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PubblicatoCristoforo Fiore Modificato 11 anni fa
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LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI E DELLA MANOVRA CORRETTIVA La struttura della manovra correttiva e le operazioni con i paesi black list Alessandro Cotto
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STRUTTURA DELLA MANOVRA DESTATE Nuovo redditometro Partecipazione dei Comuni allaccertamento Comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie Riscossione accentrata nellaccertamento Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo Inserimento dei dati catastali negli atti immobiliari e nei contratti di locazione Contrasto alle imprese apri e chiudi e in perdita sistemica NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 2
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STRUTTURA DELLA MANOVRA DESTATE Nuove modalità di accertamento per le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale Esclusione delle sanzioni per le imprese che documentano i prezzi di trasferimento Ritenuta dacconto sui bonifici effettuati per beneficiare delle detrazioni dimposta Banche dati fiscali/contributive per il contrasto dellevasione dei lavoratori subordinati Limitazioni alluso del denaro contante NOVITA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 3
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STRUTTURA DELLA MANOVRA DESTATE Agevolazioni per il rientro dei ricercatori Riduzione facoltativa dellIRAP nel Mezzogiorno Introduzione delle zone a burocrazia zero Ridefinizione della disciplina delle reti di imprese Nuovo regime fiscale di attrazione europea Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Nuove esclusioni dallobbligo di compilazione del quadro RW Modifiche alla disciplina del concordato fallimentare e degli accordi di ristrutturazione Proroga della facoltà di non svalutare in bilancio i titoli dellattivo circolante ALTRE NOVITA 4
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Art. 1 DL 25.3.2010 n. 40: introduce lobbligo di comunicazione allAgenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) con controparti localizzate nei paradisi fiscali DM 30.3.2010: contiene le disposizioni attuative delladempi- mento, limitandolo alle operazioni effettuate dall1.7.2010 Provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010: approva il modello per la comunicazione in via telematica dei dati DM 27.7.2010: esclude alcuni Stati dalle liste nere DM 5.8.2010: esclude talune operazioni da quelle soggette allobbligo di comunicazione (aggiungendone, però, altre) e rinvia al 2.11.2010 il termine per i primi invii QUADRO NORMATIVO 5
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE 6 Il soggetto italiano ha partita IVA SÌNO no comunicazione la controparte risiede in un paradiso fiscale SÌ NO no comunicazione loperazione è registrata o soggetta allobbligo di registrazione SÌ NO no comunicazione sì comunicazione prestazioni di servizi extraterritoriali
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Art. 1 DL 40/2010: la comunicazione riguarda i rapporti con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori indicati dal DM 4.5.99 e dal DM 21.11.2001 Primo requisito: natura di operatore economico (non necessariamente di soggetto IVA) della controparte estera; esclusi, quindi, i rapporti con i privati Secondo requisito: localizzazione del cliente o del fornitore nel paradiso fiscale I due requisiti devono, naturalmente, coesistere INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE 7
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST A) Stati presenti in una sola lista (es. San Marino): INCLUSI B) Stati non presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista del DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Lussemburgo): INCLUSE LE SOLE SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (es. sole holding del 1929) C) Stati presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista del DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Svizzera): INCLUSI PER TUTTE LE TIPOLOGIE SOCIETARIE (e non, per esempio, per le sole società svizzere non soggette ad imposta) Non risultano indicazioni ufficiali su queste impostazioni INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE 8
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina IVA DM 30.3.2010: cessioni di beni prestazioni di servizi rese acquisti di beni prestazioni di servizi ricevute DM 5.8.2010: esclude le operazioni esenti con dispensa 36-bis include prestazioni di servizi extraterritoriali (dall1.9.2010) OPERAZIONI DA COMUNICARE 9
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Operazioni attive: esportazioni (art. 8 DPR 633/72) cessioni intracomunitarie (art. 41 DPR 633/72) servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72 Operazioni passive: acquisti intracomunitari e da San Marino servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72) prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72 OPERAZIONI DA COMUNICARE 10
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Periodicità trimestrale solo se il soggetto ha realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale di operazioni non superiore a 50.000 euro. In caso contrario, il regime è mensile. In caso di splafonamento nel corso del trimestre, si passa al regime mensile Per la periodicità in fase di prima applicazione della norma, si dovrebbe fare riferimento ai criteri previsti per gli INTRASTAT servizi (si parte in regime trimestrale, salvo splafonamenti) PERIODICITÀ DELLE COMUNICAZIONI 11
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Regola generale: il termine è fissato nellultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Ad esempio, per ottobre 2010 (soggetti mensili) la scadenza è il 30.11.2010 DM 5.8.2010: ha prorogato al 2.11.2010 i termini per le comunicazioni di luglio e agosto 2010. I contribuenti in regime mensile devono, comunque, presentare entro questo termine tre comunicazioni distinte (luglio, agosto e settembre) e non una comunicazione cumulativa TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 12
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST Per ciascuna violazione è prevista la sanzione da 516 euro a 4.131 euro.Non opera il cumulo giuridico. Possibile presentare una comunicazione integrativa, entro il mese successivo alla scadenza del termine originario, per correggere errori od omissioni (a rigore, non dovrebbero essere applicate sanzioni) Non sussistono preclusioni di legge per il ravvedimento, spirato il mese per la comunicazione integrativa SANZIONI 13
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