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PubblicatoGiovanni Casati Modificato 10 anni fa
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Situazione normativa attuale italiana per idrogeno autotrazione
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Normative "commerciali"
LEGGI NAZIONALI RECEPIMENTO REGIONI ED EMISSIONE NORMATIVA REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE REGIONALI REGOLAMENTI COMUNALI
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Normativa nazionale (1)
Il D.Lgs. N° 32 del 11 febbraio 1998 è il decreto base su cui effettuare la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti “ Art. 1 comma 2: L’attività (di distribuzione carburanti – n.d.t.) è soggetta all’ autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del P.R.G., alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni Art. 2 comma 1 I comuni……individuano i criteri requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti
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Normativa nazionale(2)
Successivi D.Lgs e leggi modificano e integrano il D.Lgs. N° 32/98 quali: il D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al D.Lgs. 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore"; la Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati“ rilevato che l'art. 19 "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" della Legge 57/01 stabilisce che le Regioni, in coerenza con il Piano nazionale, nell'ambito dei poteri programmatici loro attribuiti, provvedano a redigere i Piani regionali sulla base degli indirizzi contenuti nel medesimo;
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Normativa nazionale(3)
Decreto del Ministero delle Attività produttive 31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001 stabilisce che le Regioni devono adottare o adeguare la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano.
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Normative regionali (1)
Le Regioni recepiscono il D.Lgs. N° 32/98 e successive modifiche e redigono norme in riferimento alle proprie problematiche regionali. In generale le normative regionali indicano: Definizioni; Bacini per la realizzazione di nuovi impianti; Distanze tra le varie tipologie di impianti; Profili di incompatibilità; Indice di edificabilità; Iter burocratico di approvazione (Autorizzazione Petrolifera)
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Normative regionali (2)
Da una prima analisi delle normative regionali si è potuto verificare che ogni Regione ha deliberato in modo differente in merito alla possibilità o meno di realizzare un impianto di autotrazione a idrogeno o multi – fuel. Inoltre poiché la “Autorizzazione Petrolifera”, di cui al D.Lgs. 32/98, deve essere richiesta ed emessa dal Comune ove è sito l’impianto si aggiungono ulteriori normative da rispettare. La maggior parte delle Regioni ha deliberato adeguandosi al D.M. del 31/10/2001, attualmente cinque risultano ancora in fase di studio.
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Normative comunali (1) Vengono emesse e redatte in base alle indicazioni regionali e adattate alla effettiva realtà comunale (P.R.G. vigente, regolamenti comunali esistenti, ecc.). I contenuti sono ovviamente diversi, anche se nella sostanza simili, per ogni comune interno alla stessa Regione. Tale differenza scaturisce spesso dalla organizzazione del comune di riferimento e in particolare se lo stesso ha istituito un “Ufficio Carburanti” o meno. Questi uffici esistono, per esigenze logistiche e strutturali, per lo più nei comuni capoluogo di provincia e determinano, pur rimanendo ovviamente all’interno della normativa regionale, nuovi regolamenti che spesso “restringono” ulteriormente la possibilità di realizzazione degli impianti. Punto a favore è che solitamente in questi comuni esiste una maggiore sensibilità ecologica. I comuni “minori”, al contrario, riportano solitamente quanto indicato nelle normative regionali di riferimento.
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Normative comunali (2) Inoltre come previsto dal D.Lgs. 32/98 la “Autorizzazione petrolifera” viene rilasciata a seguito della “…verifica della conformità alle disposizioni del P.R.G., alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.” Quindi il comune richiede le autorizzazioni dei seguenti Enti: Comando provinciale Vigili del Fuoco; A.S.L.; A.R.P.A.; Regione; U.T.F.; Eventuali: ANAS o Provincia
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Normative altri Enti Comandi provinciali Vigili del Fuoco. A seguito dell’inoltro della bozza relativa alle “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione” si sta attendendo l’emanazione del relativo decreto ministeriale; A.S.L. e A.R.P.A. sono “dipendenti” dalle Regioni; U.T.F. entra nel merito, nel nostro caso specifico, dei carburanti in vendita al pubblico; A.N.A.S. e Provincia (nel caso l’impianto carburanti sia attestato su strade nazionali o provinciali) con le emissioni di loro regolamenti o circolari determinano distanze per i manufatti dai confini stradali, distanze degli accessi da incroci, ecc..
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Conclusioni (1) Da quanto precedentemente esposto si evince chiaramente che le regioni hanno un ruolo di assoluto rilievo nel determinare il futuro assetto della rete carburanti e quindi, nel nostro caso specifico, dello sviluppo dell’idrogeno per autotrazione come fonte energetica alternativa. Il loro contributo è e sarà determinante. Infatti, per quanto riguarda Vigili del Fuoco (con la futura approvazione della bozza menzionata), U.T.F. (una volta approvato un nuovo prodotto a livello nazionale non esistono particolari limitazioni all’impiego) e ANAS/Provincia, le problematiche risulteranno identiche alla realizzazione di un impianto carburanti tradizionale. Le Regioni dovrebbero quindi redarre regolamenti molto simili tra loro, pur adeguandoli alle peculiarità del proprio territorio, in maniera da fornire ai comuni uno strumento semplice e lineare per l’implementazione dell’idrogeno autotrazione e nel contempo tracciare linee guida per e con A.S.L. e A.R.P.A. al fine di snellire le procedure e di creare un “canale preferenziale”.
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Conclusioni (2) Tale obiettivo è possibile esclusivamente attraverso l’analisi sistematica di tutte le normative regionali attualmente in essere al fine di determinare una strategia comune che possa consentire lo sviluppo dell’idrogeno autotrazione fornendo agli operatori uno strumento semplice di attuazione e implementazione per una rete di distribuzione autotrazione da fonti di energia alternativa.
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