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REDDITI D’IMPRESA
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La normativa sul reddito d’impresa è scomponibile in due gruppi di norme:
A) quelle che identificano la fonte di reddito in questione; B) quelle volte a disciplinarne il calcolo. Rispetto alle altre categorie reddituarie le disposizioni che disciplinano le regole di determinazione del reddito d’impresa sono particolarmente numerose: ciò è espressione della analiticità con cui è disciplinata l’attività di misurazione del reddito.
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In particolare per l’art
In particolare per l’art. 55 TUIR sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. L’art. 55 chiarisce subito che con tale espressione si intende l’esercizio per forma abituale ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti.
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IL legislatore ha poi previsto un criterio (quasi) generalizzato alle disposizioni stabilite per i soggetti Ires (art. 56).
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Sotto il profilo soggettivo (art
Sotto il profilo soggettivo (art. 73, TUIR) la disciplina dell’Ires individua 4 categorie di soggetti: omogenee le prime due , sostanzialmente diverse la terza e la quarta. Il primo insieme contiene le società di capitali, le società società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Il secondo gruppo contiene gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Nel terzo gruppo sono ricompresi gli enti non commerciali (compresi i trusts) residenti Nel quarto gli enti (compresi i trusts) con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato
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I criteri per l’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale sono individuati dai co. 4 e 5 dell’art. 73 (atto costitutivo e statuto, co. 4, o in mancanza attività effettivamente esercitata, co. 5). La distinzione tra attività principale (oggetto) e accessoria non ha natura quantitativa ma qualitativa. Ciò significa che non è principale l’attività più rilevante sotto il profilo quantitativo, ma quella inerente al raggiungimento degli scopi primari che hanno determinato la costituzione dell’ente.
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La determinazione del reddito d’impresa: dichiarazione dei redditi e bilancio d’esercizio
L’art. 83 stabilisce che il reddito d’impresa è determinato <<apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento e diminuzione conseguenti dall’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente decreto>>.
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Il legislatore instaura un rapporto di dipendenza parziale.
L’utile, o la perdita, emergente dal CE funge da mera base di partenza per il calcolo del reddito d’impresa Il fondamento logico di questa rinuncia è da identificarsi nella circostanza che, avendo il legislatore assegnato al bilancio d’esercizio il compito di rappresentare <<con evidenza e verità>> (art. 2217, co. 2, c.c.) ovvero <<in modo veritiero e corretto>> (art c.c.) tanto la situazione patrimoniale quanto quella economica e finanziaria, il risultato economico che scaturisce da questo documento costituisce il dato che più fedelmente dovrebbe rispecchiare l’incremento di ricchezza determinato dall’esercizio dell’attività d’impresa
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Schematizzando la determinazione del reddito d’impresa ordinario passa attraverso le seguenti fasi:
A) quantificazione dell’utile o della perdita sulla base delle regole dettate dal codice civile; B) assumere i singoli fatti di gestione nonché le valutazioni di fine esercizio al fine di verificare quali fatti e quali valutazioni trovano nella norma tributaria una specifica regolamentazione; C) verificare se vi sia o meno coincidenza tra le valutazioni civilistiche e quelle tributarie e, quindi, provvedere a rettificare in sede di dichiarazione dei redditi il risultato di esercizio apportando tante variazioni in aumento quanti sono i componenti di reddito per i quali l’applicazione delle norme tributarie si traduce nella emersione di un maggior reddito; e tante variazioni in diminuzione quanti sono i componenti di reddito per i quali l’applicazione della norma tributaria si risolve nell’accertamento di un minor reddito
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Danno origine a variazioni in aumento, ad es
Danno origine a variazioni in aumento, ad es.,quelle norme tributarie che obbligano ad escludere dai componenti negativi di reddito costi e oneri imputati a CE secondo le norme civilistiche che sono in tutto in parte deducibili fiscalmente (es. spese di manutenzione eccedenti il limite di deducibilità, spese di rappresentanza, spese che danno origine a ricavi esenti,ecc.). Danno origine a variazioni in diminuzione quelle norme tributarie che consentono di includere tra i componenti negativi oneri e costi non imputati al conto economico secondo le norme civilistiche, oppure quelle norme che obbligano o consentono di escludere dai componenti positivi di reddito proventi imputati al conto economico (es. proventi immobiliari, plusvalenze rateizzabili, ecc.)
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Criteri di determinazione:
- competenza; - correlazione costi – ricavi; - obiettiva certezza; - previa imputazione
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