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Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli.

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Presentazione sul tema: "Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli."— Transcript della presentazione:

1 Il reddito d’impresa I componenti negativi Silvia Mencarelli

2 Componenti negativi Spese per prestazioni di lavoro (art. 95).
Interessi passivi (art. 96). Oneri fiscali e contributivi (art. 99). Oneri di utilità sociale (art. 100). Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (art. 101). Silvia Mencarelli

3 Spese per prestazioni di lavoro
In generale, salvo alcune eccezioni espressamente previste, sono deducibili tutte le spese sostenute dal datore di lavoro per i propri dipendenti, comprese le liberalità. L’unico limite alla deducibilità di tali spese riguarda gli oneri di utilità sociale (art. 100), in relazione ai quali la deducibilità è ammessa solo in parte (fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente). Silvia Mencarelli

4 Limiti alla deducibilità sono invece previsti per:
Per finalità antielusive è disposto che non sono deducibili i costi sostenuti per il funzionamento di strutture recettive (es. circoli sportivi e culturali). Limiti alla deducibilità sono invece previsti per: Spese di vitto e alloggio relative a trasferte del dipendente. Costi relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti. Silvia Mencarelli

5 Nella disciplina delle spese per prestazioni di lavoro sono contenute anche due deroghe ai principi generali. I compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (si applica quindi il principio di cassa, in deroga al principio di competenza, ex art. 109, co. 1). Le partecipazioni agli utili dei dipendenti sono deducibili anche se non imputate al conto economico (deroga al c.d. principio della imputazione, ex art. 109, co. 4). Silvia Mencarelli

6 Deducibilità degli interessi passivi nell’IRES
Gli interessi passivi sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi. La quota restante è deducibile in misura del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. ROL = valore della produzione – costo della produzione (A-B dell’art c.c.). Gli interessi passivi in un determinato periodo di imposta sono dedotti dal reddito dei periodi successivi se in tali periodi l’importo egli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi è inferiore al 30% del ROL. Silvia Mencarelli

7 Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF
La deducibilità degli interessi passivi per gli imprenditori e le società di persone segue regole più semplici (art. 61), basate sul calcolo di un pro-rata generale di deducibilità, dato dal rapporto: ricavi e proventi tassabili o esclusi/totale dei ricavi e proventi. La percentuale che deriva dal calcolo di questo rapporto va applicata all’ammontare degli interessi passivi, dando luogo all’importo degli interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa. Silvia Mencarelli

8 Oneri fiscali e contributivi
In generale gli oneri fiscali sono deducibili dal reddito d’impresa, alla stregua di altri costi, quando sono inerenti all’attività d’impresa (es. imposta di bollo, di registro). In tal caso la deducibilità è ammessa nell’esercizio in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Anche i contributi sono deducibili per cassa, purché si tratti di contributi obbligatori. La deducibilità è esclusa per: le imposte sui redditi (IRPEF e IRES); le imposte per le quali è prevista la rivalsa (IVA); quei tributi la cui indeducibilità è prevista da disposizioni esterne al TUIR (es. IRAP e ICI). Silvia Mencarelli

9 Oneri di utilità sociale
Si tratta di spese non inerenti all’esercizio dell’impresa, ma nondimeno deducibili in considerazione della rilevanza sociale del fine per il quale vengono sostenute (istruzione, ricreazione, culto, ecc.). La deducibilità è ammessa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Sono inoltre previsti limiti specifici per la deducibilità di oneri tassativamente indicati nel co. 2 dell’art. 100 (erogazioni liberali a favore dello Stato od Enti pubblici, Università, Onlus, fondazioni, associazioni, istituzioni pubbliche, ecc.). Silvia Mencarelli

10 Minusvalenze patrimoniali
Costituiscono un concetto simmetrico a quello di plusvalenza patrimoniale; infatti: traggono origine dagli stessi beni (strumentali, patrimoniali e immobilizzazioni finanziarie cui non si applica il regime della partecipation exemption); derivano dagli stessi eventi: cessione a titolo oneroso dei suddetti beni, risarcimento per la loro perdita od il loro danneggiamento, cessione di azienda; sono calcolate sottraendo al corrispettivo o indennizzo ricevuto il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Silvia Mencarelli

11 Sopravvenienze passive
Analogamente alla sopravvenienze attive, costituiscono poste rettificative, ma in senso negativo, di componenti reddituali già contabilizzati in precedenti esercizi. Mancato conseguimento di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (es. revoca di contributi in conto esercizio). Sostenimento di spese a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (es. spese legali per il recupero di crediti). Sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (es. furti di denaro). Silvia Mencarelli

12 Perdite Si distinguono le perdite di beni e le perdite su crediti, deducibili solo qualora risultino da elementi certi e precisi. Le perdite di beni sono deducili solo quando derivano da beni patrimoniali e strumentali. Si differenziano dalle minusvalenze patrimoniali in quanto non derivano, come queste ultime, dalla cessione del bene ma dalla sopravvenuta indisponibilità fisica dello stesso (ad es., in caso di incendio, alluvione, furto). Silvia Mencarelli

13 Le perdite su crediti sono quelle che derivano dall’inadempienza del debitore e, come le perdite di beni, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, consistenti in prove documentali o presuntive dalle quali possa evincersi l’irrecuperabilità del credito. Non è richiesta alcuna prova della inesigiblità del credito quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Silvia Mencarelli


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