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La disciplina della concorrenza e della pubblicità

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Presentazione sul tema: "La disciplina della concorrenza e della pubblicità"— Transcript della presentazione:

1 La disciplina della concorrenza e della pubblicità
Lorenzo Benatti Parma, ottobre 2008

2 La concorrenza La concorrenza perfetta è un’utopia.
La libertà di concorrenza è un valore guida, fondamentale dell’economia moderna. Art. 41, 1° comma cost.: «l’iniziativa economica privata è libera». Art. 41, 2° comma cost.: «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

3 La concorrenza nella legislazione
Legislazione antimonopolistica (antitrust), che mira alla tutela della concorrenza e del mercato. Le limitazioni della concorrenza: limitazioni legali della concorrenza e monopoli legali, divieti di concorrenza, limitazioni convenzionali della concorrenza. La repressione della concorrenza sleale.

4 LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA

5 Limiti legali Autorizzazioni o concessioni.
Controllo pubblico sull’esercizio di determinate attività. Controllo pubblico sui prezzi (quasi scomparso). Monopoli legali. Divieti legali di concorrenza. Devono essere autorizzate: le imprese bancarie, assicurative, minerarie, emittenti radiotelevisive. Quasi sparite le autorizzazione al commercio ingrosso e minuto. Il controllo pubblico si esercita sull’attività bancaria Anche i monopoli legali stanno scomparendo. E’ rimasto quello delle lotterie. C’era quello dell’energia elettrica e dei servizi telefonici. Quello dei tabacchi, ecc.

6 Monopolio Legale (art. 2597 e 1679): di fatto: obbligo di contrarre,
obbligo di rispettare la parità di trattamento; di fatto: inapplicabile disciplina monopolista legale, si applica però disciplina antitrust (contro abusi di posizione dominante). Al monopolista legale non si applica la disciplina antitrust.

7 Divieti legali di concorrenza
collegati a rapporti contrattuali, durano in relazione al rapporto contrattuale, sono convenzionalmente derogabili. fattispecie: prestatore di lavoro (2105 c.c.), soci con responsabilità illimitata di società di persone (2301 c.c.), amministratori di soc. di capitali, alienante azienda (2557), agente (1743). Il divieto di concorrenza previsto per l’amministratore di s.p.a. non è ripreso per quello di s.r.l. e per il socio di s.r.l.

8 Limitazioni convenzionali (2596)
«Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni» (primo comma). «Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio» (2° c.). Provato per iscritto. Non può precludere ogni attività. Durata massima: 5 anni. Non deve esservi violazione della legge antitrust (clausole che possano concretare intese anticoncorrenziali sono nulle). Si pognono problemi per: - patti autonomi: - restrizioni unilaterali ricadono sicuramente nell’ambito di applicazione dell’art. 2596, - cartelli (restrizioni reciproche) di contingentamento, di zona o di prezzo ricadono probabilmente nell’ambito di applicazione dell’art. 2596, - consorzi secondo Campobasso non ricadono in questo ambito, ma in base all’art possono avere durata libera (decennale). - patti accessori (clausola di contratto avente altro oggetto): orizzontali (tra concorrenti) o verticali (esclusive di vendita/acquisto). In alcuni casi sono previste norme speciali: esclusiva (unilaterale o reciproca) nella somministrazione (durata come contratto), preferenza nella somministrazione (durata massima 5 anni); patto di non concorrenza del lavoratore (massimo tre anni salvo dirigenti 5 anni). L’art si applica ai patti innominati (esclusiva o preferenza) quando la clausola non è funzionale al contratto. Caso collaborazione. Secondo alcuni l’art si applicherebbe solo ai patti orizzontali e non a quelli verticali. Contrario Campobasso.

