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TRUST, PASSAGGIO GENERAZIONALE: cos’è, quando conviene
MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2008 c/o Centro Congressi Torino Incontra – Sala Cavour Via Nino Costa, 8 - Torino
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FISCALITA’ DIRETTA E INDIRETTA DEL TRUST
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La Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante a fini dell’imposta delle società degli enti commerciali e non commerciali. Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state individuate due tipologie di trust: trust con beneficiari individuati; trust senza beneficiari individuati.
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I redditi imputati ai beneficiari per trasparenza sono considerati redditi di capitale, per effetto dell’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’art. 44 del TUIR. Ai fini dell’imposizione indiretta il trust assume invece rilevanza quale vincolo di destinazione su beni e diritti, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006.
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TIPOLOGIE DI TRUST Trust autodichiarato, quando disponente = trustee.
Se invece il trustee è soggetto diverso dal disponente: Trust liberale; Trust commerciale; Trust revocabile.
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Avendo riguardo alla struttura, i trust si suddividono in:
trust di scopo; trust con beneficiario. A loro volta i beneficiari si dividono in: beneficiari di reddito; beneficiari di capitale. Se i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo: fixed trust Se i beneficiari sono individuati in un momento successivo: trust discrezionale
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Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova legittimazione in Italia a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, in vigore dal 1° gennaio 1992. Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che presentino le caratteristiche richieste dalla convenzione e cioè:
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i beni vincolati in trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
i beni vincolati in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee; il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. il trustee deve rendere conto della gestione.
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TRUST E IMPOSTE DIRETTE
Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è contemplato dall’art. 73, 1 comma, del TUIR: lett. b): trust residenti commerciali; lett. c): trust residenti non commerciali; lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi.
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Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono individuate due tipologie di trust:
trust con beneficiari di reddito individuati, ai quali vengono attribuiti i redditi per trasparenza (trust trasparente); trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi rimangono in capo al trust stesso (trust opaco). Quello che assume rilevanza è il concetto di base imponibile unitaria, che non varia al variare della tipologia di trust.
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Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi di natura finanziaria e/o diversi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, specie quando il trust non esercita attività commerciale: su di essi il trust non sconterà l’aliquota del 27,5%, né i beneficiari del reddito dovranno sommarli agli altri redditi personali.
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LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST
Si applicano, in linea generale, i principi contenuti nell’art. 73, comma 3, del TUIR: sede legale nel territorio dello Stato; sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato; oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato.
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Disposizioni antielusive:
trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia; trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca al trust la proprietà di un bene immobile o diritti reali immobiliari o costituisca a favore del trust vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.
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ADEMPIMENTI DEL TRUST Il trust, sia trasparente che opaco, deve presentare la dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un codice fiscale e di una P. IVA, qualora eserciti attività commerciale. Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73, per l’attività commerciale svolta in via esclusiva o in via non esclusiva. Il trust è sempre soggetto passivo IRAP, anche quando trasparente.
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I REDDITI DEI BENEFICIARI
Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti sono in ogni caso (competenza e non cassa) imputati ai beneficiari (se di reddito), in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali. Il beneficiario è individuato quando è titolare del diritto di credito nei confronti del trustee per i redditi che gli vengono imputati.
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Il reddito imputato al beneficiario è sempre considerato reddito di capitale, che tuttavia, per sua natura, è sempre tassato per cassa. PROBLEMI: si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi reddito: si pensi ad un trust che incassa solo redditi da locazione di fabbricati, che al momento della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a ritenuta del 12,50%; le imposte vanno corrisposte su un reddito attribuito per competenza → possibili problemi di natura finanziaria per il beneficiario; discrasia temporale fra imputazione e percezione.
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Se un trust è prima opaco e poi trasparente, la distribuzione ai beneficiari non genera alcun ulteriore presupposto imponibile in capo ai medesimi.
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TRUST E IMPOSTE INDIRETTE
Ai fini delle imposte indirette rilevano quattro elementi: l’atto istitutivo; l’atto dispositivo; eventuali operazioni compiute durante la vita del trust; il trasferimento dei beni ai beneficiari.
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ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST
Con questo atto il disponente esprime la volontà di istituire il trust. Non è detto che in tale momento vi sia anche il trasferimento dei beni. Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.
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ATTO DISPOSITIVO L’atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito, assoggettato quindi all’imposta sulle successioni e donazioni. Il presupposto impositivo è costituito dal vincolo di destinazione (per la definizione si veda la Circ. 3/E del 22/1/2008) sui beni imposto dal disponente, indipendentemente dall’esistenza o meno di beneficiari, sia esso disposto per testamento o per atto “inter vivos”.
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Secondo la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un rapporto giuridico complesso, che ha un’unica causa fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa. Da ciò deriverebbe la conseguenza che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga “ab origine” a favore del beneficiario, quale espressione della volontà liberale a favore dello stesso.
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Ai fini della tassazione (e della corretta aliquota, franchigie incluse) occorre quindi guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della costituzione del vincolo. A tali fini è sufficiente che il beneficiario sia identificabile, anche se non ancora venuto ad esistenza. Qualora il trust sia di scopo, e quindi senza beneficiari, si renderà applicabile l’aliquota dell’8%, propria dei vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”.
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La costituzione in trust a favore dei discendenti del settlor non è soggetto ad imposta quando abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
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PROBLEMI Viene tassato anche il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono. Non viene affrontato il caso del trust, discrezionale, senza designazione immediata del beneficiario, lasciata alla discrezione in un momento successivo del settlor, del trustee o del protector:
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Tassazione sempre con aliquota 8%?→ Esagerata
Trust sottoposto a condizione sospensiva → tassato in misura fissa, in attesa di conoscere il beneficiario ed il rapporto intercorrente con il disponente per l’applicazione dell’imposta proporzionale → soluzione di buon senso (visto anche l’art. 27 del DPR 131/86)
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IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al momento della costituzione del vincolo su beni immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello scioglimento del vincolo, nonché su tutti i trasferimenti effettuati durante il vincolo.
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TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
La devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un nuovo presupposto impositivo, rappresentato dal solo vincolo sugli stessi al momento della segregazione in trust. Poiché la tassazione, il cui presupposto è rappresentato dal trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene alla costituzione del vincolo, non assume alcuna rilevanza l’incremento del patrimonio al momento della sua devoluzione.
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