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Certiquality settembre 2004

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Presentazione sul tema: "Certiquality settembre 2004"— Transcript della presentazione:

1 Certiquality 22-23 settembre 2004
V.I.A. e Vas: elementi utili per la verifica di sistema di gestione ambientale I. Cavallotti Certiquality settembre 2004

2 Certiquality 22-23 settembre 2004
V.I.A. NAZIONALE La procedura di V.I.A. nazionale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, si applica alle opere indicate all' art. 1 del DPCM n.377/88 come modificato ed integrato dal d.p.r e ad altre che si sono aggiunte in epoca successiva a seguito della approvazione di specifiche normative settoriali. Certiquality settembre 2004

3 Certiquality 22-23 settembre 2004
V.I.A. Regionale Il d.p.r ha suddiviso le opere in due allegati - allegato A e allegato B -, individuando nel primo le opere da assoggettare a procedura di VIA regionale e nel secondo quelle da assoggettare a procedura di verifica di esclusione dalla procedura di VIA. Il d.p.r ha, inoltre, stabilito che l'ubicazione anche parziale in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91) delle opere comprese nei suddetti allegati comporta: la riduzione del 50% delle soglie dimensionali, qualora indicate per le opere soggette sia a VIA regionale che a Verifica; l'assoggettamento alla procedura di VIA regionale per le opere contenute nell'Allegato B. Certiquality settembre 2004

4 Certiquality 22-23 settembre 2004
Verifica La procedura di Verifica o screening è stata introdotta in Italia con il d.p.r "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della Legge n.146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale". Il d.p.r individua quale ambito di applicazione della procedura di Verifica l’elenco delle opere riportato all’ allegato B, purché non ubicate anche parzialmente in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91) . L’elenco di opere di all’ Allegato B del d.p.r è stato modificato e ampliato con due provvedimenti successivi: il d.p.c.m e il d.p.c.m Certiquality settembre 2004

5 Il giudizio di compatibilità ambientale
L'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. In casi di particolare rilevanza, l’autorità competente può stabilire una proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni. L'autorità competente può indire una o più conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di raccogliere pareri ed atti dalle amministrazioni che hanno titolo ad esprimersi sul progetto. Certiquality settembre 2004

6 Certiquality 22-23 settembre 2004
La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato (art. 7 d.p.r ) prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. Certiquality settembre 2004

7 Certiquality 22-23 settembre 2004
L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti di giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Certiquality settembre 2004

8 Impianti esistenti (art. 1 comma 2 del DPCM 10/08/88 n. 377)
La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio. Certiquality settembre 2004

9 Quale VIA (S.I.L.V.I.A. - Regione Lombardia www.regione.lombardia.it)
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12 Decreto di compatibilità ambientale
IMPIANTO DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INDUSTRIALI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 5 DEL D.P.R PRESO ATTO che il "Rapporto finale di v.i.a." - allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - rassegna in particolare le seguenti conclusioni: * In riferimento a quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato "C" all'atto di indirizzo, lo studio di impatto ambientale fornisce nel complesso le informazioni atte ad individuare i potenziali effetti dell'opera sull'ambiente; risultano correttamente individuati le componenti e i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione; * il progetto dell'impianto di trattamento rifiuti in questione risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente, a condizione che si attuino con particolare cura e a regola d'arte tutte le previsioni di progetto, e tutte le precauzioni di carattere ambientale, descritte nello studio di impatto ambientale, volte a minimizzare gli effetti dell'intervento sull'ambiente; * per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori prescrizioni definite nell'atto regionale contenente le determinazioni ai sensi del d.p.r. 203/1988; * in fase di esercizio dovranno essere verificati costantemente le caratteristiche delle emissioni in atmosfera, i livelli di rumore propagato all'esterno e, sul piano organolettico, gli eventuali odori registrabili all'esterno, intervenendo di conseguenza sugli impianti. DATO ATTO che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127; DECRETA 1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r , giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dello "impianto di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti industriali Certiquality settembre 2004

13 Istruzioni per Verifica conformità legislativa
Verificare se l’impianto rientra nell’elenco delle attività soggette : VIA nazionale (art. 1 del DPCM n.377/88), a VIA regionale d.p.r allegato A Verifica di assoggettabilità a d.p.r allegato allegato B Verificare evidenza di pronuncia di compatibilità di ambientale per VIA nazionale e VIA regionale oppure esclusione dalla procedura di VIA per attività soggette a verifica. Verificare rispetto delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale. Verificare il rispetto del piano di monitoraggio previsto nella pronuncia di compatibilità ambientale Certiquality settembre 2004

14 Valutazione Ambientale Strategica
La VAS nasce dall'esigenza di superare le problematiche riscontrate nell'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), strumento che si è progressivamente affermato efficace e indispensabile per garantire la compatibilità ambientale di un singolo progetto. La Valutazione Ambientale Strategica oltrepassa per esempio la difficoltà di valutare gli impatti ambientali a valle dei processi decisionali, assumendo in questi un ruolo centrale, introducendo i criteri di sostenibilità ambientale, in modo sistematico ed operativo, già nell'individuazione e nella scelta tra più alternative e quindi nel modello di sviluppo proposto. Certiquality settembre 2004

