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PubblicatoAzzolino Calo Modificato 11 anni fa
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Marco Cattaneo Area Ambiente e Sicurezza CERTIQUALITY S.R.L. IL SISTEMA DI EMISSION TRADING PER I GAS AD EFFETTO SERRA Milano, 8 Marzo 2005 Principi di monitoraggio e comunicazione
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Allegato 1- Linee guida generali della Decisione Comunità Europea del 29.01.2004, n. 156/2004 (Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra): § 3 Principi di monitoraggio e comunicazione § 4 Monitoraggio § 5 Comunicazione Decisione della Commissione 2004/156/CE: Principi di monitoraggio e comunicazione MC pag. 2
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Obiettivo: garantire accuratezza e verificabilità dei dati Completezza: tutte le emissioni di GHG; rif. confini del monitoraggio Comparabilità: dati confrontabili nel tempo; Modifiche della metodologia solo se > accuratezza Art. 10 della direttiva CE: ASSEGNAZIONE 2005-200795% delle quote a titolo gratuito 2008-201290% delle quote a titolo gratuito Trasparenza: verificabilità dei dati; rif. verifica parte terza Decisione della Commissione 2004/156/CE: Principi di monitoraggio e comunicazione (1 di 2) MC pag. 3
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Rilevanza: un errore è RILEVANTE se comporta inesattezze complessivamente superiori al 5 % del dato relativo alle emissioni totali. Assicurazione e controllo della qualità: il gestore deve definire, documentare e mantenere attivo un sistema efficace di gestione dei dati e la documentazione (anche nel contesto di EMAS o ISO 14001) Approccio per livelli, ovvero per gradi di accuratezza crescenti: utilizzare lapproccio più elevato tecnicamente realizzabile senza costi eccessivi. Tale approccio deve essere approvato dallAutorità. Decisione della Commissione 2004/156/CE: Principi di monitoraggio e comunicazione (2 di 2) MC pag. 4
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Impianti indicati in all. 1 della Direttiva NB es. Impianti di combustione con potenza calorifica di oltre 20 MW (Esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani ) il riferimento per lapplicabilità è la capacità installata Esclusi impianti pilota, per ricerca, sperimentazione… Decisione della Commissione 2004/156/CE: CONFINI DEL MONITORAGGIO (1 di 3) MC pag. 5
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Per ora si considera solo CO 2 Due tipologie di emissione : da combustione da consumo di materiale (carbonati ind. carta, ceramica…) Esclusione mezzi di trasporto Condizioni N, A (avviamento arresto), E Art. 24 direttiva: dal 2008 possibile allargamento ad altri impianti e altri GHG Decisione della Commissione 2004/156/CE: CONFINI DEL MONITORAGGIO (2 di 3) MC pag. 6
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Settori interessati: ( Allegato 1 della direttiva ) Impianti di combustione con potenza calorifica > 20 MW Raffinerie di petrolio Cokerie Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici Impianti di produzione ghisa o acciaio Impianti destinati alla produzione di clinker in forni rotativi (più di 500 ton/d) oppure di calce viva (più di 50 ton/d) Impianti per la fabbricazione del vetro (più di 20 ton/d) Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici (più di 75 ton/d) Impianti per la fabbricazione di carta e cartoni (più di 20 ton/d ) Decisione della Commissione 2004/156/CE: CONFINI DEL MONITORAGGIO (3 di 3) MC pag. 7
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METODOLOGIA DI MONITORAGGIO = SCELTA Scelta tra calcolo o misura (quello che garantisce > precisione); Scelta dei livelli di approccio (precisione su dati attività, fattore di emissione e, fattori di ossidazione) ; Dovrebbe essere approvata nellautorizzazione (cfr. caso ITA), a seguito di descrizione dettagliata nella domanda di autorizzazione E necessaria nuova approvazione in caso di modifiche Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIE APPLICABILI MC pag. 8
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Gli allegati delle linee guida (dallallegato II al XI) riportano indicazioni precise e peculiarità per ogni tipologia di impianto : Es. – fonti di CO2 tipiche dellimpianto; – calcolo CO2 per emissioni da combustione (rif. all. II) e emissioni da processo; – misura CO2; – dettaglio dei livelli di precisione richiesti. Decisione della Commissione 2004/156/CE: Allegati MC pag. 9
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LIVELLI DI APPROCCIO = grado di precisione dei dati (rif. TAB1, allegato 1 delle linee guida) riferiti a FONTI MAGGIORI espressi come scala crescente da livello 1 a livello 4, dove: Livello 1 (meno preciso): si prevede per es. utilizzo dati di letteratura, opp. % errore + alta Livello 4 (più preciso): es. dati ricavati sperimentalmente, % errore bassa Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIA DI CALCOLO (1 di 4) MC pag. 10
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FONTE = punto o processo individualmente identificabile dellimpianto, da cui vengono emessi GHG. Fonti MAGGIORI: contribuiscono al 95% del tot. (Livello approccio da TAB1, allegato 1 delle linee guida) Fonti MINORI: contribuiscono al 5% del tot. o < 2.5 Kt (val. più elevato) (Livello approccio immediatamente inferiore a TAB1, allegato 1 delle linee guida, specificato anche in interpretazione nazionale delle linee guida del 14/02/05) Fonti MINORI approccio DE MINIMIS: 1% del tot. o < 0.5 Kt (val. più elevato) (interpretazione nazionale delle linee guida del 14/02/05 accetta anche una stima con metodi al di fuori del sistema dei livelli) Autorizzazioni in ITA:almeno livello 1 (o TAB 4 e 6 di Guida alla compilazione riporta f.e. f.o.) Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIA DI CALCOLO (2 di 4) MC pag. 11
