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COMPONENTI POSITIVE REDDITO D’IMPRESA
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RICAVI (ART. 85) L’art. 85 contiene una dettagliata elencazione di ciò che deve venire considerato ricavo. Più in generale è chiaro che il concetto di ricavo è connesso alla cessione di beni che sono oggetto dell’attività di impresa, nonché le materie prime e sussidiarie. L’inserimento di un bene o di un servizio nel componente reddituario in esame non dipende solo dalle sue caratteristiche oggettive, ma dal suo rapporto con la specifica attività produttiva dell’impresa (es. la vendita di un immobile da parte di un’impresa immobiliare costituisce ricavo, mentre per un’impresa industriale sarà plusvalenza)
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Costituiscono inoltre ricavi tutti i contributi di natura privatistica (art. 85, lett. g) e pubblicistica concessi in conto esercizio (lett. h) e relativi alla copertura di squilibri gestionali (e non per l’effettuazione di nuovi investimenti)
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Ricavi senza contropartita di natura patrimoniale:
- destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa; - autoconsumo. Il connotato comune è la volontaria sottrazione dei beni alla sfera dell’impresa e la loro devoluzione a finalità estranee. In questo modo si realizza la fuoriuscita dei beni dal ciclo “fiscale” dell’attività d’impresa
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PLUSVALENZE (art. 86) L’elencazione delle situazioni che concorrono a generare plusvalenze patrimoniali mette in evidenza che l’elemento costitutivo che distingue la fattispecie in esame sui ricavi è rappresentata dalla categoria dei beni interessata, individuati in via residuale rispetto ai ricavi (“beni diversi da quelli indicati nel co. 1 dell’art. 85”).
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Il co. 2 specifica i criteri di determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere a) e b) come differenza tra corrispettivo della cessione e costo non ammortizzato (differenza tra costo di acquisto e ammortamenti = costo fiscalmente riconosciuto) Es. Costo acquisto Meno ammort (500) Costo fisc. Ric Corrisp. Vendita Plusv
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Permuta (art. 86, co. 2) Se il corrispettivo della cessione di un bene è costituito da un altro bene ammortizzabile e questo viene iscritto in bilancio allo stesso valore al quale era iscritto il bene ceduto, si considera plusvalenza solo l’eventuale conguaglio in denaro pattuito a favore del cedente. In sostanza il legislatore permette di traslare sul nuovo bene il valore fiscalmente riconosciuto del vecchio bene e di differire il cosi il momento impositivo della plusvalenza nel periodo di imposta in cui si ha il realizzo effettivo. La surrogazione del nuovo bene nel valore del vecchio, se comporta una erosione della base imponibile nel periodo d’imposta in cui si perfeziona la permuta, dall’altro comporta una sua espansione nei periodi successivi per via della compressione tanto degli ammortamenti deducibili che del valore di base per il calcolo della plusvalenza al momento della cessione del nuovo bene (Ciò, ovviamente, a condizione che non si abbia conguaglio in denaro)
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Rateazione (c. 4) Se i beni ceduti sono stati posseduti per un periodo inferiore a tre anni (periodo ridotto ad un solo anno per le società sportive professionistiche) il contribuente può scegliere se far concorrere la plusvalenza per intero nel periodo d’imposta di conseguimento, ovvero in cinque periodi di imposta a partire da quello di formazione (attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento e diminuzione)
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PLUSVALENZE ESENTI (ART. 87)
L’art. 87 rappresenta una delle novità più importanti introdotte con l’Ires. Si prevede, nel suo primo comma, che le plusvalenze realizzate relativamente a ad azioni e quote di partecipazione in società ed enti, escluse le società semplici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% a partire dal 2008 (84% nel 2007)
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L’istituto mira a evitare che nel nostro ordinamento si abbia una imposizione più gravosa rispetto ad altri Stati (es. Olanda e Lussemburgo) in cui già esistevano disposizioni tesa a non colpire le plusvalenze da partecipazione e i dividendi. L’applicazione della pex è condizionato da una serie di eventi: A) Possesso ininterrotto delle azioni o quote dal primo giorno del dodicesimo (prima era diciottesimo) mese precedente la cessione considerando cedute per prime quelle acquistate più di recente; B) iscrizione delle azioni o quote tra le partecipazioni; C) residenza della partecipata in un territorio di “white list” ex art. 168 – bis TUIR; D) esercizio da parte della partecipata di una impresa commerciale ex art. 55 TUIR
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La disciplina prevede l’inapplicabilità della pex alle società immobiliari di solo godimento (attraverso l’introduzione di una presunzione assoluta di dubbia legittimità costituzionale). Infine, il co. 5, prevede che per le società la cui attività esclusiva consiste nella assunzione di partecipazioni, il terzo e quarto requisito deve sussistere nei confronti delle società partecipate dalle holding (finalità antielusiva)
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SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88)
Alla nozione di sopravvenienza attiva la normativa tributaria riconduce due diverse tipologie di situazioni: A) sopravvenienze attive in senso proprio; B) sopravvenienze attive per assimilazione.
