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PubblicatoLetizia Oliva Modificato 11 anni fa
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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
…… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “ di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…… alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..
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CONTROLLO SOCI NON AMMINISTRATORI
„GRIGLIA“ SOCI NON AMMINISTRATORI COSTITUZIONE CONFERIMENTI diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO in qualsiasi momento BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO pattuizione SCIOGLIMENTO ridurre i poteri di informazione altri strumenti di controllo gestorio diritto al rendiconto annuale diritto di consultare i documenti relativi all‘amministrazione
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RENDICONTO (RIMANDO) BILANCIO principi di redazione ex disciplina spa
„GRIGLIA“ RENDICONTO COSTITUZIONE CONFERIMENTI principi di redazione ex disciplina spa REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE (RIMANDO) CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO
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MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO
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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
…… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “ di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…… alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..
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modifica del contratto
„GRIGLIA“ modifica del contratto COSTITUZIONE consenso di tutti i soci, CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO anche trasferimento della partecipazione BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO salvo diversa disposizione del contratto forma maggioranza libera opponibilità ai terzi iscrizione R.I.
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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
…… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “ di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…… alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. …..
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recesso recesso SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO esclusione morte
„GRIGLIA“ SCIOGLIMENTO LIMITATAMENTE A UN SOCIO COSTITUZIONE esclusione CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE morte REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE recesso CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci efficace dopo tre mesi efficace subito per giusta causa ragioni direttamente collegate con il rapporto societario altre cause previste nell‘atto costitutivo
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esclusione fallimento del socio di diritto
quando il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota facoltativa se obblighi in quanto amministratore: revoca per giusta causa, non necessariamente esclus. inadempimento obblighi ex lege o ex contratto sociale -- interdizione -- inabilitazione -- condanna a pena comportante interdizione anche temporanea dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi es., perimento bene conferito in godimento
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procedimento di esclusione
maggioranza per teste decisione motivata e comunicata al socio escluso 30 gg. opposizione Tribunale solo due soci Tribunale
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morte eredi hanno diritto alla liquidazione della quota
entro sei mesi dalla morte eredi hanno diritto alla liquidazione della quota scioglimento dell‘intera società salvo diversa disposizione dell‘atto costitutivo subingresso degli eredi (con il loro consenso) salvo diversa volontà dei soci
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liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi
in denaro in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento anche utili o perdite da operazioni in corso anche avviamento entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI RAGIONE SOCIALE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE inserito nome dell‘accomandante risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali deve indicare il rapporto sociale se manca: ragione sociale irregolare
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REGIME DELLA PARTECIPAZIONE
RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE soci accomandatari REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE ILLIMITATA CONTROLLO SOLIDALE BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO soci accomandanti SCIOGLIMENTO LIMITATA AL CONFERIMENTO tranne immistione nella amministrazione inserimento nome nella ragione sociale
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TRASFERIMENTO delle quote sociali
quota accomandanti liberamente trasmissibile a causa di morte NO necessità del consenso dei soci superstiti trasferimento tra vivi effetto verso la società se consenso dei soci (acco- mandatari e accomandanti) che rappresentano la maggioranza del capitale quota accomandatari trasferimento a causa di morte regole snc trasferimento tra vivi
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REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE
„GRIGLIA“ CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE solo i soci accomandatari nomina/revoca degli amministratori tramite contratto sociale per atto separato tutti i soci accomandatari approvazione tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto
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SE vengono a mancare gli accomandatari accomandante
possibile la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione estraneo massimo sei mesi se oltre sei mesi respons. illimitata per obbligazioni sociali
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non possono amministrare responsabilità illimitata e solidale
soci accomandanti sanzione non possono amministrare responsabilità illimitata e solidale possono trattare e concludere singoli affari in nome della società in virtù di procura speciale possono prestare la loro opera manuale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori se l‘atto costitutivo lo consente facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (anche categorie di operazioni) NON ingerenza nell‘amm. facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza
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CONTROLLO SOCI ACCOMANDANTI sull‘operato degli amministratori
„GRIGLIA“ SOCI ACCOMANDANTI COSTITUZIONE sull‘operato degli amministratori CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE diritto alla comunicazione annuale del bilancio CONTROLLO BILANCIO possono controllarne l‘esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO
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ulteriore causa di scioglimento
„GRIGLIA“ REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO CONFERIMENTI COSTITUZIONE REGIME DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO CONTROLLO ulteriore causa di scioglimento quando permangono solo soci di una medesima categoria e non ne avviene la ricostituzione entro sei mesi SE società continua trasformazione in snc irregolare
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SE ancora creditori insoddisfatti liquidazione e cancellazione
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari SE ancora creditori insoddisfatti liquidazione e cancellazione nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa crediti fatti valere nei confronti degli accomandatanti ma limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti
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Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
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società per azioni TIPI di società società semplice
società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DI PERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea
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DIRITTO SOCIETARIO ???? ECONOMIA
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PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004
Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia degli investitori.
