La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

S.p.a. e riforma Lorenzo Benatti Parma. 24 ottobre 2003.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "S.p.a. e riforma Lorenzo Benatti Parma. 24 ottobre 2003."— Transcript della presentazione:

1 S.p.a. e riforma Lorenzo Benatti Parma. 24 ottobre 2003

2 Alcune novità rilevanti ä Distinzione tra le s.p.a. di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. ä Rilevanza dello statuto. ä S.p.a. unipersonale. ä Tre modelli di governance. ä Separazione del controllo contabile da quello gestionale. ä Nuova disciplina invalidità delibere assembleari. ä Deleghe agli amministratori.

3 Alcune novità rilevanti ä Disciplina delle obbligazioni. ä Introduzione degli strumenti finanziari partecipativi. ä Rivoluzione nella disciplina del recesso, ä I patrimoni ed i finanziamenti dedicati, ä Azione di responsabilità promossa dalla minoranza, ä Patti parasociali, ä Gruppi, ä Partecipazione in società di persone.

4 Alcune fra le altre novità ä Giudizio di revisione, ä Limiti alla circolazione delle azioni, ä Convocazione assemblea e ass. totalitaria, ä Disciplina transitoria,

5 Ricorso al mercato del capitale di rischio ä ä 2325-bis, 1° c.: devono intendersi società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio «le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante». ä ä sono diffusi tra il pubblico in misura rilevante gli «emittenti italiani dotati di patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento».

6 Tre categorie di S.p.a. alle società che non emettono azioni quotate in mercati regolamentati e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante (società chiuse), si applica la disciplina di base dettata dal codice civile riformato; alle società che emettono azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ma che non sono quotate in mercati regolamentati, si applicherà la specifica disciplina dettata dal codice civile per le società aperte e in assenza quella di base; alle società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, si applicherà la disciplina del TUF, in assenza quella specifica dettata dal codice civile per le società aperte e qualora manchi anchessa quella di base.

7 Lo statuto ä 2328, ult. comma: «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della so- cietà, anche se forma oggetto di atto separa- to, costituisce parte integrante dellatto co- stitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dellatto costitutivo e dello statuto prevalgono le seconde».

8 S.p.a. unipersonale ä Due significati: ä società con un solo socio, ä società che si costituisce per atto unilaterale. ä 2325 2° c.: «in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dallarticolo 2362».

9 S.p.a. unipersonale Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nel caso in cui lunipersonalità sopravvenga, entro novanta giorni. Lunico socio fondatore è responsabile per le operazioni compiute prima delliscrizione illimitatamente e solidalmente con coloro che hanno agito, con quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione (art. 2331 secondo comma).

10 S.p.a. unipersonale Lunipersonalità (nel senso di unicità del socio) comporta alcuni obblighi di informazione (2362, 1° comma). Una disciplina particolare è prevista per i contratti tra la società e lunico socio (2362, 5° c.).

11 Tre modelli di governance ä Tradizionale (è quello attuale, adottato in Italia e nei Paesi latini) ä Monistico (Gran Bretagna) ä Dualistico (Germania) In ogni caso, il controllo contabile è affidato a professionisti esterni.

12 Tre modelli di governance ä Tradizionale ä Monistico ä Dualistico E quello usato finora: lAssem-blea nomina gli Amministratori e il Collegio Sindacale Per gli Amministratori non vi sono i requisiti di indipendenza previsti negli altri due sistemi, salve le quotate Gli Amministratori hanno la gestione esclusiva della società

13 Tre modelli di governance ä Tradizionale ä Monistico ä Dualistico LAssemblea nomina il Con- siglio di Amministrazione Il CdA nomina al suo interno il Comitato di controllo sulla ge-stione Almeno 1/3 dei membri del CdA e tutti i membri del Comitato di controllo devono avere requisiti di indipendenza

14 Tre modelli di governance ä Tradizionale ä Monistico ä Dualistico LAssemblea nomina un Consiglio di sorveglianza (almeno 3 membri, che restano in carica 3 anni) Il Consiglio di sorveglianza nomina un Consiglio di Gestione (che resta in carica fino a 3 anni) Requisiti di indipendenza previsti per i membri del Consiglio di sorveglianza Il Consiglio di sorveglianza ha molti poteri

15 La scelta è irreversibile? ä La scelta del modello di amministrazione e controllo va effettuata nello statuto? ä Oppure lo statuto può prevedere tutti e tre i modelli e rimettere la scelta allassemblea ordinaria?

