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Prof. Rita Lorenza Crocitto
Le obbligazioni Prof. Rita Lorenza Crocitto
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Obbligazione o rapporto obbligatorio
Relazione fra debitore e creditore (soggetti della obbligazione), in cui il debitore deve eseguire un comportamento a favore del creditore e a sua volta il creditore ha diritto di richiedere ed ottenere che il debitore esegua l’attività ‘dovuta’ di dare, di fare, di non fare a suo favore
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Obbligazioni Causa giustificativa: controprestazione
contratti a prestazioni corrispettive Causa giustificativa: no controprestazione, ma fatto illecito contratti unilaterali con obbligazioni da parte di un solo soggetto comodato gratuito, mutuo senza interessi, deposito gratuito)
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Fonti delle obbligazioni art.1173 c.c.
Volontà delle parti fatto illecito ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico
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Le obbligazioni non hanno fonti tipicamente disciplinate
Sistema aperto di fonti tipiche perché il contratto e il fatto illecito sono istituti che in grado di comprendere le nuove situazioni di obbligo create dalla prassi
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Giuridicità del vincolo obbligatorio
Può anche mancare se la prestazione si svolge in un ambito di amicizia e solidarietà, cortesia se deriva obblighi di tipo morale manca la meritevolezza della tutela giuridica
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Obbligazioni naturali
Giusta causa della prestazione eseguita manca azione per l’obbligo di adempimento affetto, educazione in ambito familiare o nei rapporti personali debito di gioco pagamento eseguito dall’incapace per debito dovuto pagamento debito prescritto
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Requisiti della prestazione:
Possibile lecita determinata o determinabile suscettibile di valutazione economica
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Oggetto: obbligazione determinato o determinabile
suscettibile di valutazione economica Soggetti della obbligazione: determinati o determinabile
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Patrimonialità della prestazione art.1174 c.c.
Suscettibile di valutazione economica (oggettiva) comportare un vantaggio economico socialmente riconosciuto consolidata diffusione della esecuzione della prestazione verso un corrispettivo economico rispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (soggettiva) Nuove obblighi?? (es. sponsor, informazioni economiche…)
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Patrimonialità Deriva da una considerazione legata alla constatazione che per quella prestazione, in quella società è richiesto un corrispettivo diversamente: obblighi morali
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Obbligazioni con più soggetti: Obbligazioni solidali o parziali Divisibili / indivisibili
Il legislatore al fine di favorire l’esecuzione della prestazione ha stabilito la presunzione che: I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente art.1294 c.c.
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Obbligazione parziaria
Ciascun debitore è obbligato a eseguire la propria prestazione per la propria parte nei confronti del creditore Diversamente, il debitore che di fronte ad una pluralità di creditori esegue l’intera prestazione ad un unico creditore, senza quindi frazionarla, non si libera dall’obbligo, ma rimane a favore degli altri salvo la restituzione dell’indebito a carico del creditore che ha ricevuto la prestazione
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Solidarietà : In caso di più debitori= solidarietà passiva
l’adempimento da parte di un debitore nei confronti di un creditore libera tutti gli altri condebitori In caso di più creditori= solidarietà attiva l’adempimento da parte del debitore nei confronti di un creditore libera il debitore nei confronti di tutti gli altri concreditori
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Beneficio di escussione:
La scelta ammessa da parte del creditore di scegliere il condebitore cui chiedere prima la prestazione
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Diritto di regresso Si crea un diritto a favore del debitore che ha eseguito per intero la prestazione ed un obbligo a carico degli altri debitori, ciascuno per la propria quota, verso il debitore stesso
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Obbligazioni Alternative
il debitore si libera eseguendo un sola delle prestazioni stabilite in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire una delle prestazioni il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni previste e non è ammesso l’obbligo del creditore a pretendere quella divenuta impossibile
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Modalità dell’adempimento
Principio della diligenza nell’adempimento art.1176 c.c
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Luogo dell’adempimento
Stabilito dalla volontà delle parti in mancanza di espressa volontà consegna di cosa determinata presso cui si trovava al momento del sorgere dell’obbligazione obbligazione pecuniaria presso il domicilio del creditore
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Cause di estinzione diverse dall’adempimento
Compensazione: debiti/ crediti reciproci confusione: fra creditore e debitore novazione: sostituzione con nuova obbligazione remissione o rinuncia alla prestazione prescrizione impossibilità sopravvenuta, derivante da cause a lui non imputabile
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Adempimento: esatta esecuzione della prestazione dovuta
Estinzione delle obbligazioni: definitiva liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio Adempimento: esatta esecuzione della prestazione dovuta
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Quietanza: il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare un documento che attesti l’avvenuto pagamento art c.c. es. clausola ‘nulla a pretendere’ o ‘a saldo’ Atto unilaterale che comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce fra le parti piena prova del pagamento. Revocabile solo se si dimostra che è stata rilasciata per errore di fatto o per effetto di violenza efficacia probatoria quale confessione stragiudiziale
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Modalità di adempimento art.1176 c.c.