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A) Le prime derivano da eventi che modificano (provocando un incremento del valore del patrimonio) gli effetti reddituali di operazioni contabilizzate e quindi imputate al reddito in precedenti periodi d’imposta. B) Le seconde derivano da incrementi di ricchezza a carattere straordinario che però non si riconnettono a fatti che hanno influenzato il reddito d’impresa in precedenti esercizi
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In questa categoria rientrano le indennità per risarcimenti, anche in forma assicurativa, diversi da quelli che concorrono a formare ricavi e plusvalenze (es. risarcimenti per concorrenza sleale); i proventi in denaro o in natura a titolo di contributo o liberalità ad esclusione di quelli che costituiscono ricavi. In quest’ultimo caso l’imputazione di questi proventi segue il criterio di cassa e non quello di competenza
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I CONTRIBUTI IN SOSTANZA SI DIVIDONO:
A) In base a contratto (ricavi ex art. 85, lett. g); B) esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (ricavi ex art. 85, lett. h); C) Contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili (disciplina contabile); E) Altri contributi (sopravvenienze attive ex art. 88, co.3, lett. b)
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A seguito della L. 449/97, i contributi in conto impianti non sono più considerati sopravvenienze attive, ma sono una fattispecie autonoma e separata rispetto agli altri contributi rappresentanti sopravvenienze. Essi concorrono alla determinazione del reddito sulla base dell’ammortamento dei beni cui si riferiscono recependo i criteri civilistici di imputazione a C.E.
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In pratica i criteri utilizzabili sono due:
A) imputazione tra gli “altri ricavi e proventi” e in questo caso il contributo deve essere riscontato per tutta la durata dell’ammortamento; oppure B)portati in riduzione del costo dei beni cui si riferiscono, e in questo caso l’ammortamento deve essere calcolato al netto dei contributi
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Es. Alfa acquista un impianto del costo 100 e riceve un contributo in conto impianto per 20 (Coeff. Amm. 10%). A) Imputazione tra gli altri ricavi: Banca a Contributi c/imp. 20 Amm. Imp a F.do amm. Imp. 10 Contr. c/imp a Risc. Att B) Riduzione diretta del costo Amm. Imp a F.do amm. Imp
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Contributi misti tesi a sostenere sia acquisizione di beni strumentali che spese di altra natura (progettazione, consulenze, analisi di mercato, ecc.) In questo caso si ha una quota di contributo in c/impianti, e una quota di contributo che se non è portata a diretto incremento del costo del bene, ma viene capitalizzata come onere pluriennale acquista la natura di contributo in conto capitale
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Es. Ammontare investimento: 1.000 di cui: A) 800 per impianti (80%);
B) 200 per oneri pluriennali (20%). Contributo ricevuto: 400. Contributo in conto impianti 400 x 80% = 320 Contributo in conto capitale: 400 x 20% = 80
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