9 ANTITRUST 9

10 Disciplina antitrust La disciplina mira a combattere e reprimere i comportamenti anticoncorrenziali. Negli Usa fu introdotta nel 1890, in Europa dopo la seconda guerra mondiale, in Italia nel 1990. art trattato CEE + regolamento contentrazioni 10

11 Disciplina antitrust Due livelli nella disciplina generale:
nazionale (legge 10 ottobre 1990, n. 287), comunitario (art. 81 e 82 trattato CE e reg. CE 139/2004). Discipline speciali: settore radiotelevisivo, editoria, aziende di credito. art trattato CEE + regolamento contentrazioni 11

12 Autorità di vigilanza Livello comunitario: Commissione UE,
Livello nazionale: Autorità garante della concorrenza e del mercato ( Settori speciali: specifiche autorità. 12

13 Competenza Antitrust La legge italiana si applica solo quando non si applica la disciplina comunitaria, ossia quando le pratiche anticoncorrenziali hanno rilievo esclusivamente locale e non incidono a livello comunitario. Mercato rilevante 13

14 Autorità garante AGCM è un organo collegiale Poteri:
dispone di poteri di indagine ed ispettivi, adotta provvedimenti antimonopolistici, irroga sanzioni amministrative Contro provvedimenti AGMC è competente il TAR del Lazio, contro quelli della commissione CE è competente il tribunale di primo grado CE. L’autorità è composta da un presidente e quattro membri nominati dai presidenti delle camere per 7 anni. Non sono rinnovabili. L’autorità ha sede a Roma. Gode di autonomia decisionale e organizzativa (autorità indipenndente) e dispone di proprio personale 14

15 Autorità giudiziaria ordianria
E’ possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere: dichiarazioni di nullità, risarcimento danni. Occorre rivolgersi direttamente alla Corte d’Appello. L’autorità è composta da un presidente e quattro membri nominati dai presidenti delle camere per 7 anni. Non sono rinnovabili. L’autorità ha sede a Roma. Gode di autonomia decisionale e organizzativa (autorità indipenndente) e dispone di proprio personale 15

16 Fattispecie rilevanti
Le fattispecie rilevanti sono le stesse sia per la disciplina comunitaria che per quella nazionale: intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante, concentrazioni. 16

17 Mercato rilevante Si deve tener conto di:
settore merceologico (intercambiabilità o sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore) zona geografica. 17

18 Concetto di impresa Nell’applicazione dell’antitrust non si considera il concetto tradizionale di impresa, ma un concetto vasto (economico). Per esempio un gruppo societario è trattato come un’unica impresa. Talora sono state considerate come imprese anche i professionisti. 18

19 Intese restrittive della concorrenza
Sono comportamenti concordati tra imprese, anche attraverso organi comuni, volti a limitare la libertà d’azione sul mercato. Sono vietate quelle che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza». Accordi,deliberazioni di associazioni di imprese e consorzi, pratiche concordate. La legge indica 5 fattispecie, ma solo a titolo indicativo: 1) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 2) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progreso teconoliùogico; 3) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; 4) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 5) subordianre la conclusione di contratti all’accettazione de parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 19

20 Intese restrittive della concorrenza
Rientrano tre le intese anche le cd. pratiche concordate. In tal caso il comportamento uniforme deve accompagnarsi ad altri fattori che attestino una scelta consapevole. Accordi,deliberazioni di assocaizioni di imprese e consorzi, pratiche concordate. La legge indica 5 fattispecie, ma solo a titolo indicativo: 1) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 2) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progreso teconoliùogico; 3) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; 4) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 5) subordianre la conclusione di contratti all’accettazione de parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 20

21 Tipologie di intese restrittive della concorrenza
Intese sui prezzi. Intese che limitano la produzione, gli sbocchi o l’accesso al mercato. Intese di ripartizione dei mercati. Intese che ledono la parità di trattamento tra i contraenti. Intese che impongono conclusione di contratti con prestazioni supplementari. Accordi,deliberazioni di assocaizioni di imprese e consorzi, pratiche concordate. La legge indica 5 fattispecie, ma solo a titolo indicativo: 1) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 2) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progreso teconoliùogico; 3) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; 4) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 5) subordianre la conclusione di contratti all’accettazione de parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 21