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La presenza di un efficace
sistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel suo complesso, contribuisce ad assicurare un adeguato livello di fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse in modo più efficiente, stimolando così la crescita
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Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio.
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Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.
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suoi azionisti e le altri parti interessate
Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i suoi azionisti e le altri parti interessate
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Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli
azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate, possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.
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I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie. I lavoratori dipendenti e le altre categorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società, mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario.
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SOCI AMMINISTRATORI CREDITORI
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Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori.
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PROSPETTIVA COMUNITARIA ALLO STUDIO DEL DIRITTO SOCIETARIO
libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche) armonizzazione dei diritti societari nazionali strumenti organizzativi sovranazionali Società Europea, SE „statuto“ per la piccola/ media impresa?
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risparmio anonimo gestito in modo efficace da „professionisti“
SOCIETÀ sodalizio risparmio anonimo gestito in modo efficace da „professionisti“ PROPRIETÀ (azionisti) CONTROLLO (management)
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SOCI PROBLEMA DI „AGENCY“ NECESSITÀ DI FLESSIBILITÀ AMMINISTRATORI
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ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO ?
SOCI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO ? AMMINISTRATORI CREDITORI
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SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO
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PROBLEMA DI OPPORTUNISMO
MAGGIORANZA minoranza diritti di controllo PROBLEMA DI OPPORTUNISMO („hold up“)
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SELEZIONE Mercato mobiliare
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Sentenze della Corte di Giustizia CE
Centros (1999) Überseering (2002) Inspire Art (2003) GB D
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AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Socio X X C AZIONE C
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LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ COSTITUZIONE „LIBERA“
FRANCIA: 1807 FRANCIA: 1867 INGHILTERRA: 1855 INGHILTERRA: 1870 GERMANIA: 1861 GERMANIA: 1844 CALIFORNIA: 1931 CALIFORNIA: 1949 DELAWARE:1883 DELAWARE:1883
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EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA
Codice di Commercio, 1882: società anonima C.C. 1942 mini riforma del 1974 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs n. 58 (t.u.f.) spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati assetto organizzativo interno delle spa quotate riforma generale del 2003 Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142 attuazione della direttiva 2006/68/CE link Modifiche successive…Ultime:
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società a responsabilità limitata società per azioni
SOCIETÀ DI CAPITALI società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società per azioni tre MODELLI principali s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. ad azionariato diffuso s.p.a. con azioni quotate
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s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa)
soci/creditori maggioranza/ minoranza soci risparmiatori/ soci imprenditori s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) soci investitori istituzionali gruppo di comando/ maggioranza del capitale soci/amministratori
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s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) delibera Consob n.14372 s.p.a. ad azionariato diffuso s.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati ex regolamento emittenti - azionisti diversi da quelli di controllo minimo 200 capitale almeno pari al 5% - no condizioni per potere redigere il bilancio in forma abbreviata -ecc.
