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GUIDA OPERATIVA PER I PATRONATI - SEZIONE III - OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO 4. OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE.

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Presentazione sul tema: "GUIDA OPERATIVA PER I PATRONATI - SEZIONE III - OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO 4. OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE."— Transcript della presentazione:

1 GUIDA OPERATIVA PER I PATRONATI - SEZIONE III - OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO 4. OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO L’attuale assetto normativo non prevede per i fondi pensione la titolarità espressa ed indiscussa del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro dei propri aderenti nel caso di omissioni contributive. I fondi quindi non sarebbero automaticamente legittimati a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento in giudizio del diritto di credito ovvero nelle procedure concorsuali eventualmente insorte, salvo diversa indicazione del giudice fallimentare. Ciò non significa che Byblos sia rimasto finora inattivo verso i datori di lavoro che non adempiono ai propri obblighi contributivi verso i lavoratori, agendo in realtà sotto molteplici fronti: VERSO LE AZIENDE 1.GESTIONE ANOMALIE SUL SITO: nella pagina riservata alle aziende è evidenziata l’esistenza di anomalie, la tipologia delle stesse e le modalità per sanarle; 2.PREVISIONI STATUTARIE: nello statuto è previsto l’obbligo del datore di lavoro di reintegrare la posizione individuale in caso di ritardato versamento (c.d ristoro posizione); 3.PROCEDURA SOLLECITI: in caso di anomalie nel versamento dei contributi ovvero nelle comunicazioni richieste alle aziende è attiva una procedura di sollecito con livello di severity progressivo e con cadenza prefissata. VERSO GLI ADERENTI a)Gli aderenti sono informati attraverso la comunicazione periodica delle omissioni contributive del datore di lavoro e comunque dell’esistenza di anomalie; b)Il fondo fornisce ai singoli lavoratori, ovvero ai sindacati e patronati che assistono gli iscritti, tutte le informazioni disponibili, necessarie a ricostruire la posizione previdenziale non versata

2 OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO GESTIONE DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI Per quanto riguarda le procedure concorsuali e fallimentari delle aziende aderenti, da un punto di vista operativo, il fondo Byblos, a partire dalla seconda metà dell’anno 2009, procede nel modo seguente. Ricevuta una comunicazione formale degli organi della procedura in merito alla dichiarazione di concordato/fallimento di una azienda : Risponde al curatore/liquidatore evidenziando la propria non legittimazione a rappresentare i lavoratori in giudizio, illustrando la situazione contributiva dell’azienda nel complesso e per singolo lavoratore e spiegando le modalità di invio distinte/versamenti da parte delle aziende per poter ricostruire i versamenti omessi. In tale occasione fa riferimento anche al fondo di garanzia INPS fornendo alla procedura i riferimenti normativi di principale interesse. Comunica a ciascun lavoratore dell’azienda coinvolta qual è la situazione omissiva che lo riguarda (sempre sulla base dei dati disponibili) e gli fornisce i contatti della procedura per poter chiedere il riconoscimento del proprio credito. Rende nota al lavoratore la possibilità di chiedere l’intervento del fondo di garanzia Inps, avvertendolo però sulle conseguenze della richiesta di riscatto. L’attività informativa e di contatto operata dal fondo ha permesso finora di ottenere il riconoscimento dei diritti dei nostri aderenti con versamento di alcune procedure fallimentari.