22 Deroghe E’ prevista la possibilità di autorizzazioni in deroga.
Devono sussistere motivazioni: miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato, esigenza di assicurare concorrenzialità internazionale, miglioramento qualitativo della produzione o della distribuzione, progresso teconologico. Accordi,deliberazioni di assocaizioni di imprese e consorzi, pratiche concordate. La legge indica 5 fattispecie, ma solo a titolo indicativo: 1) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 2) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progreso teconoliùogico; 3) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; 4) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 5) subordianre la conclusione di contratti all’accettazione de parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 22

23 Interventi autorità Rimuovere effetti anticoncorrenziali.
Emettere sanzioni pecuniarie. Disporre, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività fino a trenta giorni. Per far dichiarare nullità od ottenere risarcimento occorre ricorrere alla corte d’appello. Accordi,deliberazioni di assocaizioni di imprese e consorzi, pratiche concordate. La legge indica 5 fattispecie, ma solo a titolo indicativo: 1) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 2) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progreso teconoliùogico; 3) ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento; 4) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 5) subordianre la conclusione di contratti all’accettazione de parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 23

24 Abuso di posizione dominante
Non è vietato acquisire una posizione dominante sul mercato, ma lo sfruttamento abusivo di tale posizione. Secondo la corte di giustizia CEE, si ha posizione dominante quando un’impresa dispone di “una posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori”. Nel valutare la posizione dominante si deve tener conto del mercato specifico del prodotto. La posizione dominante e l’abuso possono essere sia singoli che collettivi. I comportamenti abusivi sono gli stessi visti per le imprese: - imposizione di prezzi o condizioni di acqusito o vendita eccessivamente gravosi, - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o accessi al mercato, ecc., - applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, imporre prestazioni supplementari. 24

25 Sanzioni L’autorità accerta l’abuso,
ne ordina la cessazione, prendendo le misure necessarie, irroga sanzioni pecuniarie (come intese), in caso di reiterazione può disporre la chiusura per 30 giorni. L’autorità sarà quella comunitaria o quella nazionale a seconda dei casi. La sanzione della chiusura è prevista solo dalla disciplina nazionale 25

26 Concentrazioni Concentrazione giuridica: due o più imprese si fondono.
Concentrazione economica: due o più imprese sono sottoposte ad un’unica influenza determinante facendone un’unica entità economica. Due o più imprese danno luogo ad impresa societaria comune. In ogni caso si ha una riduzione delle imprese indipendenti operanti sul mercato. 26

27 Concentrazioni Sono vietate quando provocano gravi alterazioni del regime concorrenziale. Devono essere preventivamente comunicate all’autorità competente. Se lo ritiene l’autorità apre un’istruttoria, che deve chiudersi entro 45 giorni. Al termine se vi sono le ragioni può vietare l’operazione o autorizzarla imponendo l’adozione di misure atte a mantenere la concorrenza. In presenza di rilevanti interessi generali può essere autorizzata una concentrazione altrimenti vietata Sono stabilite soglie di fatturato sia a livello nazionale che comunitario che vengono periodicamente aggiornate. 27

28 Sanzioni concentrazioni
Se la concentrazione è stata effettuata senza chiedere l’autorizzazione, l’autorità prescrive misure per ripristinare le condizioni di concorrenza. Per le imprese che non rispettano le indicazioni dell’Autorità, questa irroga sanzioni commisurate al fatturato delle imprese coinvolte. Non si ha in generale la nullità della concentrazione, ma i terzi possono chiedere il risarcimento dei danni. La sanzione può arrivare fino al 10% del fatturato 28

29 Concorrenza sleale Art c.c.

30 La libertà di concorrenza
Vi è ampia libertà per gli imprenditori nella competizione ed il danno derivante dalla concorrenza non è risarcibile. E’ però interesse generale che la competizione sia corretta e leale. Per il legislatore la concorrenza deve svolgersi secondo i “principi di correttezza pro-fessionale”. Quando questa è violata si parla di “concorrenza sleale”.

