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Lezione 4 Diritto dautore e diritti connessi in internet.

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Presentazione sul tema: "Lezione 4 Diritto dautore e diritti connessi in internet."— Transcript della presentazione:

1 lezione 4 Diritto dautore e diritti connessi in internet

2 Esempi di opere on line (verifica della loro tutelabilità) I siti web Le liste di discussione I motori di ricerca

3 Problematiche relative alla qualifica del sito come opera tutelata dal diritto dautore Alcune riflessioni è unopera, tutelabile dal diritto dautore? –è tutelabile il sito in sè stesso? –è tutelabile lopera veicolata attraverso il sito?

4 E difficile individuare gli elementi costitutivi del sito il software che consente la navigazione ipertestuale limpostazione grafica... il contenuto (o meglio la sua forma espressiva)

5 .....continua Per la verifica non si può prescindere da tutti questi elementi, ma soprattutto non si può prescindere dalla forma espressiva del suo contenuto. dal sito web di commercio elettronico con i prodotti e i rispettivi prezzi alla versione multimediale dei Canti della Divina Commedia

6 Il sito Fattispecie Un giornalista realizza per conto della RAI un sito dal titolo Mondo Italia che si configura come un giornale telematico. Al venir meno del rapporto tra il giornalista e la RAI, il sito viene diffuso senza alcuna indicazione dellautore. Il giornalista chiama in giudizio la RAI per far valere i suoi diritti in quanto autore del giornale telematico

7 Ordinanza Tribunale Bari 11.6.98 Il sito in questione è senza dubbio unopera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto dautore. Come lautore di un libro conserva il diritto di vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto, così lautore del sito non perde il diritto di veder indicato sulla home page il proprio nome unitamente a quello del titolo dellopera.

8 Le liste di discussione Tutele singoli contributiinsieme dei contributi complesso di contributi organizzati secondo determinate modalità se originali e creativi sono tutelati dalla legge sul diritto dautore in quanto opere se si considera la lista di discussione una banca dati, linsieme dei contributi potrebbe essere tutelato dal diritto sui generis la lista di discussione potrebbe essere tutelata dal diritto dautore come banca dati o come opera collettiva.

9 RequisitiLista moderataLista non moderata riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico (opere collettive) La tutela come opera collettiva è condizionata al fatto che i contributi costituiscano opere. E necessario che il moderatore effettui la scelta o il coordinamento del materiale non vi è alcuna scelta o coordina- mento del materiale raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Lattività creativa richiesta a tutela delle banche dati consiste, ai sensi dellarticolo 1 della legge, nella scelta o nella disposizione del materiale. (banche dati) I contributi della banca dati possono essere anche dati o altri elementi, come in genere avviene per le liste di discussione E necessario che il moderatore effettui la scelta o il coordinamento del materiale non vi è alcuna scelta o disposizione del materiale

10 Motori di ricerca e directories. Come funzionano? Motori di ricercaDirectories 1. fase i cosiddetti spider o crawler, scandagliando il web, ne individuano le pagine, secondo diversi criteri, primo fra tutti quello della rilevanza delle parole contenute in ogni pagina del sito, evidenziando quelle riportate più spesso, che si presume rappresentino l'argomento principale della pagina stessa. Anche per le directories il sistema di raccolta si basa su software. In alcune directories assume rilievo anche la segnalazione da parte dei titolari dei siti 2. fase Il sistema consente agli utenti la ricerca dei link nella raccolta che si trova memorizzata sui propri archivi elettronici. Quindi, nel momento in cui lutente inserisce i termini per la ricerca, il sistema provvede ad individuarli nella raccolta di link definita durante la prima fase di attività. Ovviamente, il motore continua ad alimentare la raccolta che viene via via aggiornata. I link ai siti vengono organizzati in strutture ad albero che forniscono agli utenti una suddivisione per tipologia

11 Motori di ricerca e directories: quale tutela? Nella prima fase, la tutela potrebbe riceverla il software (o meglio i software) che scandaglia il web per individuare nuovi link Nella seconda fase, la tutela potrebbe derivare dalla normativa a protezione delle banche dati. Lelemento della selezione e della disposizione del materiale potrebbe essere presente sia per i motori di ricerca che, anche con maggiore probabilità, per le directories.

