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10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 1 La figura del dirigente ed il suo regime fiscale e contributivo in Italia La figura del dirigente ed il suo.

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1 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 1 La figura del dirigente ed il suo regime fiscale e contributivo in Italia La figura del dirigente ed il suo regime fiscale e contributivo in Italia A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dellOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Relatore dottoressa Luisella Fontanella

2 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 2 RAPPORTO DI LAVORO RAPPORTO DI LAVORO Il lavoro dei dirigenti è legato al ruolo manageriale di un'azienda ed è un impiego subordinato legato alle mansioni di: elevata professionalità, elevata professionalità, autonomia decisionale, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti del datore di lavoro, responsabilità nei confronti del datore di lavoro, coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'azienda. Il suo compito è quello di far rispettare le direttive generali, promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali. coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'azienda. Il suo compito è quello di far rispettare le direttive generali, promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali. Il lavoro di dirigenti può essere svolto sia nel settore pubblico che privato.

3 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 3 La figura di dirigente però ha meno tutele di quelle riconosciute per le altre categorie di lavoratori; la normativa italiana, infatti, tutela in negativo il lavoro dei dirigenti poiché mancano per tale impiego le norme in materia di orario di lavoro e le tutele per il licenziamento. Sia la legge 604/1966 che lo Statuto dei lavoratori, infatti, non prevedono la tutela del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per i dirigenti. Il Codice Civile all'articolo 2095, include il lavoro di dirigenti in una delle quattro categorie di lavoratori subordinati.

4 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 4 La giurisprudenza riconosce quale dirigente il lavoratore: La giurisprudenza riconosce quale dirigente il lavoratore: fornito di un elevato grado di responsabilità verso l'imprenditore cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale; fornito di un elevato grado di responsabilità verso l'imprenditore cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale; autonomo e discrezionale nelle decisioni al fine di influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore; autonomo e discrezionale nelle decisioni al fine di influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore; con potere direttivo che si estendono all'intera azienda o ad un ramo di essa; con potere direttivo che si estendono all'intera azienda o ad un ramo di essa; assoggettato ai poteri direttivi, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro. assoggettato ai poteri direttivi, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.

5 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 5 Amministratori Il rapporto di amministrazione comporta l'identificazione dell'amministratore nella carica ricoperta, quindi nella persona giuridica amministrata Il rapporto di amministrazione comporta l'identificazione dell'amministratore nella carica ricoperta, quindi nella persona giuridica amministrata L'amministratore esercita tutti i poteri di gestione, comando e disciplina L'amministratore esercita tutti i poteri di gestione, comando e disciplina Ha il potere di esprimere la volontà sociale in tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione senza doverne rispondere al alcun organo sociale. Ha il potere di esprimere la volontà sociale in tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione senza doverne rispondere al alcun organo sociale. L'attività dell'amministratore viene inquadrata come collaborazione coordinata continuativa. L'attività dell'amministratore viene inquadrata come collaborazione coordinata continuativa.

6 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 6 Dirigente - amministratore Sono cumulabili nello stesso soggetto le cariche di amministratore e dipendente a condizione che: Sono cumulabili nello stesso soggetto le cariche di amministratore e dipendente a condizione che: I due rapporti siano regolati da presupposte ed atti distinti I due rapporti siano regolati da presupposte ed atti distinti La gestione dei due rapporti non generi conflitto di interessi La gestione dei due rapporti non generi conflitto di interessi Il soggetto svolga un'attività lavorativa diversa da quella attinente la carica sociale. Il soggetto svolga un'attività lavorativa diversa da quella attinente la carica sociale.

7 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 7 Sindaci E' esclusa la possibilità di cumulo nella stessa persona della carica di sindaco e di lavoratore subordinato della stessa società E' esclusa la possibilità di cumulo nella stessa persona della carica di sindaco e di lavoratore subordinato della stessa società

8 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 8 Rapporto di lavoro - Assunzione Avviene con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Avviene con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di: Il datore di lavoro ha l'obbligo di: comunicare, tramite una procedura telematica, i dati dell'assunzione il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. registrare il lavoratore si LUL (Libro Unico del Lavoro) registrare il lavoratore si LUL (Libro Unico del Lavoro) consegnare la lettera di assunzione al dirigente. iscriverlo ai Fondi assistenziali e previdenziali previsti dalla contrattazione collettiva.

