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LA PARCELLAZIONE 1 Articolo 40: Costituzione di Enti Sociali aumenti (variazioni) di Capitale Sociale Articolo 40: Costituzione di Enti Sociali aumenti.

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1 LA PARCELLAZIONE 1 Articolo 40: Costituzione di Enti Sociali aumenti (variazioni) di Capitale Sociale Articolo 40: Costituzione di Enti Sociali aumenti (variazioni) di Capitale Sociale 1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni (+ / -) di capitale di società ed associazioni (secondo formule standardizzate), escluse quelle inerenti la raccolta capitali, al dottore commercialista (professionista) competono onorari specifici determinati con riferimento: al Valore della pratica, rappresentato dallimporto complessivo delle somme, beni, diritti apportati o da apportare,secondo il programma deliberato, dai soci o associati, sotto qualsiasi forma,(capitale / finanziamento) anche in esercizi futuri; a determinati scaglioni, con aliquote decrescenti comprese tra un minimo e un massimo (2% - 4% => 0,1% - 0,25%). Onorario minimo 516,46.- ( 820,00.-) 2. Riduzione tra il 10% e il 30% (salvo onorario minimo) per Cooperative (a mutualità prevalente o per Enti senza scopo di lucro). 3. Onorario discrezionale (avuto riguardo alle previsioni di cui art. 3) per la costituzione di Consorzi, (Cartelli, Sindacati) e altri Enti consimili in quanto il parametro del capitale non è significativo (consigliabile pre-concordare). 4. Divieto di cumulo con gli onorari graduali di cui allart. 26 segue >>>

2 LA PARCELLAZIONE 2 >>> continua Articolo 40: Costituzione di Enti Sociali aumenti (variazioni) di Capitale Sociale Nuova Tariffa 2. Oltre agli onorari di cui al comma 1, si applicano gli onorari graduali di cui allart. 26, senza limitazione ex art. 21 comma 2 (3° scaglione), per lelaborazione di norme (non standardizzate) destinate a regolare la vita della società e/o di patti societari o parasociali particolari, oppure gli onorari di cui allart. 45 per la formulazione di patti contrattuali. 3. Si applicano gli onorari graduali di cui allart. 26, senza limitazione ex art. 21 comma 2 e, se del caso, gli onorari a tempo previsti dallart.24, per quanto riguarda eventuali variazioni obbligatorie da apportare al capitale sociale (es. perdite). 5. (ex 3.) vengono cancellate le parole Cartelli e Sindacati ( i cartelli sono illegali se ledono la libertà di concorrenza e i sindacati possono rientrare nelle previsioni di cui allart. 45 ) 6. Divieto di cumulo con gli onorari graduali di cui allart. 26, salvo quanto previsto dal comma 2.

3 LA PARCELLAZIONE 3 Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società 1.Trasformazione Studio dellopportunità, convenienza e fattibilità delloperazione. Esecuzione degli adempimenti propedeutici (es. richiesta nomina esperto ex art. 2343 c.c., predisposizione situazioni contabili, preparazione dati necessari per la deliberazione dellassemblea straordinaria) e degli adempimenti successivi non curati dal Notaio. Valore della pratica: totale attività al lordo delle poste rettificative, partite di giro, conti dordine, al netto delle perdite. Onorari determinati con riferimento all art 34, lett. a) + maggiorazione compresa tra 20% e 50% Onorario minimo 516,46.- ( 820,00.-) segue >>>

4 LA PARCELLAZIONE 4 >>> continua >>> continua Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società 2. Fusione o Scissione di società / Concentrazioni di aziende o rami aziendali. Studio dellopportunità, convenienza e fattibilità delloperazione. Esecuzione degli adempimenti propedeutici (es. preparazione progetti di fusione o scissione, richiesta nomina esperti, predisposizione situazioni patrimoniali, schemi deliberativi degli organi amministrativi, depositi documenti, preparazione dati occorrenti per delibere assembleari) e degli adempimenti successivi non curati dal Notaio (raccolta dati occorrenti per stipulazione atti fusione, scissione, conferimento) Valore della pratica: Attivi lordi (ex art. 34 lett.a) risultanti rispettivamente: in caso di concentrazione di aziende o rami di aziende: dalle situazioni patrimoniali (redatti secondo gli stimati valori correnti) configuranti le aziende o i rami aziendali conferiti; segue >>>

5 LA PARCELLAZIONE 5 >>> continua >>> continua Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società in caso di fusione per incorporazione senza aumento di capitale sociale e con annullamento delle partecipazioni possedute: dalle situazioni patrimoniali di cui allart. 2501-ter C.C. di tutte le società partecipanti alla fusione (redatte secondo i criteri civilistici previsti per il bilancio desercizio); in caso di fusione di più società in una costituenda società: dalle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base al quale lesperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio (art. 2501-quinquies C.C.); in caso di fusione di società in una società già esistente: dalle situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali lesperto o gli esperti hanno espresso il giudizio di congruità del concambio (art. 2501-quinquies C.C.); segue >>>