3 OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO In numerosi altri casi, accertata l’incapienza del fallimento, sono pervenute la richieste di compilazione della modulistica necessaria all’intervento del fondo di garanzia presso l’INPS e poi le successive comunicazioni da parte dell’Inps. Ricordiamo che il fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all’art. 5 del DLgs. 80/92, come disciplinato dalla circolare INPS n. 23 del 22/2/2008 opera in presenza dei seguenti presupposti: Iscrizione del lavoratore al fondo pensione al momento della presentazione della domanda di intervento (da qui l’importanza di bloccare gli eventuali riscatti già richiesti ma non ancora perfezionati); Cessazione del rapporto di lavoro; Insolvenza del datore di lavoro accertata mediante l’apertura di una procedura concorsuale (ovvero nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi e insufficienza dell’esecuzione forzata); Accertamento del credito per cui si richiede l’intervento del fondo (ammissione al passivo di detto credito). Il modulo che il fondo pensione rilascia ai propri aderenti (v. Modulo PPC/FOND COD. SR 98) dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal direttore responsabile a ciò espressamente delegato per delibera consigliare. Successivamente l’INPS accertato il diritto dei lavoratori, prima di versare il credito omesso al fondo, invierà a BYBLOS un secondo documento (c.d. dichiarazione di surroga) attestante gli importi riconosciuti e i relativi periodi di competenza, che il fondo dovrà nuovamente restituire appositamente sottoscritto. Infine il fondo INPS avvertirà dell’avvenuto pagamento, indicando la data di valuta del medesimo. A quel punto gli aderenti potranno presentare la richiesta di riscatto del fondo.

4 OMISSIONI CONTRIBUTIVE E FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO 1.Il lavoratore che riceve la comunicazione periodica con indicazione di anomalie contatta il fondo direttamente o tramite i patronati telefonando al Fondo (tel. 06.2291310 negli orari previsti dal call center per gli iscritti – 06.22793494 il numero dedicato ai patronati) o scrivendo a contribuzione@fondobyblos.it. In tal modo si potrà verificare se si tratta di problemi formali (errata compilazione distinte da parte della azienda – facilmente risolvibili) o sostanziali (effettivo mancato versamento) dei contributi. In questo caso il Fondo fornirà la documentazione contabile a propria disposizione per gli eventuali interventi del sindacato. 2.Il lavoratore che riceve la comunicazione DEL FALLIMENTO dell’azienda contatta il fondo direttamente o per il tramite del patronato telefonando ai numeri sopra indicati o scrivendo a contribuzione@fondobyblos.it. 3.Occorrerà infatti acquisire la documentazione necessaria a far ammettere al passivo del fallimento anche il credito verso la previdenza complementare. Poiché i tempi per il deposito dell’ammissione sono spesso stringenti OCCORRE che il fondo venga informato al più presto dell’apertura della procedura. Cosa deve fare un lavoratore in caso di omissioni/ fallimento dell’azienda? IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEL FONDO IMPORTANZA DELL’ACCESSO PERIODICO ALLA PROPRIA PAGINA INFORMATICA E DELL’AGGIORNAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO COESIONE PER EVITARE CHE NON SIANO ATTIVATI GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE

5 Procedura recupero contributi non versati Le aziende aderenti al Fondo Byblos sono tenute al pagamento trimestrale dei contributi a favore dei lavoratori (semestrale per il TFR) ed all’invio delle distinte che permettano la corretta imputazione dei predetti versamenti sulla posizione di ciascun lavoratore. L’invio delle distinte deve avvenire entro il 12 del mese di chiusura previsto dal Fondo (gennaio, aprile, luglio, ottobre), mentre l’invio del bonifico entro il 16 dello stesso mese. Nel processo di riconciliazione si possono determinare le seguenti anomalie: Esiste la distinta di contribuzione/manca il bonifico Esiste il bonifico/ manca la distinta di contribuzione Esiste il bonifico/manca la posizione a libro soci Esiste una squadratura tra distinta e bonifico Manca la distinta /manca il bonifico Per tutte queste anomalie si attiva un pannello di controllo nella parte privata del sito web accessibile alle aziende, che evidenzia sia la natura dell’anomalia che le modalità per sanare la posizione. Contestualmente si attiva la procedura di sollecito che si articola in diversi livelli di severity (telefonate, e-mail, lettere) fino alla lettera formale del Fondo all’azienda alla scadenza del terzo mese successivo all’accertamento dell’anomalia. In sede di invio di comunicazione periodica le anomalie di mancato versamento di contributi vengono comunicate all’aderente, con la precisazione delle singole mensilità scoperte. Nel 2013, detta prima fase di sollecito alle aziende, effettuata tramite mail e lettere inviate dal Fondo ha portato alla regolarizzazione della posizione contributiva di numerose aziende con il recupero di euro. 54.343,78 a titolo di interessi sul tardivo versamento dei contributi e di euro 54.508,03 a titolo di contributi per ristoro posizione Sempre nel corso del 2013, a seguito dei continui solleciti dei lavoratori aderenti per un intervento diretto alla loro tutela verso le omissioni contributive dei datori di lavoro e dell’aumento dei casi di ritardo nei versamenti delle somme dovute, il Fondo ha integrato la procedura di sollecito delle aziende sopra descritte con una nuova fase di recupero coattivo. Tale procedura -concordata anche negli aspetti di principio con i legali e debitamente anticipata alle aziende aderenti attraverso l’invio di una circolare (19/12/2012) pubblicata sul sito- ha preso avvio nel mese di giugno 2013.