9 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 9 Rapporto di lavoro - tipologie Contratto a tempo indeterminato Contratto a tempo indeterminato Può essere apposta una clausola di durata minima garantita (patto di stabilità). Se una delle parti recede anticipatamente, l'altra parte ha diritto al risarcimento del danno Contratto a tempo determinato Contratto a tempo determinato la durata non deve essere superiore ai 5 anni; Il dirigente può recedere trascorso un triennio, dandone regolare preavviso. la sua stipulazione può avvenire senza il rispetto dei vincoli previsti per la generalità dei dipendenti; Contratto part time Contratto part time

10 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 10 Periodo di prova Può essere previsto, in forma scritta, solo per le nuove assunzioni e deve avere una durata massima di 6 mesi Può essere previsto, in forma scritta, solo per le nuove assunzioni e deve avere una durata massima di 6 mesi

11 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 11 Patto di non concorrenza La durata massima per i dirigenti e' di 5 anni mentre per gli altri lavoratori e' di 3 anni. La durata massima per i dirigenti e' di 5 anni mentre per gli altri lavoratori e' di 3 anni.

12 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 12 Orario di lavoro Non si applicano le norme di tutela previste per la generalità dei dipendenti quali: Non si applicano le norme di tutela previste per la generalità dei dipendenti quali: durata massima dell'orario di lavoro; lavoro straordinario; riposo giornaliero; pause di lavoro; obblighi di consultazione per la resa di lavoro notturno; durata massima del lavoro notturno. Qualora, però, la prestazione richiesta superi il limite della ragionevolezza attentando valori quali la salute o l'integrità psico fisica, il dirigente ha diritto alla corresponsione di un ulteriore compenso. Qualora, però, la prestazione richiesta superi il limite della ragionevolezza attentando valori quali la salute o l'integrità psico fisica, il dirigente ha diritto alla corresponsione di un ulteriore compenso.

13 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 13 Retribuzione Retribuzione Al dirigente non sussiste l'obbligo di consegnare, in occasione della corresponsione della retribuzione, il prospetto paga previsto, dalla L. 4/55, solo per gli operai ed impiegati. Al dirigente non sussiste l'obbligo di consegnare, in occasione della corresponsione della retribuzione, il prospetto paga previsto, dalla L. 4/55, solo per gli operai ed impiegati. Le particolarità della contrattazione collettiva rispetto alla generalità dei lavoratori riguardano i seguenti aspetti: Le particolarità della contrattazione collettiva rispetto alla generalità dei lavoratori riguardano i seguenti aspetti: Competenze mensili elemento di maggiorazione indennità dirigenziale e direttiva Assenza di aumenti di anzianità (dal 1/1/2004) Assenza di aumenti di anzianità (dal 1/1/2004) Fringe benefits (auto, cellulare, alloggio, stock options, pagamento diretto di imposte a carico del lavoratore)

14 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 14 Segue Retribuzione Competenze a periodicità plurimensili Una tantum collegata all'andamento aziendale Premi di produzione, concordati con il dirigente, generalmente in relazione agli utili realizzati dall'azienda. Trattamento retributivo delle assenze I dirigenti eletti a cariche pubbliche o elettive hanno la facoltà di essere posti in aspettativa non retribuita per tutto il tempo del mandato. Competenze di fine rapporto Diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento stabilita dai vari contratti collettivi Diritto ad una indennità supplementare per licenziamento illegittimo.

15 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 15 Tassazione: Irpef Competenze mensili Competenze mensili - Trattenute mensili Trattenute mensili = Imponibile contributivo Imponibile contributivo - Contributi previdenziali Contributi previdenziali= imponibile fiscale imponibile fiscale X Aliquota Irpef (% su scaglioni di reddito) Aliquota Irpef (% su scaglioni di reddito) = Imposta lorda Imposta lorda - Detrazioni ex art. 14 TUIR Detrazioni ex art. 14 TUIR = IMPOSTA NETTA IMPOSTA NETTA

16 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 16 Tassazione: Addizionali regionali e comunali Vengono determinate sull'imponibile fiscale dell'anno precedente e non sullo stesso imponibile sul quale viene calcolata l'IRPEF. Vengono determinate sull'imponibile fiscale dell'anno precedente e non sullo stesso imponibile sul quale viene calcolata l'IRPEF. Vengono trattenute su 11 mensilità da gennaio a novembre. Vengono trattenute su 11 mensilità da gennaio a novembre. Le percentuali sono stabilite dalle Regioni e dai Comuni. Le percentuali sono stabilite dalle Regioni e dai Comuni.