16 Tre modelli, tre diversi rapporti fra i soggetti Amministratori Soci Controllori

17 Il sistema tradizionale Amministratori Assemblea Collegio sindacale

18 Peculiarità In caso di cessazione, la cooptazione può avvenire finché resta in carica almeno la metà degli amministratori nominati dallassemblea In caso di cessazione, la cooptazione può avvenire finché resta in carica almeno la metà degli amministratori nominati dallassemblea La clausola simul stabunt simul cadent esce dalla penombra del parasociale (2368, 4° comma) La clausola simul stabunt simul cadent esce dalla penombra del parasociale (2368, 4° comma)

19 Altre novità La diligenza richiesta è quella imposta dalla natura dellincarico e dalle specifiche com- petenze (2392) La diligenza richiesta è quella imposta dalla natura dellincarico e dalle specifiche com- petenze (2392) Disciplina dei compiti del Presidente. Disciplina dei compiti del Presidente. Esame da parte del CdA o dellAmm. Unico dei piani strategici, industriali e finanziari Esame da parte del CdA o dellAmm. Unico dei piani strategici, industriali e finanziari Valutazione (non più solo vigilanza) dellandamento della gestione (2381, 3° comma) Valutazione (non più solo vigilanza) dellandamento della gestione (2381, 3° comma)

20 …e soprattutto Invalidità delle delibere anche per non con- formità alla legge o allo Statuto, con impu- gnativa estesa ai soci se vè lesione dei loro diritti Invalidità delle delibere anche per non con- formità alla legge o allo Statuto, con impu- gnativa estesa ai soci se vè lesione dei loro diritti Obbligo di informare dettagliatamente gli altri membri di ogni interesse, non solo antagonista, con obbligo di astensione dalloperazione se Amm. delegato Obbligo di informare dettagliatamente gli altri membri di ogni interesse, non solo antagonista, con obbligo di astensione dalloperazione se Amm. delegato Azione di responsabilità esercitabile da 1/5 dei soci (1/20 quotate) Azione di responsabilità esercitabile da 1/5 dei soci (1/20 quotate)

21 Il sistema monistico Consiglio di Ammnistrazione Comitato di Controllo Assemblea

22 Peculiarità Una parte degli amministratori (1/3 CdA, tutti i membri del CdC) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (2409-septiesdecies, 2° c.). Una parte degli amministratori (1/3 CdA, tutti i membri del CdC) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (2409-septiesdecies, 2° c.). e non può avere deleghe né compiti di gestione in controllanti o controllate. e non può avere deleghe né compiti di gestione in controllanti o controllate. Ai membri del CdA si applica sostanzial- mente la disciplina del CdA tradizionale. Ai membri del CdA si applica sostanzial- mente la disciplina del CdA tradizionale.

23 Il sistema dualistico Assemblea Consiglio di Gestione Consiglio di Sorveglianza

24 Peculiarità Il bilancio può essere approvato dal CdS Il bilancio può essere approvato dal CdS Le funzioni possono essere delegate a uno o più membri Le funzioni possono essere delegate a uno o più membri Si applicano le regole valide per il CdA tradizionale Si applicano le regole valide per il CdA tradizionale La nomina dei membri spetta solo al CdS; tuttavia, lo Statuto può consentire allAssemblea di vietarne la rieleggibilità La nomina dei membri spetta solo al CdS; tuttavia, lo Statuto può consentire allAssemblea di vietarne la rieleggibilità

25 Controllo contabile e gestionale art. 2403 ä «Il collegio sindacale vigila sullosservanza della legge e dello stauto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (primo comma). ä «Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dallarticolo 2409-bis, terzo comma» (secondo comma). ä Requisiti: «Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche» (art. 2397, 2° comma).

26 Controllo contabile (2409-bis) ä «Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istitutito presso il Ministero della giustizia» (primo comma). ä «Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.....» (secondo comma). ä «Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia» (terzo comma).

27 Il giudizio di revisione ä Tra laltro il revisore contabile «esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto» (2409-ter, primo com-ma, lett. c). ä «La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (art. 2434-bis, secondo comma).