Principio generale Il debitore deve adempiere alla propria obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia
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Diligenza: Complesso delle cure e delle cautele che il debitore deve impiegare per soddisfare la propria obbligazione Finalità: garantire l’adeguato impiego delle energie e dei mezzi utili alla realizzazione della prestazione
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Principio di correttezza art. 1175 c. c. e principio di buona fede art
Principio di correttezza art.1175 c.c. e principio di buona fede art c.c. Finalizzati a determinare il contenuto e la estensione della prestazione Differenza con Il principio o criterio di diligenza: interviene quando l’oggetto della prestazione è stato già individuato, e quindi quale strumento di valutazione della responsabilità del debitore
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La valutazione della diligenza
Generalmente i giudici prescindono da una valutazione soggettiva del debitore e quindi sulle sue effettive capacità, bensì valutano la conformità del comportamento concretamente tenuto con il modello generale e astratto di perizia, sollecitudine e capacità tecnica che il legislatore ha inteso perseguire.
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la tipologia contrattuale il tipo di prestazione da eseguirsi
Criterio della ‘normale diligenza’ riferita e definita avendo presente: la tipologia contrattuale il tipo di prestazione da eseguirsi
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Inadempimento art.1218 c.c. Mancata esecuzione della prestazione dovuta Inesatta esecuzione della prestazione dovuta Responsabilità del debitore risarcimento del danno salvo prova della impossibilità sopravvenuta dovuta a causa non imputabile al debitore stesso
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Rimedi per l’inadempimento
Principio di garanzia e della esecuzione della prestazione a favore del creditore mora del debitore risarcimento del danno eccezione d’inadempimento risoluzione del contratto
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Mora del debitore Costituzione in mora:
intimazione scritta di adempimento rivolta al debitore inadempiente = DIFFIDA AD ADEMPIERE Mora automatica (eccezione) obbligazione derivante da fatto illecito dichiarazione del debitore di non voler eseguire
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Effetti della mora del debitore
Obbligazioni pecuniarie: Interessi moratori art.1224 c.c. Tasso legale o tasso precedentemente stabilito dalle parti rischio di impossibilità sopravvenuta a carico del debitore in mora anche se l’impossibilità non è al debitore imputabile salvo che il debitore non provi che l’impossibilità si sarebbe comunque verificata anche se l’oggetto della prestazione si fosse trovato nella disponibilità del creditore
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La responsabilità per inadempimento o responsabilità contrattuale
Se l’obbligazione deriva da contratto
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Limite della responsabilità del debitore:
L’impossibilità sopravvenuta alla esecuzione della prestazione impossibilità oggettiva assoluta impossibilità soggettiva impossibilità che implica il superamento della ‘normale diligenza’ oltre il criterio della correttezza nell’ambito della esecuzione delle prestazioni da parte del debitore
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Attribuzione di responsabilità al debitore inadempiente a titolo di:
Responsabilità soggettiva o intenzionale: responsabilità per dolo responsabilità per colpa responsabilità oggettiva o non intenzionale
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La responsabilità per dolo
Coscienza e volontà di cagionare il danno o l’inadempimento dolo intenzionale: manca la volontà di cagionare il danno, sebbene comunque previsto e accettato come possibile conseguenza del proprio comportamento
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La responsabilità per colpa
Per comportamento: negligente/mancanza di cura e di diligenza mancata la diligenza del buon padre di famiglia 1176 c.c. Inosservanza di regole generali di condotta imprudente/mancanza di attenzione imperito/mancanza di competenza in relazione alla natura dell’attività prestata 1176 c.c. in violazione di legge
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Responsabilità per colpa:
Obbligazioni di risultato: diligenza in relazione alla mancata prestazione Obbligazioni di mezzi: diligenza in relazione alla condotta
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Onere della prova art.2697 c.c.
‘Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’ Responsabilità extracontrattuale Responsabilità contrattuale parziale inversione dell’onere della prova
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Onere probatorio nel caso di inadempimento contrattuale
Il creditore al fine del riconoscimento del risarcimento deve dimostrare: l’esistenza di un rapporto obbligatorio l’inadempimento o l’inesatto o parziale adempimento il danno causato dall’inadempimento imputabilità dell’inadempimento al debitore tuttavia a carico del debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile ex art.1218 c.c.
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Danno risarcibile art.1223 c.c.
Conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo prevedibili al momento della nascita dell’obbligazione Danno emergente Lucro cessante
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Danno Danno emergente: perdita subita che abbia un nesso causale diretto e immediato con l’inadempimento Lucro cessante: mancato guadagno che abbia un nesso causale diretto e immediato con l’inadempimento
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Valutazione equitativa del danno art.1226 c.c.
Quando il creditore non riesce a provare il danno nel suo preciso ammontare, tenendo conto del possibile: concorso di colpa del creditore danneggiato 1227 c.c. evitabilità del danno da parte del creditore danneggiato usando l’ordinaria diligenza 1227 c.c.
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La clausola penale Attraverso l’accordo le parti determinano in anticipo, quale somma sarà dovuta all’altro nel caso di inadempimento indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno effettivo
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Responsabilità oggettiva o Responsabilità senza colpa
Debitore riconosciuto responsabile indipendentemente da un suo comportamento diretto a provocare il danno o l’inadempimento Limite alla responsabilità oggettiva: caso fortuito forza maggiore
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Convenzione sul contratto di viaggio art.13
‘ L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente convenzione’
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‘qualunque pregiudizio’
Fondamento normativo dell’estensione dell’art.2059 c.c. Art.2059 c.c.: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge
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Responsabilità: salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente art.13 CCV Intermediario di viaggi organizzatore di viaggi
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