31 Interessi tutelati Interessi degli imprenditori ad una competizione leale. Interessi dei consumatori a che non ne vengano falsati gli elementi di valutazione e giudizio. Si discute se questi interessi siano tutelati diretta-mente o indirettamente. I consumatori possono ora ricorrere alla disciplina repressiva delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive dettata dal cod. cons. E’ necessario che l’atto leda i concorrenti, anche se non lede di consumatori, come nel caso delle vendite sottocosto. Solo gli imprenditori concorrenti sono legittimati a reagire agli atti di concorrenza sleale.

32 Gli atti di concorrenza sleale
Sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa, anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, ma basta un danno potenziale.

33 Confronto con illecito civile
Concorrenza sleale è svincolata dal ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, è svincolata dalla presenza di un danno patrimoniale attuale, è attuata attraverso sanzioni tipiche: inibitoria, rimozione degli effetti ed eventualmente, il risarcimento del danno Illecito civile richiede la presenza dell’ele-mento soggettivo del dolo o della colpa, richiede la presenza di un danno patrimoniale attuale, comporta il risarcimento del danno.

34 Presupposti qualità di imprenditore rapporto di concorrenza
Chi è leso nella propria attività di impresa da altro soggetto, che non è impren-ditore o non è suo concorrente, potrà reagire avvalendosi della disciplina generale dell’illecito civile, se ne ricorrono i presupposti.

35 Qualità di imprenditore
Sicuramente di chi la subisce: art «… ogni … mezzo... idoneo a danneggiare l’altrui azienda». Dubbi per chi la attua: art «...compie atti di concorrenza sleale chiunque …». Ma solo un imprenditore è concorrente di un altro imprenditore. Altrimenti si verificherebbe un privilegio per l’imprenditore a discapito degli altri soggetti.

36 Rapporto di concorrenza
Si deve tenere conto anche della prevedibile espansione territoriale e del prevedibile sviluppo merceologico in prodotti complementari o affini dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di concorrenza sleale. Si verifica fra operatori che operano a livelli economici diversi: produttore-rivenditore; grossista-dettagliante. Nella concorrenza verticale basta, secondo la giurisprudenza, «che il risultato ultimo di entrambe le attività incida sulla stessa categoria di consumatori».

37 Atti di concorrenza sleale
Atti tipici: atti di confusione, atti di denigrazione, appropriazione di pregi altrui. Categoria generale «ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» Negli atti tipici si presume l’esistenza sia scorrettezza professionale che l’idoneità a danneggiare i concorrenti. Non vi è bisogno di provarlo.

38 Atti di confusione (2598 n. 1) Compie atti di concorrenza sleale chi:
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente.

39 Atti di confusione Riproduzione segni distintivi, Imitazione servile,
Altri atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente con qualsiasi altro mezzo attuati.

40 Riproduzione segni distintivi
potrà riguardare segni distintivi tipici come la ditta, l’insegna, il marchio e il nome a dominio aziendale ed in tal caso la disciplina sulla concorrenza sleale integrerà quella a tutela dei segni distintivi; potrà però riguardare anche altri segni (slogan pubblicitario) ed in tal caso si potrà ricorrere solo alla disciplina della concorrenza sleale; non può riguardare un elemento che il pubblico consideri strutturale del prodotto (forma, colore, ecc.), denominazioni generiche o indicazioni descrittive del prodotto; devono essere segni distintivi nuovi (anche rispetto a prodotti affini); deve trattarsi di segni distintivi legittimamente usati; non è necessario che si siano verificati atti di confusione, ma che il comportamento sia idoneo a produrre confusione;

41 Imitazione servile Riproduzione di forme esteriori dei prodotti, di elementi formali non essenziali ma caratterizzanti. Imitazione di mezzi pubblicitari, listini cataloghi, locali di vendita, ecc. L’imitazione deve riguardare parti appariscenti ed esterne.

42 Altri atti idonei a creare confusione
Difficile individuare fattispecie rientranti in questa categoria (che non rientrino in una di quelle precedenti): Imitazione moduli tipografici, Imitazione colore furgoni, Imitazione cataloghi o depliants.