6 LA PARCELLAZIONE 6 >>> continua Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società in caso di scissione (parziale o totale) di una società con costituzione di una o più nuove società, le cui azioni o quote sono attribuite ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare secondo criteri di proporzionalità: dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-ter C.C. (come richiamato al comma 1 dellart. 2504- novies C.C.) della società scissa (redatta secondo criteri civilistici previsti per il bilancio desercizio); in caso di scissione (parziale o totale) di una società con costituzione di una o più nuove società, le cui azioni o quote sono attribuite ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare secondo criteri diversi da quello proporzionale: dalla situazione patrimoniale della società scissa (redatta secondo gli stimati valori correnti), in base alla quale lesperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio (di cui allart. 2051-quinquies C.C., come richiamato al comma 3 dellart. 2504- novies C.C.); segue >>>

7 LA PARCELLAZIONE 7 >>> continua Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società in caso di scissione (parziale o totale) di una società con aumenti di capitale di un o più società preesistenti (anche se le nuove azioni o quote sono attribuite, ai portatori delle vecchie azioni o quote da annullare, secondo criteri di proporzionalità): dalle situazioni patrimoniali della società scissa e delle società preesistenti che aumentano il loro capitale sociale (redatte secondo gli stimati valori correnti), in base alle quali lesperto ha espresso il giudizio di congruità del concambio (di cui allart. 2501-quinquies C.C., come richiamato dal comma 3 dellart. 2504- novies C.C.); >>> segue

8 LA PARCELLAZIONE 8 >>> continua Articolo 41:Trasformazione(i), Fusione(i), Scissione(i) e Concentrazione(i) di Società Onorari determinati applicando al valore della pratica percentuali decrescenti minime e massime (da 0,5 a 3% => da 0,05% a 0,30%) con riferimento agli scaglioni riportati nel testo. Onorario minimo 516,46.- ( 820,00.-) 1.Non sono cumulabili gli onorari graduali di cui allart. 26.

9 LA PARCELLAZIONE 9 Art. 45 – Consulenza contrattuale 1. Interventi professionali (consulenza e assistenza) in materia di contratti (transazioni, atti, scritture private, preliminari, ecc.) attinenti a: compravendita di aziende, azioni, quote di partecipazione (contratti di aggregazione anche temporanea di imprese); compravendita di singoli beni o patrimoni sistemazioni tra soci (recesso ed esclusione di soci - patti parasociali aventi natura assimilabile ai contratti qui previsti). La consulenza si concretizza nel fornire al cliente (compratore, venditore, socio uscente, società che deve liquidare la quota del socio uscente, ecc.) consigli e pareri tecnici e giuridici di indirizzo al fine di pervenire alla concreta impostazione di un contratto ed eventualmente alla sua sostanziale conclusione. Lassistenza si concretizza in unattività di verifica dei requisiti di legalità e controllo formale di un documento che ha già raggiunto un grado di compiutezza sostanziale tra le parti. segue >>> Valore della pratica caso di prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale il valore di riferimento, al fine di quantificare il compenso, è determinato in funzione dei corrispettivi previsti stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio Nuova Tariffa Non presenta particolari modifiche, salvo la previsione della determinazione dei compensi nel caso di redazione dei patti parasociali

10 LA PARCELLAZIONE 10 continua >>> Art. 45 – Consulenza contrattuale Entrambi possono esplicarsi con diversi gradi di impegno: livello minimo => semplice controllo dellatto formale tra parti che hanno già raggiunto accordi sostanziali; livello massimo => partecipazione alle trattative (fino alleventuale individuazione della possibile controparte), impostazione del contratto e sua formale stesura. 2. Interventi professionali in materia di contratti nominati nel titolo 3° del Libro 4° del Codice Civile e precisamente: riporto, estimatorio, somministrazione, locazione, appalto, trasporto, mandato, agenzia, mediazione, deposito, sequestro convenzionale, comodato, mutuo, conto corrente bancario, rendita perpetua, rendita vitalizia, assicurazione, gioco e scommessa, fidejussione, mandato di credito, anticresi, transazione. Valgono le medesime considerazioni svolte a commento del 1° comma. N.B. Non rientrano nelle previsioni di questo comma, ma bensì in quelle del 3° comma dellart. 30 (liquidazione di aziende), le prestazioni relative al contratto di cessione dei beni ai creditori, previsto dal capo XXVI, art. 1977 e seguenti C.C. >>> segue

11 LA PARCELLAZIONE 11 continua >>> Art. 45 – Consulenza contrattuale. 3. Valore della pratica Regola generale => ammontare dei corrispettivi pattuiti (maggiorato dellimporto degli eventuali debiti e passività accollate dal cessionario) Precisazioni: 1. prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale => corrispettivi previsti stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio. 1. Mutuo, compresi finanziamenti a fondo perduto => capitale mutuato o erogato 1. Contratti innominati (es. leasing) => riferimento al contratto nominato analogicamente più simile (es. locazione) >>>segue

12 LA PARCELLAZIONE 12 continua >>> Art. 45 – Consulenza contrattuale Onorari determinati applicando al valore della pratica percentuali decrescenti minime e massime (comma 1° da 2% a 5% => da 0,2% a 0,75% / comma 2° da 1% a 6% => 0,15% a 1%)) con riferimento agli scaglioni riportati nei primi due commi del testo. Onorario minimo 154,94.- ( 240,00.-) Nuova Tariffa Non presenta particolari modifiche, salvo la previsione della determinazione dei compensi nel caso di redazione dei patti parasociali


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