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L’ATTIVITÀ DELLA P.A. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Avv. Giampaolo Teodori Scuola Permanente del Corpo di Polizia Municipale di Roma L’ATTIVITÀ DELLA P.A. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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L’ATTIVITÀ DELLA P.A. “L’Attività Amministrativa è quella attività mediante la quale gli organi preposti provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici” (Sandulli)
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Prime distinzioni fra atti giuridici della P.A.:
Atti di diritto pubblico Atti di diritto privato Atti di Amministrazione Attiva Atti di Amministrazione Consultiva Atti di Amministrazione di controllo
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I Principi Costituzionali dell’attività amministrativa:
Art. 97 Cost.: I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.
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Dall’Art. 97 Cost. discendono:
IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ: Classificazioni dottrinarie: In senso debolissimo In senso debole In senso forte Conseguenze: tipicità e nominatività dei provvedimenti
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IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ:
Supremazia e Terzietà della P.A. Contemperamento di Interessi nella gestione della “cosa” pubblica
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IL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE:
Modalità idonee ed opportune per l’efficacia, l’efficienza, la speditezza ed economicità dell’azione amministrativa con il minor pregiudizio verso gli interessi particolari
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IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
Canone di Razionalità Operativa, la cui fase Patologica si sostanzia nel vizio dell’Eccesso di Potere
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IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:
Cenni e Rinvio alla L. 241/1990 per l’accesso agli atti Agli URP Al D.Lgs. N 467/2001 per gli aspetti relativi alla privacy
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I Limiti dell’Attività Amministrativa:
La Discrezionalità “facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato” (Virga)
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Le teorie dottrinali sulla natura della discrezionalità amministrativa
La rilevanza dell’an, del quando, del quomodo, del quid La tecnicità quale elemento basico di ogni forma di discrezionalità amministrativa: La discrezionalità tecnica ed il suo carattere onnicomprensivo Il merito dell’attività amministrativa e la sua rilevanza processual-amministrativa
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L’Attività Amministrativa Digitale
I Fondamenti della disciplina : il DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione Amministrativa” Articolo 8 (R) - Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
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Gli sviluppi giuridico-procedimentali e le applicazioni concrete:
il documento elettronico La firma digitale I procedimenti amministrativi elettronici Le prospettive future
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La trasformazione della P. A da “Amm. ne delle procedure” ad “Amm
La trasformazione della P.A da “Amm.ne delle procedure” ad “Amm.ne dell’impulso”
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ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Definizioni solo dottrinarie di Atto Amministrativo Teoria tradizionale onnicomprensiva Teoria della secondarietà e sussidiarietà degli atti rispetto alle norme Definizione dottrinaria univoca di Provvedimenti Amministrativi: “Manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna, provenienti da una P.A. nell’esercizio di una attività amministrativa, indirizzate a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi”
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le Autorizzazioni: provvedimenti discrezionali che incidono sui diritti condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva natura legittimatoria e non costitutiva: “rimozione di un limite legale all’esercizio di una attività…” Giannini
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Il meccanismo autorizzatorio:
lo sviluppo di nuovi modelli procedimentali La denuncia in luogo dell’autorizzazione (art. 19 l. 241/90) Il silenzio assenso (art. 19 l. 241/90) Ottica di semplificazione dell’azione amministrativa nonché di liberalizzazione dell’attività dei privati
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Concessioni costitutive Concessione traslative
Le Concessioni I provvedimenti amministrativi con i quali la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive ai destinatari ampliandone la sfera giuridica Concessioni costitutive Concessione traslative Differenze tra Autorizzazione e Concessioni: valutazione del pregiudizio per la P.A. oppure del beneficio
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La Concessione Edilizia e la sua atipicità
perché riferita ad una attività privata svolta utilizzando beni privati Perché impone precisi doveri riferiti all’attività esecutiva Caratteri: realità Irrevocabilità Temporaneità Rinnovabilità onerosità
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Iter procedimentale della concessione edilizia ex L. 493/1993
Presentazione dell’istanza Rilascio da parte dell’amministrazione della ricevuta di ricezione dell’istanza Entro 60 gg il Responsabile può indire una conferenza dei servizi Nei 15 gg. successivi il Responsabile rilascia la concessione Nell’ipotesi di inadempimento l’Istante può diffidare l’amministrazione a provvedere entro 15 gg. Decorso tale termine l’interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale il quale nomina un Commissario ad acta che provvede a rilasciare la concessione nel termine di 30 gg. Il nuovo Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) ha cambiato soltanto la terminologia individuando il “Permesso di costruire”
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Elementi e requisiti dell’atto amministrativo:
L’Agente Il Destinatario La Volontà L’Oggetto Il Contenuto La Finalità La Forma
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Il Silenzio Amministrativo: l’obbligo di provvedere da parte della PA (Art.2 L. 241/1990)
Il Silenzio Assenso: art. 20 L. 241/1990 – C. Costituzionale Sentenza 169/1994 Il Silenzio Rigetto quale effetto del comportamento omissivo della PA
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Procedimento di formazione del Silenzio Rifiuto:
Inerzia di almeno 60 gg. dell’Amministrazione sull’Istanza Diffida formale ad adempiere Ulteriore inerzia dell’Amministrazione protrattasi per almeno altri 30 gg dopo la notifica della Diffida Il sindacato giurisdizionale sul silenzio rifiuto: Il rito di cui all’art. 2 della L. 205/2000 Decisione in camera di consiglio, udite le parti, entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito del Ricorso Secondo la dottrina il sindacato si prospetta nei soli casi di inerzia maturata a fronte di attività amministrativa vincolata o a non elevato tasso di discrezionalità