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MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
CORPORATE GOVERNANCE MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ AZIONISTI AMMINISTRATORI RELAZIONE FRA ORGANI DI CONTROLLO CREDITORI LAVORATORI
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SOCIETÀ SOCIETÀ GRUPPO SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ ALTRI conflitti
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MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
soluzione efficace di conflitti fra i diversi „portatori di interesse“ nel caso concreto ? frammentato? STRUTTURA dell‘azionariato grande azionista dominante? identità degli azionisti: es., famiglia, altre imprese?
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DIRITTI degli azionisti?
di minoranza? DIRITTI degli azionisti? es., nomina dei sindaci? di maggioranza? OBBLIGHI DI INFORMAZIONE? es., norme per la redazione del bilancio? REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI? REGOLE SUI TAKE-OVER?
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ESEMPIO: GEOX S.P.A. Geox e Consob
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stipulazione dell‘atto costitutivo PERSONALITÀ GIURIDICA
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI stipulazione simultanea REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE stipulazione dell‘atto costitutivo stipulazione per pubblica sottoscrizione CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO sottoscritto per intero il capitale sociale SCIOGLIMENTO atto pubblico versato almeno ¼ dei conferimenti in denaro o l‘intero conferimento in caso di unico fondatore e/o integral- mente liberato conferimento in natura e crediti controllo del notaio rogante deposito nel R.I. controllo di regolarità formale PERSONALITÀ GIURIDICA iscrizione nel R.I.
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atto costitutivo no atto pubblico
NULLITÀ DELLA SPA ipotesi tassative atto costitutivo no atto pubblico illiceità dell‘oggetto sociale mancanza ogni indicazione su denominazione conferimenti ammontare capitale sociale oggetto sociale no efficacia retroattiva sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione soci non liberati dall‘obbligo di conferimento fino alla soddisfazione dei creditori sociali fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice
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sanatoria della nullità
tramite modifica dell‘atto costitutivo maggioranze ass.str. pubblicità nel R.I. tramite rinnovazione unanimità es., mancanza atto pubblico
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SPA UNIPERSONALE anche unico socio persona giuridica versamento dell‘intero conferimento responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte quando solo un socio in caso di insolvenza sanzione pubblicità nel R.I.: obbligo degli amministratori
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NO PRESTAZIONI D‘OPERA E SERVIZI
„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO DENARO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO BENI IN NATURA se consentito dall‘atto costitutivo CREDITI NO PRESTAZIONI D‘OPERA E SERVIZI
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DENARO, presunzione, se non stabilito diversamente
25% versato, 75% credito secondo esigenze di finanziamento se in liquidazione, per pagamento dei creditori SOCIO non paga, non può esercitare il diritto di voto esecuzione coattiva dell‘obbligo offerte agli altri soci amm./liquidatore sul mercato, per conto e a rischio del socio moroso vendita delle azioni se vendita non realizzabile esclusione del socio annullamento azioni riduzione capitale
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D B C A 30.000 25.000 50.000 40.000 euro capitale sociale
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BENI IN NATURA e CREDITI
anche beni immateriali conferimento integralmente liberato alla costituzione es., know-how stima: esperto nominato dal tribunale attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione dl cap.soc. e dell‘eventuale sovraprezzo criteri di valutazione
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stima controllata dagli amministratori
annullamento delle azioni scoperte e riduzione cap.soc. se fondati motivi, revisione della stima entro 180 gg. versamento differenza se valore reale - 20% rispetto a quello da stima possibilità di recedere ripartizione non proporzionale
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Però NOVITÀ: conferimento di beni e crediti niente Se valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento Valutazione da parte di esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità. precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento
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conferimenti di titoli e valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati
Niente, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento
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Però, obbligo di verifica da parte degli amministratori
Si sono prodotti eventi eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione? Requisiti di professionalità ed indipendenza? Ecc.
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