28 E negli altri modelli di governance? ä Controllo contabile sempre affidato al revisore (art. 2409- quinquiesdecies e art. 2409-noviesdecies, secondo comma). ä Consiglio di sorveglianza esercita le funzioni di cui allart. 2403, 1° c. (art. 2409-terdecies, lett. c). ä Comitato per il controllo della gestione «vigila sulladeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente di fatti di gestione» (art. 2409-otiesdecies, lett. b).

29 Invalidità delibere assembleari ä Annullabilità. ä Nullità relativa. ä Nullità assoluta. ä Scompare linesistenza.

30 Annullabilità Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dellatto costitutivo Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dellatto costitutivo Legittimazione ad Legittimazione adimpugnare I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni - società non quotate: 5% - società quotate: 1/1000

31 Annullabilità Limpugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o allatto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto dinteressi (se vè pericolo di danno per la società) Limpugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o allatto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto dinteressi (se vè pericolo di danno per la società) Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o delliscrizione o deposito nel registro delle imprese Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o delliscrizione o deposito nel registro delle imprese Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale Sono previsti quorum (derogabili) per lannullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno Sono previsti quorum (derogabili) per lannullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno

32 Precisazioni La deliberazione può essere annullata (2377, 4° c.): La deliberazione può essere annullata (2377, 4° c.): ä Per carenza di legittimazione alla partecipazione allassemblea, solo se la partecipazione in discussione è decisiva per il quorum costitutivo ä Per invalidità di voti o loro indebito computo, solo se sono decisivi per la maggioranza ä Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono laccertamento di contenuto, effetti e validità della delibera.

33 Altre precisazioni ä art. 2377: Se la decisione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, come oggi non si ha annullamento. Viene precisato che il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento delleventuale danno. ä art. 2434-bis: La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo lapprovazione del bilancio relativo allesercizio successivo.

34 Il procedimento (art. 2378) E regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme E regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme La sospensione dellesecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazione La sospensione dellesecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazione Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivato Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivato Nel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata ludienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento Nel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata ludienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

35 La decisione sul cautelare Il Giudice designato, in ogni caso: Il Giudice designato, in ogni caso: sente amministratori e sindaci sente amministratori e sindaci provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dellesecuzione della decisione provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dellesecuzione della decisione può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando ludienza può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando ludienza Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata

36 Nullità Due tipi di nullità 1 relativa 2 assoluta

37 Nullità relativa (i)mancata convocazione assemblea (i)mancanza verbale (iii)impossibilità od illiceità delloggetto La delibera che presenta uno di tali vizi è impugnabile entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle delibrazioni da chiunque vi abbia interesse.

38 Nullità assoluta (i)modifiche delloggetto sociale che intro- ducano attività illecite od impossibili La delibera affetta da nullità assoluta è impu- gnabile senza limiti di tempo

39 Ancora a proposito di nullità 2379-ter: Limpugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione. 2379-ter: Limpugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione. 2434-bis: La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo lapprovazione del bilancio relativo allesercizio successivo. 2434-bis: La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo lapprovazione del bilancio relativo allesercizio successivo.

40 Sanatoria della nullità art. 2379-bis Chi, anche successivamente, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellassemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione Chi, anche successivamente, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dellassemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione Linvalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dellassemblea successiva Linvalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dellassemblea successiva Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede

41 Strumenti finanziari partecipativi ä art. 2346, sesto comma: «Resta salva la possibilità che la società, a seguito dellapporto da parte dei soci o di terzi di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniale o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nellassem- blea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione».

42 Recesso ä Cause di recesso inderogabili (2437, 1° c.): i soci che non hanno concorso alle delibarazioni: ä modifica significativa oggetto sociale, ä trasformazione società, ä trasferimento sede allestero, ä revoca stato liquidazione, ä eliminazione cause recesso statutarie, ä modifica criteri valutazione azioni in caso di recesso, ä modifiche statuto concernenti diritti di voto o partecipazione. ä In questi casi è nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso lesercizio del recesso (5°c.).