43 Atti di denigrazione (2598, n.2)
Compie atti di concorrenza sleale chi: diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito. La comunicazione deve avvenire ad un numero vasto di soggetti? La notizia può essere qualsiasi notizia che possa recare danno concorrenziale. La falsità delle notizie non è indispensabile per determinare il discredito.

44 Atti di denigrazione (2598, n.2)
Denunzie al pubblico. Comparazione e pubblicità comparativa. Magnificazione (pubblicità iperbolica). Diffida. Diffusione notizie su procedimenti o provvedimenti giudiziari.

45 Denunzie Sono atti di concorrenza sleale le denunzie ad una pluralità di soggetti (denunzie al pubblico). E’ dubbio se lo siano anche quelle effettuate individualmente. Ci si chiede se i fatti denunziati debbano essere falsi? Possono essere anche veri se elaborati e presentati in modo tendenzioso.

46 Comparazione Si era giunti ad ammetterla quando veritiera e proposta in modo obiettivo. Ora è prevista una disciplina della pubblicità comparativa nel cod. cons. (rinvio). I criteri dettati da cod. cons. valgono come criteri anche per concorrenza sleale.

47 Pubblicità comparativa
E’ lecita se: non è ingannevole, confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni, confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi, non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi) non causa discredito o denigrazione, per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione, non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi, Comma 2: «il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c) si intende soddisfatto quando i dati adotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione». Comma 3: «qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi».

48 Magnificazione E’ illecita quando si tratta di implicita denigrazione del concorrente.

49 Diffida Un imprenditore invita il destinatario a non fare qualcosa dato che il farlo costituirebbe violazione di un diritto solitamente di privativa, del diffidante. Essa costituisce atto di concorrenza sleale quando trasmesso ad una pluralità di soggetti e non solo al diffidato e abbia contenuto non vero.

50 Diffusione notizie su procedimenti
La diffusione di notizie su procedimenti o provvedimenti giudiziari potrà considerarsi denigrazione in relazione all’esito del procedimento. La pubblicazione di una sentenza non è imposta del giudice, ma attuata volontariamente da una parte è atto di concorrenza se attuata in modo fuorviante per i destinatari.

51 Appropriazione di pregi altrui (2598 n. 2)
Compie atti di concorrenza sleale chi: si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa del concorrente. Pregio: «qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei prodotti che tale sia considerata dal mercato, e perciò diventi motivo di preferenza del mercato stesso nei confronti appunto dell’impresa o dei prodotti cui inerisce». Appropriazione: «allegazione, in una comunicazione rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano i “pregi” propri dell’impresa o dei prodotti di un concorrente»

52 Appropriazione di pregi altrui (2598 n. 2)
Appropriazione di pregi non posseduti (si sovrappone al mendacio). “Agganciamento” consistente nel proporsi al pubblico equiparandosi in qualche modo ad un concorrente noto o ai suoi prodotti: Pubblicità di riferimento. Pubblicità parassitaria.

53 Altri atti di concorrenza sleale (2598, n. 3)
Compie atti di concorrenza sleale chi: si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Due elementi caratterizzanti: contrarietà principi di correttezza professionale, idoneità a danneggiare l’altrui azienda.

54 Comportamenti contrari alla correttezza professionale
Atti che provocano un’alterazione del mercato: Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno specifico concorrente ma atta a trarre in inganno il pubblico). Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti (damping). Violazione di norme di diritto pubblico. Atti volti contro un concorrente determinato Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali. Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed arbitrario di fornire prodotti a determinati rivenditori. Storno di dipendenti. Sottrazione di segreti aziendali. Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni. Concorrenza da parte di ex dipendente. Si discute se il damping sia sempre pratica di concorrenza sleale o solo quando sia preordinato all’eliminazione dei concorrenti.

55 Le sanzioni Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa):
accertamento dell’illecito concorrenziale, inibizione dalla continuazione per il futuro, disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti del comportamento sleale. Risarcimento (in presenza di danno e dolo o colpa): la colpa si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3° comma, c.c.). Pubblicazione della sentenza.