6 La procedura di recupero coattivo dei contributi non versati Le aziende con anomalie per mancato bonifico, ma per cui è stata inviata la distinta di contribuzione, dopo essere state sottoposte ai consueti solleciti a cadenza mensile via mail e per lettera, ricevono una diffida a regolarizzare la loro posizione da parte del Collegio legale del Fondo. Tali diffide sono pubblicate sul sito web del Fondo sia nella pagina riservata dell’azienda che in quella di ciascun lavoratore (alla voce utility e moduli) coinvolto e vi rimangono fino alla regolarizzazione delle posizioni. L’invio delle diffide dal 2014 avviene con cadenza semestrale (Dicembre-Giugno). Nella lettera di diffida si specifica che le aziende potranno proporre un piano di rientro che verrà accettato dal Fondo esclusivamente se l’invio delle distinte dei mesi successivi e i rispettivi versamenti saranno regolati. In caso di mancata attivazione del piano di rientro, si aprirà la fase del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. Cpc. In assenza di opposizione a decreto ingiuntivo, verrà notificato un precetto con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento, superata la soglia minima di 5.000 euro. In questa fase l’Ufficio legale del Fondo, nell’ottica di gestire il più possibile in loco la procedura di recupero, prende contatti con i legali del sindacato per le fasi di vendita. Il Fondo ha rilevato purtroppo che alcune aziende che hanno presentato i piani di rientro approvati da RSU sono in ritardo con i versamenti o non li hanno mai attivati. In questi casi il Fondo decorsi tre mesi provvede ad informare le sigle sindacali che hanno sottoscritto gli accordi di rateizzazione per un loro concreto intervento di sollecito dei datori di lavoro e, se entro 30 giorni non viene ripristinata la regolarità dei versamenti, fa ripartire la procedura esecutiva, con aggravio di costi delle aziende morose. Nell’ultima parte del 2013 il Fondo ha inoltre attivato la procedura di sollecito e diffida, non solo verso le aziende di cui non è pervenuto il bonifico dei contributi ma di cui disponiamo le distinte di contribuzione, ma anche verso le aziende con rilevanti squadrature (versamento di importi inferiori a quelli contenuti riportati nelle distinte contributive) che- nonostante i solleciti non abbiano sanato la loro posizione. Il 1° invio diffide per squadrature è partito nel dicembre 2013 e ha coinvolto 11 aziende: Una azienda è stata dichiarata fallita per un totale di euro 2.800,00 circa. Una azienda ha comunicato di essere stata ammessa a concordato preventivo per un totale di euro 6.800 circa Il 2° invio diffide per squadrature partirà nel mese di giugno. Vorremmo a questo punto evidenziare che in queste attività di sollecito e di tentativo di recupero coattivo delle omissioni contributive il Fondo Byblos fa da “apripista” per gli altri fondi negoziali: si tratta delle prime azioni di questo tipo che speriamo producano sia un effettivo afflusso di versamenti da parte della aziende sia un effetto di incentivo verso le nuove adesioni alla previdenza complementare.

7 APPUNTI su omissioni e fallimenti


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