17 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 17 Obblighi contributivi ed assicurativi PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA OBBLIGATORIA L'attribuzione del lavoratore alla categoria dirigenziale comporta il versamento all'INPS nella specifica gestione contabile separata. L'attribuzione del lavoratore alla categoria dirigenziale comporta il versamento all'INPS nella specifica gestione contabile separata. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il contratto collettivo dei dirigenti prevede forme di previdenza e assistenza sanitaria integrative affidate a due enti: PREVINDAI e FASI Il contratto collettivo dei dirigenti prevede forme di previdenza e assistenza sanitaria integrative affidate a due enti: PREVINDAI e FASI

18 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 18 Previdenza integrativa: PREVINDAI Previdenza integrativa: PREVINDAI La contribuzione al Previndai si compone di: La contribuzione al Previndai si compone di: contribuzione contrattuale minima (pariteticamente a carico dell'azienda e del dirigente), una quota o l'intero T.F.R., – una eventuale contribuzione aggiuntiva a totale carico del dirigente. Da gennaio 2007, le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento del TFR maturando; in qualsiasi momento successivo il dirigente può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro. Da gennaio 2007, le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento del TFR maturando; in qualsiasi momento successivo il dirigente può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro.

19 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 19 Segue PREVINDAI Previndai, come tutti i fondi pensione, è divenuto, a seguito del D.Lgs. 47/2000, un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato come un ETT cioè un sistema che prevede: Previndai, come tutti i fondi pensione, è divenuto, a seguito del D.Lgs. 47/2000, un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato come un ETT cioè un sistema che prevede: – Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un importo predeterminato – Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione – Tassazione delle prestazioni sulla parte che non sia già stata tassata

20 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 20 P revidenza integrativa: FASI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti delle aziende industriali Persegue finalità di assistenza sanitaria integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed è finanziato con somme a carico del datore di lavoro e del dirigente. Persegue finalità di assistenza sanitaria integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed è finanziato con somme a carico del datore di lavoro e del dirigente. L'adesione al fondo è rimessa alla volontà del dirigente L'adesione al fondo è rimessa alla volontà del dirigente I contributi al FASI sono determinati ad importo fisso e trattenuti su busta paga. I contributi al FASI sono determinati ad importo fisso e trattenuti su busta paga.

21 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 21 Previdenza integrativa: Dirigenti del terziario Fondo Mario Negri Fondo Mario Negri per la previdenza integrativa per la previdenza integrativa Associazione Antonio Pastore Associazione Antonio Pastore previdenziale ed assicurativo previdenziale ed assicurativo FASDAC FASDAC per l'assistenza sanitaria per l'assistenza sanitaria Queste forme di previdenza hanno natura obbligatoria

22 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 22 INAIL INAIL I dirigenti devono essere obbligatoriamente iscritti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando, nello svolgimento del proprio lavoro, risultino esposti ai rischi tutelati dall'assicurazione. Per quanto riguarda la determinazione del premio, l'INAIL ha fissato una retribuzione annua convenzionale (pari al massimale di rendita), valevole per i dirigenti di tutti i settori di attività.

23 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 23 Polizze contrattuali Polizze contrattuali I contratti collettivi prevedono l'obbligo di stipulare polizze assicurative per i dirigenti atte a garantire al lavoratore o alla sua famiglia determinati trattamenti in caso di morte o invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro. Le polizze coprono i citati eventi quando derivano da infortuni occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale

24 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 24 Integrazioni salariali Non esistono disposizioni in tema di intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale e di procedure di mobilità o licenziamenti per riduzione del personale relative ai dirigenti. Non esistono disposizioni in tema di intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale e di procedure di mobilità o licenziamenti per riduzione del personale relative ai dirigenti. Essi sono del tutto esclusi dall'ambito di applicazione dei relativi benefici e delle connesse procedure di consultazione sindacale. Essi sono del tutto esclusi dall'ambito di applicazione dei relativi benefici e delle connesse procedure di consultazione sindacale.

25 10 set 2009 Gruppo problematiche del lavoro 25 Stato di disoccupazione Spetta l'indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Spetta l'indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono, quindi, essere considerati come causa di disoccupazione. Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono, quindi, essere considerati come causa di disoccupazione. La durata e' pari ad 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età, e 12 mesi per gli altri. La durata e' pari ad 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età, e 12 mesi per gli altri. L'ammontare e' del 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 e del 40% per gli ulteriori mesi. L'ammontare e' del 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 e del 40% per gli ulteriori mesi.


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