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PubblicatoLalia Vacca Modificato 11 anni fa
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Rapporto tra legalità e Pubblica Amministrazione Master in Regional Management - Formez 7 novembre 2006 Michele Emiliano Sindaco di Bari
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Norme fondamentali art. 97 Cost. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Legge 241/90 e successive modificazioni, che disciplinano le attività della Pubblica Amministrazione, ispirata ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. Norme fondamentali
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Le principali fattispecie penalmente rilevanti legate allo svolgimento delle attività delle P.A.
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Ordinamento penale Libro II, Titolo II, Capo I c.p.– Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Art. 314 – Peculato Art. 317 – Concussione Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 323 - Abuso d'ufficio Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
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Art. 314 – Peculato [1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. [2] Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
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Art. 314 – Peculato Interesse protetto: il reato di peculato ha natura plurioffensiva, tutelando non solo la legalità, l'efficienza, la probità e l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, ma altresì il patrimonio della stessa o di terzi.
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Art. 314 – Peculato Soggetto attivo: può essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
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Art. 314 – Peculato Condotta: appropriazione è la condotta di chi, possedendo la cosa altrui, la fa propria mediante atti incompatibili col titolo per cui possiede e così comportandosi come proprietario.
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Art. 317 – Concussione [1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
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Art. 317 – Concussione Interesse protetto: il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della P.A., secondo il principio di cui all'art. 97 Cost., nonché la tutela della libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio.
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Art. 317 – Concussione Soggetto attivo: il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio.
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Art. 317 – Concussione Condotta: caratterizzata dall' abuso, e si manifesta con la costrizione o l' induzione che porti ad un evento che consiste nella promessa o nella dazione del denaro o di altra utilità.
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Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio (c.d. corruzione impropria) [1] Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
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Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio Interesse protetto: tutti gli interessi individuati dall'art. 97 Cost.
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Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio Soggetti attivi: pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, nonché chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
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Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio Condotta: reciprocità delle condotte, laddove quella del pubblico funzionario consiste nell'accettare la promessa ovvero nel ricevere il compenso indebito, per sé o per altri, e quella dell'estraneo consiste nel promettere o dare l'indebito.
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Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio [1] Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
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Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Interesse protetto: la corruzione propria lede tutti gli interessi individuati dall'art. 97 Cost.
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Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Soggetti attivi: pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, nonché chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
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Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Condotta: nella corruzione propria un filo doppio lega le condotte della promessa e della dazione del corruttore, da una parte, e le condotte dell'accettazione e della ricezione del corrotto, dall'altra parte.
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Art. 323 - Abuso d'ufficio [1] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
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Art. 323 - Abuso d'ufficio Interesse protetto: imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.
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Art. 323 - Abuso d'ufficio Soggetti attivi: autori il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, cioè chiunque eserciti una pubblica funzione o presti un servizio pubblico nel campo legislativo, giudiziario od amministrativo.
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Art. 323 - Abuso d'ufficio Condotta: sono previste quattro ipotesi corrispondenti al comportamento di: - chi procura un vantaggio patrimoniale ingiusto, violando norme giuridiche; - chi procura un vantaggio patrimoniale ingiusto, omettendo antidoverosamente di astenersi; - chi procura un danno ingiusto violando norme giuridiche; - chi procura un danno ingiusto omettendo antidoverosamente di astenersi.
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione [1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione [2] Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro milletrentadue. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Interesse protetto: nellipotesi di cui al 1° co. attività della pubblica amministrazione che riguardano settori in cui il mancato compimento dell'atto indifferibile rende inadempiente la pubblica amministrazione rispetto al dovere di operare per un peculiare fine proprio. l'ipotesi prevista dall'art. 328, 2° co. è diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti ad essa esterni.
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Soggetti attivi: pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Condotta: nellipotesi di cui al 1° co. La condotta attiva consiste nel rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto qualificato che deve essere compiuto senza ritardo e tale rifiuto - sia esso esplicito o implicito - ha come presupposto logico necessario una richiesta o un ordine. Una mera inerzia, un semplice non facere, senza qualcosa che esprima la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito.
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Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione nellipotesi di cui al 2° co. l'omissione di un atto che sia differibile assume rilevanza penale soltanto una volta posta in essere la procedura di messa in mora prevista dalla norma, ossia decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione di una richiesta scritta di compiere l'atto. Presupposto di far assumere rilievo penale al mancato compimento dell'atto è dunque una richiesta formulata per iscritto da parte di chi abbia interesse e inoltrata al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.
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