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1 La responsabilità dellente pubblico Le 4 variabili: 1.Liceità 2.Illiceità 3.Volontarietà 4.Accidentalità

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1 1 La responsabilità dellente pubblico Le 4 variabili: 1.Liceità 2.Illiceità 3.Volontarietà 4.Accidentalità

2 2 Combinazione delle variabili Illecito volontario = dolo Illecito accidentale = colpa Danno volontario lecito = atto ablativo Danno accidentale lecito = responsabilità oggettiva

3 3 Perché accostare eventi così (apparentemente) diversi? La responsabilità non è sanzione in senso di punizione La responsabilità è reintegro del patrimonio danneggiato Tutte le 4 ipotesi esaminate sono invasione della sfera giuridico- patrimoniale altrui che merita reintegro economico

4 4 Perché si reintegra (rivediamo lelenco, punto per punto) Illecito volontario = dolo Illecito accidentale = colpa Danno volontario lecito = atto ablativo Danno accidentale lecito = responsabilità oggettiva

5 5 Le tesi limitative generali (per tutti i rapporti tra consociati) Lillecito è tipico e non generale. Lart. 2043 Cod.Civ.(*) riconosce il risarcimento solo per il danno «ingiusto», ossia lesivo di diritti soggettivi assoluti La responsabilità oggettiva ha carattere eccezionale, solo per i casi espressamente previsti e per lo più come inversione dellonere della prova. Tuttavia La giurisprudenza, oscillante ed apparentemente orientata verso queste tesi, in pratica - ai fini dellart. 2043 - riconosceva nuovi diritti pur di concludere per il risarcimento, quando il buon senso lo imponeva. Talora invocava un più generico e giusto principio di neminem laedere. Sempre la giurisprudenza, nellapplicare gli artt. da 2049 a 2053, cod. civ.(**), ha sempre adottato soluzioni volte a conferire piena tutela al danneggiato, realizzando in pratica un sistema di responsabilità oggettiva generale, pur teoricamente negato.

6 (*) Codice Civile - Libro Quarto: Delle obbligazioni - Titolo IX: Dei fatti illeciti Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (**) Art. 2049 Responsabilit à dei padroni e dei committenti: I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Art. 2050 Responsabilit à per l'esercizio di attivit à pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit à pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Art. 2052 Danno cagionato da animali: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Art. 2053 Rovina di edificio: Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 6

7 7 Le tesi limitative in favore degli enti pubblici 19° secolo: –La responsabilità aggrava il bilancio pubblico, impone nuove tasse e quindi rallenta leconomia –Si può ammettere la responsabilità solo quando lo Stato agisce iure privatorum e non iure imperi (Superata dalla Corte di Cassazione a partire dallanno 1878) Prima metà del 20° (Kelsen) –Lo Stato non può volere la norma e la sua violazione

8 8 La fattispecie degli interessi legittimi oppositivi Ante Cass. 500/1999 e L. 205/2000 –Non ha dato luogo a problemi teorici. –Si annulla latto innanzi al giudice amministrativo –Si chiedeva il risarcimento davanti al giudice ordinario –Non occorreva dimostrare dolo o colpa della P.A.

9 9 Le tesi limitative in favore degli enti pubblici 20° secolo fino ai giorni nostri: il problema si concentra sulla risarcibilità dei danni derivanti da lesione degli interessi legittimi pretensivi: –«Non essendo diritti soggettivi, ma aspettative, i danni non sono ingiusti e quindi risarcibili ai sensi dellart. 2043 cod. civ.» –«Non è possibile dimostrare il danno di un quid puramente eventuale (il provvedimento favorevole)» –Anche dopo lannullamento del diniego illegittimo la situazione del cittadino è quella di attesa di provvedimento

10 10 Le repliche della dottrina prevalente Il sistema italiano si discosta dagli altri Paesi europei e non garantisce una giustizia reale Il mancato conseguimento del beneficio è equiparabile al lucro cessante di cui allart. 2056, co.2(*) e si risolve in una valutazione della perdita di chances (probabilità) Quanto meno andrebbero risarciti di danni da lesione di diritti in attesa di espansione (*) Cod. civ. Art. 2056 Valutazione dei danni: co.2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

11 11 La direttiva comunitaria 665 del 1989 Imponeva la riparazione del danno alle imprese illegittimamente escluse dallaggiudicazione di appalti in violazione di norme comunitarie Attuata per la prima volta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 13) Corte di Cassazione ante sent. 500/99: «si tratta di una eccezione, imposta dalla direttiva CE alla regola della irrisarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi pretensivi»

12 12 La sent. Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 (*) Va divisa in due parti: –La parte che riconosce la risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi pretensivi –La parte che ammette una disapplicazione generalizzata degli atti amministrativi

13 13 Cass. 500/1999, prima parte. Ha rilevanza per tutta la teoria della responsabilità, anche tra privati, e non solo per la risarcibilità degli interessi legittimi «Ingiusto» nel 2043 cod. civ. non significa lesivo di diritti soggettivi ricavabili da altre norme. Lart. 2043 è autoreferente. Si deve trattare di interessi meritevoli di tutela da parte dellordinamento Gli interessi pretensivi rientrano in questa categoria. Occorre comunque la prova del danno E della colpa o dolo della P.A. (critica).

14 14 Cass. 500/1999, seconda parte. Non richiama esplicitamente la vecchia legge L. 20-3-1865, n. 2248, all. E, ma afferma che non è necessario il previo annullamento dellatto, neppure nelle controversie su interessi oppositivi. Critiche. Lannullamento dellatto costituisce rimozione specifica della causa del danno che il danneggiato non può omettere. Possono sorgere conflitti di giudicati ove latto coinvolga più persone che seguono strade di tutele differenti Si svilisce la giurisdizione amministrativa consentendo di aggirarla attraverso la disapplicazione; era giustificata fino al 1889. Si aggira la certezza dellazione amministrativa, poiché la decadenza dallimpugnazione nei termini di 60 gg è aggirata dallazione di danno entro il lungo termine della prescrizione.


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