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I profili di diritto internazionale e comunitario
La protezione del patrimonio culturale in ambito internazionale e comunitario.
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Le origini della tutela internazionale
Caratteri di fondo La tutela dei beni nel diritto internazionale consuetudinario e pattizio di guerra Consuetudini > violenza bellica liberamente esercitabile > Spoliazioni Il trattato di Pace di Parigi (10 febbraio 1947) > reintegrazione patrimoni Convenzione dell’Aja di diritto bellico (1899) > leggi e costumi della guerra terrestre (obbligo di salvaguardare e non danneggiare) La nascita di una disciplina internazionale appositamente dedicata alla tutela dei beni culturali nelle vicende belliche La Convenzione dell’Aja per la protezione dei b.c. In caso di conflitto armato (15 maggio 1954) no sottrazione – no danneggiamenti
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L’evoluzione della tutela internazionale
Nascita della cooperazione internazionale per la protezione dei beni culturali (UNESCO) Conferenza gen. UNESCO (Parigi, 14 novembre 1970): adozione della prima convenzione UNESCO Misure per impedire la illecita importazione/esportazione e trasferimento dei beni culturali
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La “Convenzione sulla protezione del patrimonio
culturale e naturale mondiale” (Parigi, 23 novembre 1972) > legge Caratteri di fondo I beni culturali come “patrimonio mondiale” sostegno internazionale ai paesi “valore universale mondiale” eccezionale Nuove definizioni: Patrimonio culturale (“monumenti, complessi, siti”) Patrimonio naturale (“monumenti naturali”) > formazioni fisiche, biologiche, geologiche, fisiografiche, habitat, zone naturali delimit. Modello organizzativo “Comitato del patrimonio mondiale” (15 stati eletti) “Fondo del patrimonio mondiale” (Assistenza per beni inclusi negli elenchi, su domanda) “Elenco del patrimonio mondiale” (in pericolo)
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Convenzione UNIDROIT, 24 giugno 1995 Legge 7 giugno 1999, n. 213
Ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (complesso di norme di diritto privato che gli Stati contraenti si impegnano a introdurre nei loro ordinamenti a scopo di armonizzazione) Tratti salienti: 1) irrilevanza della registrazione o classificazione ufficiale del bene; 2) disciplina che riguarda direttamente i privati interessati; 3) si distinguono nettamente i due fenomeni della “restituzione di beni rubati” e del “ritorno di beni illecitamente esportati” (qui semplice integrazione delle discipline nazionali sul controllo delle esportazioni) 4) sulla restituzione dei beni rubati: - si concilia interesse proprietario sottratto con quello dell’acquirente in buona fede (favore al primo) - Acquisto in buona fede: diritto a indennizzo - Efficacia ex nunc prescrizioni (3 anni, relativa; 50 anni, assoluta)
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La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
Firmata a Londra nel 1969 e rivista a La Valletta nel 1992 Protezione del patrimonio archeologico, “elemento essenziale per la conoscenza della storia delle civiltà”. Gli devono delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e creare delle riserve per conservare le testimonianze delle culture antiche; devono altresì vietare e reprimere gli scavi illeciti
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La tutela del patrimonio culturale in
ambito comunitario Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992 L’azione della Comunità deve incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e se necessario integrare l’azione di questi ultimi. I beni culturali non devono essere equiparati alle altre merci > deroga al principio di libera circolazione delle merci Art. III – 280 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (2004) Commi 1 e 3 > “L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune”; “L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa”. Comma 4 >“L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare promuovere la diversità delle culture”
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