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Emissioni di CO2 = dati attività * f.e. * f.o. Le variabili di riferimento sono: -dati relativi allattività (combustibile o materiale utilizzato, espressi come contenuto di energia); -fattori di emissione (proporzionale al tenore di C); es. 3,667 tCO2/tC Biomassa ha f.e. = 0 (es. biogas, gas di discarica, biodiesel…rif. § 9 elenco biomasse neutre) rif. tab 4 errata corrige di guida alla compilazione -fattori di ossidazione o conversione (proporzionale al C non ossidato) Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIA DI CALCOLO (3 di 4) MC pag. 12
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Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIA DI CALCOLO (4 di 4) tipologie di emissioni:da combustione ~consumo di combustibile da processo ~ consumo di materiale NB Spesso dati di f.e. contemplano già pci (es. tab 4 dellerrata corrige della guida alla compilazione) NB SOTTRARRE CO2 Trasferito, ovvero non emesso dallimpianto ma contenuto in P.F. MC pag. 13
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Sistemi di misura in continuo Dare evidenza della maggiore precisione rispetto al metodo di calcolo Metodologia soggetta ad approvazione dellautorità competente (NB Interpretaz. Nazionale del 14.02.05 richiede domanda di aggiornamento dell autorizzazione. In caso positivo si può procedere con metodologia di misura) Parametri: – concentrazione di CO 2 – massa o volume dellemissione La misura deve essere effettuata secondo norme tecniche CEN, opp. se mancanti norme ISO opp. se mancanti norme nazionali Ex ISO 10396:1993 «Stationary source emissions Sampling for the automated determination of gas concentrations», ISO 10012:2003 «Measurement management systems Requirements for measurement processes and measuring equipment ». Decisione della Commissione 2004/156/CE: METODOLOGIA DI MISURA MC pag. 14
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METODOLOGIA DI CALCOLO E rappresentata dellindicazione dei livelli (ex. Incertezza degli strumenti, della taratura, sulle modalità di utilizzo) METODOLOGIA DI MISURA Dimostrare di avere maggiore precisione rispetto al calcolo, ovvero di contenere le Incertezze dovute a : -Misura concentrazione CO2 (Incertezza degli strumenti di misura in continuo, della taratura, sulle modalità di utilizzo) -Misura massa e volume (Incertezza degli strumenti di misura in continuo, della taratura, sulle modalità di utilizzo) -determinazione f.e., f.o, per il calcolo di convalida Processo Ass. Qualità -gestore: riduce le incertezze -verificatore: valuta le modalità di riduzione incertezze Decisione della Commissione 2004/156/CE: VALUTAZIONE DELLINCERTEZZA (1 di 2) MC pag. 15
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Decisione della Commissione 2004/156/CE: VALUTAZIONE DELLINCERTEZZA (2 di 2) MC pag. 16
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COMUNICAZIONE deve contenere -Informazioni identificative sullimpianto e sullautorizzazione; -Per ogni fonte:approccio scelto (misura o calcolo) livelli prescelti dati attività, f.e. f.o. -eventuali cambiamenti di livello con relativa motivazione; -modifiche impiantistiche (rilevanti per GHG) -CO2 trasferito -Emissioni complessive di CO2 -Elementi di incertezza -eventuale uso di rifiuti come combustibile Decisione della Commissione 2004/156/CE: COMUNICAZIONE (1 di 2) MC pag. 17
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Modulistica indicata nel punto 11 dellall.1 delle linee guida Deve essere verificata da ente accreditato Presentata allAutorità entro 31 marzo (la prima 31.03.06 relativa allanno 2005) Messe a disposizione del pubblico dallAutorità Decisione della Commissione 2004/156/CE: COMUNICAZIONE (2 di 2) MC pag. 18
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se gli impianti rientrano nellelenco All. 1 della Direttiva 2003/87/CE (NB impianti di combustione > 20 MW). SE SI… se hanno richiesto autorizzazione ad emettere GHG(entro 06.12.04); se hanno effettuato comunicazione dei dati entro il 31.12.04; se hanno implementato una metodologia per il monitoraggio dei dati; se hanno predisposto linventario delle emissioni; se hanno implementato procedure di assicurazione qualità specifiche per il sistema di monitoraggio sopracitato; se nella valutazione degli aspetti ambientali sono compresi le emissioni dei GHG. COSA VERIFICARE?
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Verifica di conformità della metodologia di monitoraggio aziendale ai requisiti/criteri delle linee guida europee e nazionali; Verifica del sistema di assicurazione qualità messo in atto per il monitoraggio delle emissioni; Verifica, con validazione sperimentale, dei dati di monitoraggio rilevati su un periodo di tempo di riferimento specifico; Verifica e validazione dei dati di emissione annuale da comunicare allautorità competente (a partire dal 2006). Sottolineare alle aziende lutilità di una verifica GHG prima della scadenza normativa (marzo 2006) SERVIZI OFFERTI DA CERTIQUALITY
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