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PubblicatoSergio Belli Modificato 11 anni fa
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI PER OMESSA ADOZIONE DEL MODELLO 231 O PER LADOZIONE DI UN MODELLO INIDONEO IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITA DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 5. D.Lgs. 231/01 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) dai soggetti cd. apicali b) da persone sottoposte allaltrui direzione o vigilanza 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITA DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 6 D.Lgs. 231/01 1. Se il reato è stato commesso dai cd soggetti apicali, l'ente non risponde se prova che: a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b)Affidamento della vigilanza e dellosservanza del Modello allODV e idonea vigilanza da parte dello stesso; c)Elusione fraudolenta
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 7 D.Lgs. 231/01 1. Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti allaltrui direzione l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. Viene esclusa l'inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Lart. 2392 c.c. prevede che gli amministratori debbano adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dellincarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI La responsabilità (ex art. 2392 c.c.) sussiste anche nel caso in cui lazione dellamministratore sia stata orientata al perseguimento di un (illegittimo) interesse della persona giuridica amministrata. In questo caso, ex D.Lgs. 231/01, alla responsabilità dellamministratore, si aggiunge quella dellente amministrato e non è esclusa la possibilità, per la società, di agire nei confronti di chi male abbia gestito, compiendo atti illeciti,
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Lamministratore che non abbia adottato il Modello, ove la sua condotta negligente abbia causato la condanna della società per responsabilità amministrativa, risponde, oltre che per lillecito eventualmente commesso quale soggetto in posizione apicale, anche nei confronti della società per i danni derivanti alla stessa dalla mancata predisposizione del modello. Massima non ufficiale (Tribunale Milano Sez. VIII Civ., 13.02.2008, n. 1774)
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI La sentenza del Tribunale di Milano ha evidenziato i collegamenti sistematici tra adeguatezza organizzativa (articoli 2381 e 2403 del codice civile) della società e la mancata adozione di misure idonee a prevenire la commissione dei reati–presupposto (D.lgs. 231/2001). Nel caso di specie la mancata predisposizione del Modello Organizzativo è stato posto a fondamento di mala gestio.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Ladozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, ed il precetto normativo codicistico (artt. 2381, 2392, 2403 c.c.) sono espressione dello medesimo principio di adeguatezza dellassetto organizzativo. Appare opportuno considerare che le norme, da un punto di vista strettamente lessicale, utilizzano un linguaggio generico, lasciando dunque al giudice la valutazione delladeguatezza/idoneità del modello.
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IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio 2012 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE DIFETTOSA DEGLI ENTI E DEGLI AMMINISTRATORI LA RESPONSABILITÀ DELLENTE E DEGLI AMMINISTRATORI Tale principio si traduce: sul versante del diritto societario, nella necessità di prescrizioni impartite dallorgano gestorio in tema di adeguatezza organizzativa delle società; in ambito D.Lgs. 231/01, nelladozione di misure idonee a prevenire il compimento di reati-presupposto e tese a scongiurare linsorgenza della responsabilità da reato dell'ente. I modelli organizzativi, pertanto, nellinterpretazione più rigorosa, vengono ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed al quinto comma dell'art. 2381 c.c. ed all'art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio di adeguatezza nel governo societario.
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