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RESCISSIONE/RISOLUZIONE
La nullità e l’annullabilità sono SANZIONI per l’invalidità del contratto contrario a norme imperative; La RESCISSIONE e la RISOLUZIONE del contratto sono RIMEDI nel caso che il contratto, valido in tutti gli elementi, presenti anomalie dovute a circostanze esterne.
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RESCISSIONE Rimedio per anomalie che si verificano nel momento della conclusione del contratto.
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RESCISSIONE Due casi: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo; la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno.
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CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO
Se una parte accetta delle obbligazioni ingiuste per la necessità di salvare se o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona, può chiedere la rescissione del contratto. La controparte deve essere a conoscenza dello stato di pericolo.
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PRESUPPOSTI Il contratto deve essere stipulato a condizioni inique: una prestazione deve quindi avere un valore di gran lunga superiore rispetto all’altra La situazione di pericolo deve essere attuale: deve cioè ricorrere nel momento in cui il contratto è stato concluso. Il pericolo deve consistere nel pericolo di un danno grave alla persona del contraente o di un terzo.
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CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO
Se una parte accetta una prestazione sproporzionata rispetto a quella dell’altra parte per lo stato di bisogno in cui trova e del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
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PRESUPPOSTI SPROPORZIONE: il valore di una delle prestazioni deve eccedere di oltre la metà il valore dell’altra STATO DI BISOGNO in cui versa la parte danneggiata può essere inteso come difficoltà economiche di notevole importanza Lo squilibrio deve persistere fino al momento in cui viene domandata la rescissione E’ necessario che il contraente che ne ha tratto vantaggio abbia approfittato della particolare condizione di debolezza dell’altra parte.
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L’azione di rescissione
L’azione di rescissione si prescrive nel breve termine di un anno dalla stipulazione del contratto. La sentenza del giudice ha effetto retroattivo tra le parti: le prestazioni già eseguite dovranno quindi essere restituite Sono salvi i diritti dei terzi, anche se erano in mala fede. il contratto rescindibile non può essere convalidato
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