12 Alcuni diritti connessi Fotografie Ritratti Corrispondenza

13 La tutela delle fotografie fotografieopere dellingegnodiritto dautore (70 anni) fotografiemero atto riproduttivo diritti connessi (20 anni)

14 Diritti connessi I diritti sulle fotografie pure e semplici diritto di riproduzione diritto di diffusione e spaccio diritto che gli esemplari delle foto rechino lindicazione di: –nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente –la data di produzione della foto –il nome dellautore dellopera darte fotografata (nelleventualità) Se le foto non riportano queste indicazioni, la riproduzione non è abusiva, a meno che non si provi la malafede!

15 Eccezioni al diritto di riproduzione -riproduzione di fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili; -riproduzione di fotografie in antologie ad uso scolastico, opere scientifiche etc. o pubblicate sui giornali concernenti persone o fatti di attualità o comunque di pubblico interesse (salvo equo compenso); -riproduzione del ritratto fotografico eseguito su commissione. Può essere riprodotto dalla persona fotografata (salvo equo compenso);

16 1.Nel caso di contratto di impiego o di lavoro, il diritto di riproduzione spetta al datore di lavoro 2.Nel caso di committenza, il diritto di riproduzione spetta al committente, se fotografie di oggetti in possesso del committente, salvo equo compenso La cessione del negativo comporta la cessione dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia

17 Sentenza Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla 633/41, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 della legge citata e seguenti, e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seguenti della legge citata, in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorchè non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorchè non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale). Cassazione 8425 del 21-06-2000

18 La tutela del ritratto Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

19 Eccezioni Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta.

20 Sentenza La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi. Cassazione n. 4785 del 02 maggio 1991

21 ? Come interagisce tale normativa con quella che abbiamo visto in materia di tutela dei dati personali?

22 ... continua il trattamento dei dati personali (di cui il ritratto è un esempio) è ammesso solo, previa informativa e con il consenso dellinteressato salvo alcune eccezioni che non paiono rilevare nel caso in questione (vedi casi di esclusione del consenso in lezione n. 2) la normativa a tutela dei dati personali stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di alcuni dati personali la disposizione a tutela del ritratto non stabilisce dei limiti più restrittivi e quindi non dovrebbe prevalere rispetto alla normativa a tutela dei dati personali

23 La tutela della corrispondenza Il forward di messaggi La costituzione e gli articoli del codice penale relativi alla corrispondenza individuano condotte che rilevano solo quando siano poste in essere da persone a cui la corrispondenza non è diretta. ma il destinatario di una e.mail può effettuare legittimamente il forward della stessa, inviandola ad una persona terza?

24 Larticolo 15 della Costituzione La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dellAutorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

25 artt. 616 e 618 c.p. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa

26 La corrispondenza è tutelata dalla legge sul diritto dautore (art. 93) che così stabilisce: Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario

27 La legge si applica anche alla corrispondenza che costituisce opera tutelata dal diritto dautore La legge non si applica quando la conoscenza dello scritto è necessaria per fini di un giudizio civile o penale o per difendere lonore e la reputazione La legge non si applica agli atti e alle corrispondenze ufficiali.

28 corrispondenza che costituisce opera tutelata dal diritto dautore il forward non è consentito se non con lautorizzazione dellautore corrispondenza che non costituisce opera tutelata dai diritti connessi solo se ha carattere confidenziale il forward non è consentito se non con lautorizzazione del mittente

29 Ma in materia di corrispondenza rileva anche la normativa sulla privacy! Per la verità la legge dice che il trattamento effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto allapplicazione della legge solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. con la conseguenza che la normativa rileva solo nel caso di forward dei messaggi effettuato in modo sistematico o verso soggetti indeterminati ad esempio attraverso un newsgroup ad accesso non selezionato.

30 forward di corrispondenza a persone determinate (ad un unico destinatario o ad una mailing list o ad un forum ad accesso selezionato) effettuato in modo non sistematico non trova applicazione la normativa sulla privacy il forward è legittimo (ai sensi della normativa in questione) forward di corrispondenza effettuato in modo sistematico o ad un forum aperto a tutti trova applicazione la normativa sulla privacy il forward non è legittimo

31 Per concludere.... Tipi di corrispondenzaforward a soggetti determinati forward a soggetti indeterminati corrispondenza di natura confidenziale autorizzazione del mittente corrispondenza tutelata dal diritto dautore autorizzazione dellautore corrispondenza diversa dalle precedenti di persone fisiche per fini personali consentitainformativa + consenso del mittente e degli eventuali terzi citati corrispondenza diversa dalle precedenti di imprese o di professionisti informativa + consenso del mittente e degli eventuali terzi citati


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