronto soccorso, e dagli ambulatori dell’INAIL (prestazioni sanitarie); le cure mediche specialistiche gratuite presso i centri sanitari specializzati, protesi e cure riabilitative.
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Se il lavoratore ha un infortunio mortale.
Nel caso in cui il lavoratore abbia un incidente in cui perde la vita, la famiglia, anche se vive fuori dall’Italia, sarà assistita dall’INAIL economicamente perché è prevista, per ogni lavoratore, una rendita mensile ai superstiti ed anche un assegno per le spese dei funerali. Per avere la rendita, i familiari devono presentare tempestivamente la domanda di “rendita ai superstiti” all’INAIL. L’INAIL, che ha già ricevuto la denuncia dell’infortunio mortale da parte del datore di lavoro, eroga la prestazione economica.
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MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO
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Malattia professionale
Patologia (=MALATTIA) causata dallo svolgimento di una attività lavorativa, determinata dall’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.).
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Malattia professionale
Il rapporto di causa-effetto è diluito nel tempo. La malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione, magari quando l’attività che l’ha causata è già terminata.
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ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI
E’ affidata all’INAIL, copre la responsabilità civile -> risarcimento del danno economico. Non tutela dalla responsabilità penale, quindi quando il datore di lavoro viene condannato (lesioni personali) l’INAIL ha diritto di rivalersi su di esso per le somme erogate per risarcimento (regresso).
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L'assicurazione INAIL copre le malattie professionali dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.
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MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Le malattie professionali assicurate nell’industria e in agricoltura, sono elencate in un’apposita lista e si definiscono come “tabellate”.
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MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Una malattia che è ritenuta conseguenza dell’attività lavorativa può essere denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le malattie tabellate; in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso documentazione, il rapporto causale tra l’attività professionale e la malattia.
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Esempio: MALATTIA = ERNIA DISCALE LOMBARE
LAVORAZIONI: a) Attività svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. INDENNIZZABILITA’: 1 ANNO
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L’INAIL viene a conoscenza della malattia professionale tramite:
IL PRIMO CERTIFICATO, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.) IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO IL PRIMO CERTIFICATO IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INAIL IL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
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LA VIGILANZA (PSAL) viene a conoscenza della malattia professionale tramite:
IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto quando il medico diagnostica una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente insanabile, o che comporta la menomazione di un senso o di un organo. IL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLO
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INFORTUNIO SUL LAVORO DANNO ad una persona determinato dall’azione “violenta” (rapida, non diluita nel tempo) di un fattore esterno, improvviso e imprevisto. Le cause sono costituite da ogni «aggressione» esterna che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore (non solo trauma ma anche l’infezione virale contratta in ospedale, sforzo che provoca uno strappo muscolare, evento drammatico che provoca un trauma psichico…)
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INFORTUNIO SUL LAVORO L’infortunio deve avvenire in «occasione di lavoro», cioè fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente ci deve essere un rapporto, anche indiretto, di causa ed effetto.
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DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO ISPEZIONE LAVORO ORDINARIO: controlli per la regolarità dei rapporti di lavoro (assunzione regolare) ISPEZIONE LAVORO TECNICO: controlli in materia di sicurezza sui cantieri edili > AUTORIZZAZIONI IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO > VERIFICA LAVORO PER MINORI > TUTELA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI
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I N P S LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI: Previdenziali (vecchiaia - anzianità - ai superstiti - invalidità - inabilità ) Assistenziali (integrazione delle pensioni al trattamento minimo - assegno sociale - invalidità civili) PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: Disoccupazione - malattie - maternità - cassa integrazione - trattamento di fine rapporto - assegni familiari - per il sostentamento alla maternità - assegni per i nuclei familiari concessi dai comuni
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GARANTIRE LA TUTELA GLOBALE DEL CITTADINO LAVORATORE
Prevenzione ed Assicurazione (INAIL) Tutela Sanitaria (ASS) Previdenza ed Assistenza (INPS - INPDAP- IPSEMA) Direzione provinciale del Lavoro 14/01/2009
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