56 Legittimazione L’imprenditore o gli imprenditori lesi,
le associazioni professionali degli imprenditori “quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale” (art c.c.) I consumatori e le loro associazioni? No devono ricorrere alla disciplina sulla repressione delle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive contenuta nel cod. cons.

57 Competenza e rito Materie che interferiscono anche indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezioni specializzate. Materie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezione ordinarie di Tribunali e Corti d’Appello. In tutti i casi si applica la procedura dettata dal c.p.c. (rito ordinario) e non quella prevista dal D. Lgs. 5/2003 (sentenza Corte Costituzionale 18 aprile-17 maggio 2007, n. 170).

58 Procedimento cautelare
presupposti (come sempre): il pericolo nel ritardo della tutela di merito (periculum in mora), l’esistenza (sommariamente verificata) del diritto dell’attore (fumus boni iuris). Competente ad emanare i provvedimenti cautelari è lo stesso giudice cui spetta il giudizio di merito.

59 PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

60 Pubblicità ingannevole e comparativa
Disciplina introdotta con D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74: attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, poi confluita in Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) Oggi : D. Lgs. 145 del 2 agosto 2007.

61 Pubblicità ingannevole
Qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induce in errore o può indurre in errore le persone alle quali è rivolta e che «possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero …. ledere un concorrente» (art. 2, 1° c., lett. b), D. Lgs. 145/2007). Art. 3: «Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo gli usi, la qualità, la descrizione, l’origine geografica o commercialse, o i risultati che si possono ottenre con il loro uso, o i risultati e el caratteristiche fondamentarli di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle consizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti».

62 Principi ispiratori I principi cui si ispira la legge sono enunciati nel secondo comma dell’art. 1, 2° comma: «la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta». Pubblicità ingannevole: quella che possa pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ovvero che per questo motivo sia idonea a ledere un concorrente (art. 2, 1° c., lett. B, D. Lgs. 145/2007). Art. 4: «La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo stampa deve esere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. In termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralemtne tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui saino riportate integralmente le precisazioni medesime. E’ vientata ogni forma di pubblicità subliminale».

63 Pubblicità veritiera Art. 3: la valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità deve essere effettuata considerandone tutti gli elementi «con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti».

64 Pubblicità palese Art. 5, 1° c.: «la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione». E’ vietata la pubblicità subliminale.

65 Pubblicità corretta «I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta» (art. 5, 2° c., D. Lgs. 145/2007).

66 Pubblicità corretta Particolari norme sono previste per:
i prodotti pericolosi per i consumatori; è considerata ingannevole la pubblicità che ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (art. 6); pubblicità che può raggiungere bambini e adolescenti (art. 7); «è considerata ingannevole la pubblicità, che possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani»; Art. 5: «è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti sucettibili di porre in periocolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatorie a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza». Art. 6: «è considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescneti, possa, anche indirettaemnte, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani».

67 Pubblicità comparativa
Si intende pubblicità comparativa «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente» (art. 2, 1° c., D. Lgs. 145/2007). Comma 2: «il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c) si intende soddisfatto quando i dati adotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione». Comma 3: «qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi».

68 Pubblicità comparativa (art. 4, 1° c.)
E’ lecita se: non è ingannevole, confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni, confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi, non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi) Comma 2: «il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c) si intende soddisfatto quando i dati adotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione». Comma 3: «qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi».

69 Pubblicità comparativa
E’ lecita se: non causa discredito o denigrazione di marchi, segni distintivi, beni servizi o attività del concorrente, per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione, non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi, non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

70 Offerte speciali Inoltre: «qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi» (art. 4, 3° c.).

71 Tutela Il controllo è affidata all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (antitrust), che può chiedere informazioni e documenti. Può richiedere prova sull’esattezza materiale dei dati contenuti nella pubblicità. L’autorità può inibire gli atti di pubblicità ingannevole o comparativa o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. E’ prevista una sanzione amministrativa (da a Euro). Può inoltre disporre la pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione di rettifica. E’ possibile, in caso d’urgenza, una sospensione provvisoria della pubblicità. I ricorsi contro le decisioni dell’Autorità sono competenza del giudice amministrativo.