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Gli altri Atti Amministrativi diversi dai Provvedimenti
Categoria residuale con i seguenti caratteri Non sono dotati di esecutorietà Non sono dotati di autoritarietà Non sono tutti tipici o nominati Atti consistenti in manifestazioni di volontà Atti paritetici come atti cui la P.A. è obbligata (richiesta designazione, accordi preliminari) Atti non consistenti in man. di volontà Manifestazioni di scienza e conoscenza (accertamenti, verifiche, certificazioni) I Pareri
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Il Procedimento Amministrativo
“E’ l’insieme della pluralità di atti che sono preordinati allo stesso fine” Virga
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LA LEGGE 241/1990: PRINCIPI FONDAMENTALI
Principio del Giusto Procedimento Cui discende il diritto di partecipazione Principio di Trasparenza Cui discende l’obbligo di motivazione dell’atto ed il diritto di accesso Principio di Semplificazione Cui discende l’obbligo di snellimento e di celerità
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L. 241/1990: Art. 1 economicità efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa Art. 1 co. 2 divieto di aggravamento del procedimento Art. 2 obbligo di conclusione del procedimento Art. 3 obbligo di motivare il provvedimento
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt. 4-6)
Individuazione (anche dell’Unità Organizzativa) Comunicazione agli interessati Compiti Compiti di Valutazione Istruttorii Indittivi la conferenza di servizi Cura delle comunicazioni Adozione provvedimento finale
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LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (artt. 7-13)
Come emanazione del principio di imparzialità e del Principio di buona amministrazione Non si applica per i procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi , amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e ai procedimenti tributari Il diritto di intervento del procedimento dei portatori di interesse (art. 9)
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L’OBBLIGO DI COMUNICARE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (artt. 7-8)
Destinatari: I destinatari diretti del provvedimento finale I soggetti che devono intervenire (anche PA) I terzi che possono ricevere pregiudizio
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IL DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO (ART. 9)
Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte (art. 10)
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SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
La Conferenza dei Servizi (art. 14) quale forma di cooperazione tra P.A.: facoltativa obbligatoria istruttoria decisoria
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Altre forme consociative di gestione coordinata dei procedimenti:
All’interno della medesima PA: Sportello Unico per l’Impresa Sportello Unico per l’edilizia Sportello Unico per il Turismo Gli accordi tra Amministrazioni Pubbliche – le forme consorziate di gestione della “cosa pubblica”
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Le prospettive di riforma:
L’attuazione dell’istituto dell’autocertificazione (art. 18): il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) Le prospettive di riforma: La nuova “241” La riforma del titolo V della Costituzione La Legge di Semplificazione
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
Fase di Iniziativa Fase Istruttoria Fase Decisoria Fase integrativa dell’efficacia
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Fase di iniziativa Privata: D’ufficio: Istanze Denunce Ricorsi
Autonoma eteronoma (richieste e proposte) Obbligo di concludere il procedimento, di individuazione del Responsabile, di comunicazione dell’avvio
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Acquisizione dei fatti
Fase Istruttoria (Sottoposta a principio inquisitorio, della libera valutazione delle prove, di non aggravamento del procedimento) Acquisizione dei fatti Condizioni Requisiti Circostanze Acquisizione degli interessi Elaborazione degli interessi
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Determinazione contenuto dell’atto da adottare
Fase Decisoria Determinazione contenuto dell’atto da adottare Formazione Emanazione Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato Perfezione ma inefficacia dell’Atto
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Fase Integrativa dell’efficacia
Controlli (Legittimità, Merito, sugli atti, sui soggetti) Comunicazioni (Pubblicazioni Notificazioni) Efficacia vera e propria (diff.za atti ricettizi e non ricettizi) Esecutorietà Coercizione diretta ed indiretta
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IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Quale espressione fondamentale del principio di trasparenza amministrativa e facoltà di controllo sull’imparzialità dell’attività amministrativa
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I Titolari (art. 22) Portatori di una situazione qualificata e differenziata (diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi) Oggetto: documento amministrativo nella accezione dell’art. 1 del DPR 445/2000 Soggetti Passivi: Le Pubbliche Amministrazioni Le Aziende Speciali I Gestori di pubblici servizi Autorità di Vigilanza e di Garanzia Amministrazione Comunitaria Imprese di Assicurazione
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I Limiti Tassativi Art. 24 documenti coperti da segreto di Stato o che salvaguardino: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) La riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese.
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Facoltativi Differimento del diritto di accesso con riferimento ad esigenze di celerità dell’attività amministrativa Tendenze dottrinarie e giurisprudenziali Il Diritto all’accesso e la privacy: Il diritto di accesso e l’attività di diritto privato della PA Accesso ad Enti privatizzati Tutela penale
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La tutela giurisdizionale Amministrativa dopo la L.205/2000
Procedimento in camera di consiglio come per il Silenzio rifiuto La parte può stare in giudizio personalmente L’amministrazione può essere rappresentata da un suo Funzionario Ricorso in via amministrativa al Difensore Civico come alternativa al ricorso al TAR
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Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (art. 27)
URP Regolamento esecutivo della normativa in materia di accesso (DPR n. 352/1992)
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Nuove forme di accesso agli atti
L’ACCESSO AGLI ATTI ON LINE Le previsioni della Legge di semplificazione 2003
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Patologia dell’atto amministrativo
Inesistente Imperfetto Inefficace Ineseguibile Invalido Irregolare L’illegittimita’ e l’illiceita’ L’invalidità: contrarietà ad una norma giuridica da cui discende la nullità o l’annullabilità L’inesistenza: inesistenza del soggetto, incompetenza assoluta per territorio, per materia, per contenuto L’eccesso di potere: sulle scelte discrezionali
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