43 Recesso ä Cause di recesso derogabili (2437, 2° c.) ä i soci che non hanno concorso alle deliberazioni: ä proroga del termine, ä introduzione rimozione vincoli alla circolazione delle azioni. ä Società a tempo indeterminato e azioni non quotate (2437, 3° c.) ä recesso con preavviso di 180 gg. ä Cause di recesso statutarie (2437, 4° c.) ä solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

44 Recesso ä Altre cause: ä Conferimenti, ä Società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ä Collegato a clausole di mero gradimento, ä Introduzione o soppressione di clausola compromissoria, ä Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione (2437-quinquies).

45 Esercizio recesso (2437-bis) ä raccomandata entro 15 giorni dalliscrizione del fatto nel registro delle imprese o dalla conoscenza dello stesso, ä la società può revocare entro 90 gg. la decisione, in tal caso il recesso non può più avere luogo

46 Valore di liquidazione (2437-ter) ä valore determinato dagli amministratori, sentito collegio sindacale e revisore (o soc. revisione) «tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché delleventuale valore di mercato delle azioni» (1° comma). ä se società quotata: media quotazione ultimi sei mesi (2° comma).

47 Liquidazione azioni (2437-quater) 1. offerta in opzione agli azionisti ed ai titolari di obbligazioni convertibili. 2. collocamento presso terzi. 3. rimborso mediante acquisto da parte della società usando utili o riserve disponibili. 4 riduzione del capitale o scioglimento della società.

48 Limiti circolazione azioni ä Azioni nominative/mancata emissione titoli: ä possibile limitare trasferimento ä possibile vietare trasferimento per un massimo di cinque anni. ä Possibili: ä clausola di mero gradimento ä altre clausole che sottopongono a particolari condizioni il tra- sferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento ä ma esse sono inefficaci «se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357» (2355- bis).

49 Patrimoni e finanziamenti dedicati ä ä 2447-bis 1° c.: «La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi».

50 Patrimoni dedicati ä ä 2447-quinquies 1°c.: Decorsi due mesi dalliscrizione nel registro delle imprese, «i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti».

51 Finanziamenti dedicati ä ä 2447-decies. 1° c.: Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare «può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso».

52 Azione responsabilità minoranza ä Art. 2393- bis: ä Legittimati: ä 1/5 del capitale sociale salvo diversa misura stabilita dallo statuto (max 1/3). ä Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 5% o minor misura prevista dallo statuto.

53 Patti parasociali ä Sindacati di voto, ä Sindacati di blocco, ä Sindacati di controllo. ä Durata massima 5 anni, ä In quelli senza durata è possibile il recesso con preavviso di 6 mesi.

54 Obbligazioni-competenza 2410: «Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli ammini- stratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436».

55 Obbligazioni-diritti 2411: Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

56 Obbligazioni-limiti ä 2412: ä 2412: La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma comples- sivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio appro- vato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

57 Gruppi di società ä ä 2497 1° c.: Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

58 Partecipazione in soc. di persone ä Si trattava di un tema caldo prima della riforma. ä Secondo la giurisprudenza non era ammessa la partecipazione di società di capitali in società di persone. ä Ma la riforma delle società di capitali ha cambiato tutto.

59 Art. 2361, 2° comma ä «Lassunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illi- mitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dallassemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno spe- cifica informazione nella nota integrativa».

60 Art. 111-duodecies disp.att.trans. «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui allart. 2361, comma secondo, del codice civile, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dallarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti».

61 Convocazione assemblea ä Rimane avviso pubblicato su G.U. ä «Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea» (art. 2366, 3° c.).

62 Assemblea totalitaria ä ä «In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappre- sentato l'intero capitale sociale e partecipa all'as- semblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato» (2366, 4° c.). ä ä «Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti» (5° c.).

63 Disciplina transitoria ä Società costituite dal 1° gennaio 2004: ä statuto secondo nuove norme. ä Società esistenti: ä devono aduguare lo statuto entro il 30 settembre 2004 ä «Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti» ä Con la stessa maggioranza si possono delegare gli amministratori ai sensi dellart. 2365.

64 Delega agli amministratori ä Oltre alla possibilità di delegare gli amministratori per laumento di capitale o lemissione di obbligazioni convertibili, «lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436» (2365, 2° comma).

65 S.p.a. e riforma dott. Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it


Scaricare ppt "S.p.a. e riforma Lorenzo Benatti Parma. 24 ottobre 2003."

Presentazioni simili


Annunci Google