72 Pubbl. diffusa attraverso media
Occorre il parere dall’Autorità di garanzia nulle comunicazioni, che provvede con decisione motivata. L’autorità può vietare la pubblicità e anche disporre la pubblicazione della decisione e/o di una dichiarazione di rettifica. La sanzione minima è elevata a €.

73 Organi di autodisciplina
L’art. 9 D. Lgs. 145/2007 prevede che nel caso si ricorra «davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva» e se il «ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni».

74 Codice di autodisciplina pubblicitaria
ha lo scopo di assicurare che la pubblicità «venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore»; è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari che lo abbiano accettato direttamente o tramite associazione, ovvero nella sottoscrizione di un contratto di pubblicità. prevede: un “giurì di autodisciplina”; un “comitato di controllo”.

75 Giurì di autodisciplina
E’ l’organo incaricato cui può rivolgersi chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie contrarie al codice di Autodisciplina, nei confronti di chi, avendo accettato il Codice abbia diffuso pubblicità ritenute non conformi a esso. Qualora la decisione stabilisca che la pubblicità esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa. Nei casi di maggior gravità il giurì può disporre - quale sanzione accessoria - che sia data notizia al pubblico della decisione per estratto.

76 Legittimazione L’iniziativa nei confronti di forme pubblicitarie ritenute con conformi alle norme del codice di autodisciplina può essere assunta d’ufficio dallo stesso comitato, oppure promossa, liberamente e gratuitamente, da singoli cittadini-consumatori, così come da associazioni rappresentative di interessi collettivi. Qualora il comitato ravvisi profili di contrasto con il codice, può assumere le segeuenti decisioni: nel caso di lievi inadempienze invita l’inserzionista a modificare la pubblicità; qualora la violazione sia manifesta può inoltrare alle parti un provvedimento monitorio, succintamente motivato, che ingiunge di desistere dall’ulteriore diffusione della pubblicità; l’ingiunzione diviene esecutiva in caso di mancanza di motivata opposizione entro il termine perentorio di 10 giorni; in caso di ooposizione nei termini l’ingiunzione può essere ritirata oppure sottoposta al Giurì perché si pronunci in merito; nei casi più complessi e importanti segue il procediemnto ordinario, con l’inoltro, da parte del Comitato, di istanza motivata al Giurì perché si pronunci sul caso.

77 Comitato di controllo E’ l’organo autodisciplinare garante degli interessi dei cittadini-consumatori e della pubblicità in generale, quale strumento di progresso economico e sociale. Il comitato, se ravvisa profili di contrasto con il codice, può: per inadempienze lievi, invitare l’inserzionista a modificare la pubblicità, per violazioni manifeste, inoltrare alle parti un provvedimento succintamente motivato col quale si ingiunge a desistere. Se non vi è opposizione entro 10 giorni, il provvedimento diviene esecutivo. Se vi è opposizione, la decisione è rimessa al giurì, per i casi più complessi e importanti il comitato avvia il procedimento davanti al giurì, inoltrando un’istanza motivata. Qualora il comitato ravvisi profili di contrasto con il codice, può assumere le segeuenti decisioni: nel caso di lievi inadempienze invita l’inserzionista a modificare la pubblicità; qualora la violazione sia manifesta può inoltrare alle parti un provvedimento monitorio, succintamente motivato, che ingiunge di desistere dall’ulteriore diffusione della pubblicità; l’ingiunzione diviene esecutiva in caso di mancanza di motivata opposizione entro il termine perentorio di 10 giorni; in caso di ooposizione nei termini l’ingiunzione può essere ritirata oppure sottoposta al Giurì perché si pronunci in merito; nei casi più complessi e importanti segue il procediemnto ordinario, con l’inoltro, da parte del Comitato, di istanza motivata al Giurì perché si pronunci sul caso.

78 La disciplina della concorrenza e della pubblicità
dott. Lorenzo Benatti


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