La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO"— Transcript della presentazione:

1 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

2 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
TIPOLOGIE SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 SOSPENSIONI CONCESSE CON ATTO DELL’AMMINISTRAZIONE

3 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 PRESUPPOSTI 1° grado del giudizio Periculum in mora Fumus boni iuris

4 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Fumus boni iuris si ravvisa nell’apparente fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso, sia in diritto che nel merito Il fumus, dunque, è ciò che risulta al termine di un giudizio di probabilità, mediante il quale il giudice accerta, nel limite di una cognizione sommaria, la fondatezza dei motivi dedotti nel ricorso, tendenti a caducare in tutto o in parte l’atto impugnato, valutando sul piano ipotetico il grado di probabilità del riconoscimento del diritto del ricorrente nella futura sentenza di merito. Esempi: - fondatezza delle argomentazioni logico-giuridiche; - esistenza di un provvedimento penale di archiviazione per reati connessi al medesimo comportamento oggetto di giudizio avanti la Commissione Tributaria.

5 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Periculum in mora Si ravvisa nel fondato timore che, durante il tempo necessario per ottenere l’annullamento, totale o parziale, dell’atto impugnato, l’atto medesimo, per effetto della sua esecutorietà, provochi un pregiudizio sulla situazione giuridico-patrimoniale del ricorrente. Il pregiudizio che si intende evitare con la richiesta del provvedimento cautelare è stato definito dal legislatore con la dizione di danno grave ed irreparabile.

6 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 Periculum in mora Esempi: - ammontare delle somme oggetto di accertamento, in relazione all’attività esercitata; - modifica degli obiettivi di pianificazione e programmazione economico finanziaria; - necessità di ulteriore ricorso all’indebitamento e conseguente revisione dei tassi passivi da parte dei creditori; - situazione finanziaria della società tale da pregiudicare lo svolgimento dell’attività; - esposizione bancaria e ripercussioni sul piano occupazionale; - ammontare delle somme iscritte a ruolo in relazione ai mezzi di pagamento concretamente utilizzabili (alienazioni patrimoniali); - elevata differenza tra interessi passivi su prestiti contratti per pagare il tributo ed interessi attivi corrisposti dall’erario sullo stesso tributo indebitamente riscosso.

7 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 MODALITA’ unitamente al ricorso istanza separata dopo la costituzione in giudizio medesime modalità di presentazione del ricorso

8 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 PROCEDIMENTO fissazione per decreto della data di udienza in camera di consiglio comunicata alle parti 10 giorni prima il presidente, in caso di eccezionale urgenza e valutato il merito, può disporre la provvisoria sospensione in attesa dell’udienza in camera di consiglio il collegio, sentite le parti, decide con ordinanza non impugnabile

9 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONE GIUDIZIALE EX ART. 47 D. LGS. 546/92 ALTRE REGOLE totale o parziale la sospensione può essere subordinata alla prestazione di una garanzia : - fideiussione bancaria o assicurativa; - cauzione. se si ottiene la sospensione la trattazione della controversia deve avvenire entro 90 giorni dalla ordinanza gli effetti della sospensione cessano dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado qualora cambino le circostanze, l'ufficio può presentare istanza motivata al fine di ottenere la revoca o la modifica della ordinanza di sospensione

10 SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
SOSPENSIONI CONCESSE CON ATTO DELL’AMMINISTRAZIONE concessa dal Centro di Servizio per le iscrizioni a ruolo dallo stesso emesse art. 10, 4° c., DPR 717/80 concessa dalla D.R.E. per > imposta registro complementare art. 56, 1° c., a) DPR 131/86 concessa dalla D.R.E. per imposta ipotecaria e catastale art. 13 D. Lgs. 347/90 concessa dalla D.R.E. per > imposta complementare INVIM art. 21 e 31 D.P.R. 643/72 concessa dalla D.R.E. per imposta complementare di successione e donazione art. 40, 2° c., D. Lgs. 346/90


Scaricare ppt "SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO"

Presentazioni simili


Annunci Google