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Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio

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Presentazione sul tema: "Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio"— Transcript della presentazione:

1 Le modificazioni soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio

2 Sostituzione dell’originario debitore con un nuovo debitore.
Nel diritto delle obbligazioni sono disciplinate le figure della DELEGAZIONE, dell’ESPROMISSIONE e dell’ACCOLLO.

3 DELEGAZIONE Si tratta di una OPERAZIONE TRILATERALE in quanto è necessario l’intervento e la collaborazione di tre soggetti: DEBITORE DELEGANTE CREDITORE DELEGATARIO TERZO DELEGATO che assume il ruolo di nuovo debitore

4 Delegazione di pagamento
L’iniziativa è assunta dal DEBITORE DELEGANTE che invita il TERZO DELEGATO ad effettuare il pagamento al CREDITORE DELEGATARIO Realizza l’estinzione dell’obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario.

5 Delegatio solvendi 1269. Delegazione di pagamento. - [1] Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [1272], questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. [2] Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

6 Il rapporto obbligatorio tra DEBITORE DELEGANTE e TERZO DELEGATO è il RAPPORTO DI PROVVISTA (può dunque essere delegazione di pagamento coperta oppure scoperta) Il rapporto tra DEBITORE DELEGANTE e CREDITORE DELEGATARIO è RAPPORTO DI VALUTA

7 DELEGAZIONE DI DEBITO o promittendi
Il debitore delegante non invita il terzo delegato a pagare ma ad assumere l’obbligazione e quindi a rendersi a sua volta DEBITORE del creditore delegatario. Non vi è immediata estinzione dell’obbligazione ma sostituzione del debitore originario con un nuovo debitore. Il debitore delegante può essere liberato (delegazione privativa) oppure aggiungersi al debitor originario (delegazione cumulativa)

8 1268. Delegazione cumulativa
1268. Delegazione cumulativa. - [1] Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo [1274]. [2] Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

9 Delegazione titolata ed astratta
TITOLATA: nell’invito al debitore delegato il debitore delegante fa riferimento al rapporto di provvista. ASTRATTA: non vi è alcun riferimento al rapporto di provvista ed a quello di valuta.

10 Trib. Brescia 26 novembre 2012 A seguito dell’abrogazione referendaria dei commi 2 e 3 art.26 Statuto lav., non risulta individuabile alcun obbligo legale per il datore di lavoro di versare per i lavoratori associati, le quote sindacali da trattenersi sulla retribuzione. Né l’obbligo di effettuare le trattenute e versarle al sindacato può farsi discendere dalle cessioni di credito comunicate dalla FIOM-CGIL in quanto cessionaria al datore di lavoro. La cessione della retribuzione può essere superata solo da un’operazione di prestito. Non potendosi fare riferimento alla cessione di credito, la fattispecie giuridica ricorrente potrebbe essere la delegazione di pagamento con conseguente necessità del consenso del delegato.

11 App. Firenze,28 marzo 2013 Benché la regola generale sia che la delegazione al pagamento non costituisce mezzo normale di pagamento ed è revocabile in presenza di “scientia decoctionis”, essa non è revocabile ove la delegazione non alteri la par condicio.

12 ESPROMISSIONE Contratto con cui un TERZO ESPROMITTENTE conviene con il CREDITORE ESPROMISSARIO di assumere il debito di un DEBITORE ESPROMESSO. L’iniziativa non è del debitore ma del terzo. Il debitore espromesso rimane estraneo alla convenzione di espromissione. E’ un rapporto bilaterale.

13 1272. Espromissione. - [1] Il terzo che, senza delegazione del debitore [1180], ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [1292 ss.] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

14 Cass , n Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell’assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l’esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l’espromissione cade per mancanza di causa.

15 ACCOLLO Contratto che intercorre tra terzo e debitore con il quale il terzo assume il debito: il terzo ACCOLLANTE si assume il debito del DEBITORE ACCOLLATO verso il CREDITORE ACCOLLATARIO.

16 1273. Accollo. - [1] Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411]. [2] L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1274]. [3] Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [1292]. [4] In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413].

17 1274. Insolvenza del nuovo debitore
1274. Insolvenza del nuovo debitore. - [1] Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva [1268]. [2] Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato. [3] Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [1273].

18 Cass., , n Nell’accollo cumulativo il creditore può rivolgersi all’accollato solo dopo aver chiesto l’adempimento all’accollante (senza essere, tuttavia, tenuto ad escuterlo) e a condizione che tale richiesta sia risultata infruttuosa.


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