15 Certiquality 22-23 settembre 2004
Il riferimento legislativo della VAS a livello comunitario è la direttiva 2001/42/CE, è entrata in vigore il 21 luglio 2001 a conclusione di un iter decisionale avviato nel Essa dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri nell’arco di un triennio (entro il 21 luglio 2004). La Direttiva fissa i principi generali del sistema di valutazione e definisce il campo d'applicazione della VAS, lasciando agli Stati membri ampia possibilità di recepimento per quanto attiene alla metodologia di valutazione. Certiquality settembre 2004

16 Certiquality 22-23 settembre 2004
La valutazione ambientale di piani e programmi non è ancora stata introdotta nell'ordinamento nazionale italiano; recentemente è stata emanata la legge 1marzo 2002, n°39, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a dare attuazione alla Direttiva 2001/42/CE entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa. Allo stato attuale la valutazione ambientale dei piani e programmi di interesse territoriale è un procedimento ancora poco diffuso in Italia, anche se non mancano valide esperienze applicative che costituiscono un'importante base conoscitiva. Certiquality settembre 2004

17 Certiquality 22-23 settembre 2004
Ambito di applicazione Piani e programmi con valutazione ambientale obbligatoria Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. Certiquality settembre 2004

18 Certiquality 22-23 settembre 2004
Ambito di applicazione Piani e programmi con valutazione ambientale a discrezione dei singoli stati Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. Certiquality settembre 2004

19 Esclusi dell’ambito di applicazione
piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, piani e programmi finanziari o di bilancio. Certiquality settembre 2004

20 Certiquality 22-23 settembre 2004
Art. 4 - Obblighi generali 1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Certiquality settembre 2004

21 Certiquality 22-23 settembre 2004
Art. 5 - Rapporto ambientale 1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Certiquality settembre 2004

22 Certiquality 22-23 settembre 2004
ALLEGATO I - Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. Certiquality settembre 2004

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Regione Emilia Romagna si è dotata del “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile”, approvato dal Consiglio regionale il 26 settembre Il Piano definisce il quadro delle strategie e degli obiettivi per le politiche ambientali della Regione e si pone tra gli altri l’obiettivo di conseguire processi coevolutivi e sinergici tra i diversi settori e la componente ambientale, l’internalizzazione delle problematiche ambientali e dei costi ambientali in quelli di produzione e dello sviluppo, al fine di pervenire, in tutti i livelli in cui si progetta e attua la programmazione territoriale, ad una integrazione di tutti i settori inerenti lo sviluppo sostenibile. La l.r. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” introduce, nel processo di elaborazione ed approvazione dei piani, la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), con la finalità di verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. Le esperienze svolte nell’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi, al di fuori dell’ambito di applicazione della l.r. 20/2000, hanno riguardato il Piano Energetico Regionale, in fase di approvazione, ed i Piani dei Rifiuti Provinciali. Regione Liguria ha introdotto con la l.r. 4 settembre 1997, n. 36 “Urbanistica” lo strumento dello studio di sostenibilità da associare a piani di livello territoriale ed urbanistico; la l.r. 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” introduce la valutazione ambientale dei piani di settore qualora prevedano opere da assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale. La Regione Piemonte, con la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” ha introdotto, con il disposto di cui all’art. 20, l’obbligo della verifica della compatibilità ambientale per gli strumenti di programmazione e pianificazione. Certiquality settembre 2004

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Regione Lombardia: a livello regionale non vi sono esempi concreti di recepimento della Direttiva 2001/42/CE. La Regione Lombardia non ha ancora introdotto all'interno della propria normativa regionale l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per piani e programmi. Attualmente sono tre le iniziative intraprese dalla Regione Lombardia in materia di Valutazione Ambientale Strategica: SPERIMENTAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIB Medocc. Iniziativa Comunitaria LIFE – AMBIENTE. Proponente è la GRTN Spa. Nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica a livello urbanistico e di programmazione risale al 1991, anno in cui entrò in vigore la l.r. 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale). La necessità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica è stata poi ribadita nella successiva modifica alla l.r. precedentemente citata, operata nel 1999 con la l.r. 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale). Con circa 250 procedure di Valutazione Ambientale Strategica avviate a partire dal 1991, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha maturato una notevole esperienza nel settore, che la pone all’avanguardia in campo nazionale La Regione Toscana in materia di procedure preventive di valutazione ambientale di piani e programmi, sono sostanzialmente la pianificazione urbanistica regionale ed i Fondi Strutturali dell’Unione Europea. Dal punto di vista urbanistico le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sono disciplinate dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" che dispone che gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale debbano essere sottoposti, nell'ambito del processo di approvazione, alla valutazione preventiva degli effetti ambientali, nella prospettiva di garantire la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale della Toscana. Ad oggi i piani territoriali e i piani strutturali comunali sottoposti a valutazione, attraverso il passaggio dell'accordo di pianificazione, sono stati oltre 40; una decina sono gli atti di programmazione regionale sottoposti a valutazione da parte del Nucleo unico di valutazione regionale previsto dalla l.r. n. 5/95. Certiquality settembre 2004

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